Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 65
TRIB Bari
Sentenza
13 gennaio 2025
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13 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5889/2022 R.G. chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da
-TA US, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dall'Avv. P. Insalata
Ricorrente
CONTRO
- I.NA.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: aggravamento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/5/2022, il ricorrente come in epigrafe indicato, premesso di essere stato riconosciuto dall'INAIL portatore di danno biologico complessivo nella misura del 18%, in ragione degli infortuni subiti nel gennaio 2017 ed in data
11/10/2018, giusta verbale collegiale dell'8/1/2020, esponeva di aver presentato domanda di aggravamento, chiedendo il riconoscimento di danno biologico nella misura del 22%, con nota del 19/4/2021;
deduceva che l'Istituto, con nota del 26/7/2021, confermava la valutazione del 18%.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione e proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo che fosse
accertato che, in conseguenza degli infortuni subiti nel gennaio 2017 e nell'ottobre
2018, il ricorrente è portatore di danno biologico permanente complessivo nella misura del 22% ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna dell'INAIL al pagamento della maggior rendita spettante, con differenze sui ratei riscossi dall'1/5/2021, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva l'INAIL, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Disposta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5889/2022 R.G. chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da
-TA US, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del ricorso, dall'Avv. P. Insalata
Ricorrente
CONTRO
- I.NA.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. E. Castellaneta
Resistente
Oggetto: aggravamento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 27/5/2022, il ricorrente come in epigrafe indicato, premesso di essere stato riconosciuto dall'INAIL portatore di danno biologico complessivo nella misura del 18%, in ragione degli infortuni subiti nel gennaio 2017 ed in data
11/10/2018, giusta verbale collegiale dell'8/1/2020, esponeva di aver presentato domanda di aggravamento, chiedendo il riconoscimento di danno biologico nella misura del 22%, con nota del 19/4/2021;
deduceva che l'Istituto, con nota del 26/7/2021, confermava la valutazione del 18%.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione e proposto infruttuosamente ricorso amministrativo, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo che fosse
accertato che, in conseguenza degli infortuni subiti nel gennaio 2017 e nell'ottobre
2018, il ricorrente è portatore di danno biologico permanente complessivo nella misura del 22% ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna dell'INAIL al pagamento della maggior rendita spettante, con differenze sui ratei riscossi dall'1/5/2021, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva l'INAIL, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Disposta
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