Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2024, n. 965

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2024, n. 965
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 965
Data del deposito : 24 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 476/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 476 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
per l'anno 2023, promossa da:
COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA, (C.F. 80004280840), in persona del Sindaco pro tempore
dott. Mannino Filippo, (C.F. [...]), nato a [...] il [...], con sede in
Lampedusa (Ag), nella via Vittorio Emanuele, n. 33, elettivamente domiciliato a Licata (AG), nella via
Doberdò n.2/A, presso lo studio professionale dell'Avv. Alfonso Marco Cardella (C.F.
[...]), che lo rappresenta e difende per procura in separato foglio allegato all'atto di
citazione;

PARTE ATTRICE/APPELLANTE
contro
TO UN (C.F. [...]), residente nel Comune di Lampedusa e Linosa,
nella via Siracusa n. 18, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Catia
Romina Barone (C.F. [...]) in Agrigento, nella via Parco Angeli n. 3, che la
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rappresenta e difende giusto mandato in separato foglio allegato alla comparsa di costituzione e
risposta;

PARTE CONVENUTA/APPELLATA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: Voglia 1) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione all'ingiunzione
di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici ex art.32 d.lgs n. 150/2011 per essere
infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa;
2) Sempre nel merito ed

in via subordinata, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse
risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'appellata al pagamento
della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino
all'effettivo soddisfo;
3) In ulteriore subordine, condannare l'appellata al pagamento del consumo

idrico a titolo di arricchimento senza causa per l'importo dovuto o nella misura che sarà accertata in
corso di causa;
4) Riformare ogni statuizione adottata dal Giudice di primo grado in tema di condanna

alle spese e per l'effetto condannare parte appellata al pagamento delle spese processuali, diritti ed
onorari per il doppio grado del giudizio.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa: - Dichiarare inammissibile il ricorso nelle parti specificate in parte motiva;
-

Rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Comune di
Lampedusa e Linosa avverso la sentenza n. 502/2022 del Giudice di Pace di Agrigento. - In subordine,
limitare l'eventuale indennizzo per ingiustificato arricchimento a quanto effettivamente provato in
giudizio con esclusione delle somme indicate nella sentenza non prodotta, e con esclusione della
pretesa relativa al canone di disinquinamento. - In ogni caso condannare parte appellante alle spese e
competenze difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore”.
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MOTIVAZIONE

1. Con atto di citazione in appello notificato in data 03/2/2023, il COMUNE DI LAMPEDUSA E
LINOSA ha convenuto in giudizio TO UN proponendo appello avverso la sentenza n.
502/2022 del Giudice di Pace di Agrigento, depositata in data 14/07/2022, con la quale era stata
annullata l'ingiunzione di pagamento n. 2988 del 13/12/2021, avente ad oggetto il canone idrico per gli
anni 2016, 2017, 2018, 2019, per un totale di € 1.718,00.

2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante sottopone a censura la sentenza impugnata nella parte
in cui il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l'esistenza del contratto di
somministrazione posto a fondamento della pretesa di pagamento, omettendo di considerare, quali
prove della conclusione del contratto per facta concludentia, le delibere del Consiglio Comunale n. 27
del 13/6/2000, n. 36 del 23/11/2007, n.25 del 30/6/2008 e n. 7 del 14/5/2016, che prevedevano i criteri
di commisurazione del canone del servizio idrico a forfait, la cui affissione all'Albo pretorio comunale
determinerebbe la presunzione di conoscenza in capo all'utente del servizio idrico.

3. In base alla prospettazione dell'appellante, la mancata impugnazione dei regolamenti comunali da
parte dell'utente e la fruizione del servizio idrico senza presentazione della domanda scritta per
l'ottenimento della fornitura e l'installazione del contatore idrico, costituirebbero atti di accettazione
tacita, per fatti concludenti, delle previsioni regolamentari relative alla determinazione forfettaria del
canone.

4. Per l'appellante, dunque, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare l'inesistenza del
contratto di somministrazione tra l'ente locale e l'utente del servizio idrico senza valutare la legittimità
delle fatture commerciali poste a fondamento dell'ingiunzione.

5. Sotto un ulteriore profilo, l'appellante lamenta che il Giudice di pace avrebbe omesso di considerare
l'idoneità delle previsioni regolamentari che stabiliscono il canone in misura forfettaria ad integrare il
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contenuto del contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c..

6. Sempre il relazione alla prova del credito di origine contrattuale, l'appellante ha sottoposto a censura
la sentenza di primo grado nella parte in cui non sarebbero state correttamente valutate le fatture
depositate nel fascicolo di parte, che costituirebbero adeguata prova indiziaria dell'esistenza del
contratto e del credito fatto valere.

7. Con un ulteriore motivo di appello, la parte attrice sottopone a censura la sentenza di primo grado
nella parte in cui è stata respinta la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.
. Afferma l'appellante, in particolare, che il giudice di prime cure avrebbe escluso la sussistenza dei
presupposti dell'azione di arricchimento affermando erroneamente il difetto di prova dell'esecuzione
della prestazione del somministrante. Deduce l'appellante che il Giudice di Pace avrebbe omesso di
considerare che la mancata misurazione del consumo effettivo era dipesa dalla
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