Trib. Latina, sentenza 13/09/2024, n. 1751

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 13/09/2024, n. 1751
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1751
Data del deposito : 13 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott. Luca Venditto - presidente rel.
dott.ssa Concetta Serino - giudice
dott.ssa Giulia Paolini - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1497 R.G. cont. 2017
TRA
AR IO (C.F. [...]), anche quale erede di PE
NC ([...]), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico
BIANCHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in IN, Viale Petrarca
n. 7, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione
ATTORE in riassunzione
E
AR GI (C.F. [...]), AR
UD (C.F. [...]), AR AN (C.F.
[...]) e EL RO (C.F. [...]), rappresentate e difese dall'avv. Giovanni PAOLETTI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in IS di IN Via IV Giornate di Napoli 41
CONVENUTE in riassunzione


NONCHÉ
CO RI (C.F. [...]), AR NI (C.F.
RDNSN69R42E472T) e AR NA (C.F. [...]), rappresentate e difese dall'avv. Lorenzo LUPOI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Via G. Oberdan 24 - IN
CONVENUTE in riassunzione
ED ANCORA
AR MA (C.F. [...])
AR IO (C.F. [...])
AR IU (C.F. [...])
AR IA IA (C.F. [...])
AR IA IA (C.F. [...])
NO PE (C.F. [...])
BO TO (C.F. [...])
BO CO (C.F. [...])
AR NA (C.F. [...])
Eredi di AR NA (C.F. [...])
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: divieto di patti successori - simulazione - collazione - riduzione.
CONCLUSIONI: per parte attrice (richiamato l'atto di citazione in riassunzione): “IN VIA PRINCIPALE
A - Accertare e dichiarare la nullità degli atti:
1) Notaio Ermanno Fiore di IN del 12.03.1970 Rep. 41152, con il quale
IN IU SQ vendeva ad IN ET il seguente immobile: in
IS di IN, Contrada Borgo Flora, terreno di Ha. 11.50.00 più fabbricato
(Podere 2118) in Catasto al foglio 39 particella 1/ae.
2) Notaio Ermanno Fiore di IN del 25.07.1980 Rep. 125811, con il quale
IN IU SQ vendeva ad IN RO il seguente immobile: in
IS di IN, terreno di Ha 5.47.70 più fabbricato rurale composto da piano terra e primo piano più stalla e fienile, in Catasto al foglio 132, particelle 8 e 94.
3) Notaio Ermanno Fiore di IN del 28.05.1982 Rep. 128013, con il quale
IN IU SQ vendeva ad IN RO i seguenti immobili: in
IS di IN (denominato Podere ex Università di IS) terreno di Ha
1.20.00, in Catasto al foglio 132 part.lle 102 - 95 - 96;
terreno di are 1,00, in Catasto al foglio 132 part.lla 99.

Detti atti, apparentemente rappresentati come trasferimenti a titolo oneroso, simulavano invece patti successori di cui all'art. 458 c.c., in quanto IN
IU SQ, mediante accordi con IN ET ed RO e con altri figli, poneva in essere un negozio giuridico complesso contenente un patto successorio strettamente connesso con le altre pattuizioni.
Per l'effetto, preso atto dell'avvenuta accettazione dell'eredità da parte degli attori e dichiarata la nullità degli atti di compravendita surrichiamati, previa collazione degli stessi con gli altri beni donati onde ricostituire la massa ereditaria, determinare la quota in natura spettante agli attori, con la conseguente attribuzione di essa, oltre i frutti indebitamente percetti.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare la simulazione relativa degli atti di compravendita predetti, siccome dissimulanti atti di donazione.
Dichiarare, per l'effetto, la nullità della donazione della vendita effettuata ad
IN ET per difetto di forma, disponendone la collazione e l'attribuzione della quota come sub A) (domanda principale).
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
Riconoscere la simulazione relativa di tutte le vendite di cui in narrativa e, ritenutele atti di donazione, ovvero altri atti di liberalità ex art. 809 c.c., procedersi a collazione di tutte le disposizioni con conseguente azione di riduzione secondo i criteri di legge, sino alla reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori, mediante restituzioni degli immobili ex art. 561 c.c. e corresponsione dei frutti dalla domanda al soddisfo.”;
per parte convenuta IN PP ed altri (note in sostituzione di udienza del 2/11/2023: “- In primo luogo, eccepisce la nullità della notifica ex art.
150 cpc in quanto il Giudice adito ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IN NA con ordinanza del 25.05.2022, invece la parte attrice eseguiva la notificazione nei confronti di IN AN (con due L). Pertanto la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del nome della litisconsorte (AN) non corrisponde all'ordinanza del giudice del 25.05.2022 in cui è scritto NA. In sostanza la pubblicazione è errata perché nell'ordinanza non è scritto AN con due L ma NA con una L.
- Insiste per le eccezioni preliminari di merito dedotte nella comparsa di costituzione e nelle note ex art. 183 cpc VI comma primo termine [IN VIA
PRELIMINARE Accogliere le eccezioni preliminari di rito sollevate:
A- Estinzione del giudizio in quanto la riassunzione avveniva in via cartacea e non in via telematica;

B- Prescrizione dell'azione di riduzione, dell'azione di simulazione relativa e dell'azione di nullità del patto successorio;

C- Nullità della domanda di riduzione ex art.163 cpc 3-4 commi.
NEL MERITO Voglia On.le Tribunale: Rigettare le domande attoree, così come dispiegate, per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto:
- in quanto gli atti di compravendita contestati non sono frutto di un patto successorio;

- gli atti di compravendita contestati non sono atti dissimulanti donazioni
(rigetto della domanda di simulazione relativa);

- in quanto l'azione di riduzione è nulla poiché è dedotta in modo astratto, generico e indeterminato e senza indicare la quota lesa e senza indicare tutta la massa ereditaria e il suo valore.
- in quanto non veniva dedotta una domanda di divisione della comunione ereditaria, la quale allo stato deve considerarsi prescritta.
IN VIA SUBORDINATA: DOMANDA RICONVENZIONALE
In caso di accoglimento della domanda di riduzione, Voglia l'On.le Tribunale, computare, nella determinazione della quota di legittima, le migliorie eseguite dagli eredi del sig. RO IN sui terreni oggetto delle compravendite, per cui è causa, per la somma complessiva di euro 38.000,00.
Vittoria di spese competenze ed onorari].
- Si insiste per l'ammissione di mezzi istruttori di cui alle note ex art. 183 cpc VI comma secondo termine.
- Si rileva ancora la necessità di una pronuncia parziale, riguardo
l'accertamento della sussistenza o meno di un patto successorio, come richiesto da parte attrice;
aspetto fondamentale per determinare la massa ereditaria.

In caso di regolarità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra IN NA e ferme restando tutte le eccezioni preliminari di merito sollevate, la scrivente difesa conclude affinché l'On.le Tribunale decida con sentenza parziale riguardo la domanda attorea di atto successorio vietato ex art. 548 c.c. con la conseguente nullità degli atti di trasferimento immobiliari oggetto di causa ;
in ogni caso si riporta alle conclusioni rassegnate nelle note ex art. 183 cpc VI comma primo termine. Solo dopo tale pronuncia parziale sulla domanda principale e preliminare ad ogni altra decisione, potrà essere valutata la necessità di proseguire il giudizio per le altre domande.
”. per parte convenuta UZ AR e altri (note in sostituzione d'udienza del
2/11/2023): “Con il presente atto per le convenute UZ AR, IN NI e
IN AD ci si riporta agli scritti difensivi e in particolare alla nota di deposito dell'atto di contestuale rinuncia e accettazione agli atti, da parte dell'odierno attore
e delle stesse convenute, ed insiste perché venga dato atto di tali intervenute rinunce
e accettazioni, con estromissione di queste ultime dal presente giudizio.
Fa presente che nell'atto di rinuncia e contestuale accettazione congiunta è espressamente indicato che IN RI rinuncia nei confronti delle sigg.re
UZ AR, IN NI e IN AD, eredi ed aventi causa del sig. IN
ET, agli atti del presente giudizio “… e a ogni diritto nei confronti delle stesse, attuale e/o futuro che dovesse emergere all'esito del giudizio ...”.
A parere dello scrivente, questa è un'esplicita rinuncia all'azione di simulazione della vendita effettuata in favore di IN ET, dante causa delle suddette convenute, rispetto alle quali si conclude chiedendo che venga accertata e dichiarata, la cessazione della materia del contendere e l'estromissione delle stesse dal presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
Nulla si aggiunge in ordine agli ulteriori aspetti del giudizio, avendo le suddette convenute raggiunto un accordo transattivo con il sig. IN RI, per il quale sono state depositate le rinunce di cui innanzi.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 354, secondo comma,
c.p.c.
, IN RI ha convenuto in giudizio IN PP, IN IA
IN IE, ME OS, UZ AR, IN NI, IN AD, IN
MA, IN RI, IN IU, IN IA IA (C.F.
[...]), IN IA IA (C.F. [...]), NO
OM, IT RT, IT EN e IN AN a seguito della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado 1223/2010 del 10/7/2010 pronunciata dalla Corte di appello Roma con sentenza n. 5279/2016 del 7/9/2016 per mancata integrazione del contraddittorio.
Nell'atto di citazione in riassunzione parte attrice ha dedotto: di aver introdotto - esso attore IN RI unitamente a PE NC
(figlio e coniuge di IN GI, quest'ultimo figlio premorto al genitore IN
IU SQ, deceduto il 16/01/1993 e della cui eredità si tratta) - l'originario giudizio con atto di citazione notificato il 4/4/2002 (n. 2018/2002 R.G.), convenendo in causa innanzi il Tribunale di IN IN ET, IN RO, IN
IU, IN IA IA (nata a [...] e NO OM, gli ultimi tre nella qualità di eredi di altro figlio premorto, IN AQ, quali beneficiari di atti dispositivi di tutto il futuro patrimonio ereditario effettuati in vita dal loro genitore IN IU SQ, e precisamente:
1) atto del notaio Ermanno Fiore di IN del 12/03/1970 rep. 41152, con il quale IN IU SQ ha venduto ad IN ET il seguente immobile: in IS di IN, Contrada Borgo Podgora,
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