Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2024, n. 2089

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2024, n. 2089
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 2089
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n.3001/2024

TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 4.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi del
l'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero 3001, promossa con domanda depositata in data 15/09/2024
da
(C.F. ), elett.te dom.ta in Roma, Salita S. Parte_1 C.F._1
Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso, dal quale è rappr.ta e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Dirigente e
[...] P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Via Olimpia n. 14, CP_1
rappresentato e difeso da proprio Funzionario giusta delega da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato allegata in atti
resistente
Oggetto del giudizio: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
1 Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio Controparte_1 diritto a usufruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici indicati, con condanna del
convenuto alla attivazione in suo favore della predetta carta elettronica per un importo CP_1
di €.3.500,00.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto di essere docente precario e di essere stata destinataria di incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che, pur avendo lavorato con oneri e responsabilità pari a quelli dei colleghi di ruolo, non ha ingiustamente usufruito dell'erogazione della somma di euro
500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”).
Parte ricorrente ha dunque sostenuto di avere diritto a tale emolumento e ha richiamato a supporto l'art. 283 del D.Lgs. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), gli artt. 63 e
64 del CCNL Scuola del 29.11.2007, il principio di buon andamento della p.a. posto dall'art. 97
Cost. e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, clausole 4 e 6, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, nonché in giurisprudenza la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022
e l'ordinanza
della Corte di Giustizia UE del 18.5.2022. Ha quindi proposto una lettura costituzionalmente orientata della normativa istitutiva della Carta elettronica cit. (art. 1 commi da
121
a 124 L. 107/2015), da assegnare anche ai docenti precari che, come la ricorrente, hanno prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato sino al termine delle CP_2
attività didattiche (fino al 30 giugno) e/o con durata annuale (fino al 31 agosto).
2
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda, contestando la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento;
secondo la tesi della parte convenuta, da un lato la carta docente avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, non potendo pertanto essere ricondotta alle condizioni di impiego e, dall'altro lato, le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risultano dovute ad un particolare scelta legislativa che ha ritenuto idoneo all'autoaggiornamento e all'autoformazione il solo personale docente con una radicata esperienza professionale, cioè il personale di ruolo, non escludendo in alcun modo l'attività di autoaggiornamento ed autoformazione organizzata dalle istituzioni scolastiche e rivolta a tutto il personale docente. In sostanza, detto miglioramento sarebbe affidato ad un accrescimento delle competenze professionali della funzione docente che si ripercuote sull'intera vita lavorativa, realizzato per il tramite di beni durevoli che manifestano i loro benefici nel corso del tempo e sarebbe, dunque, incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente assunto a termine.
Il convenuto ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'importo eventualmente spettante così come formulata, in quanto l'importo annuo di
€.500,00 può essere fruito soltanto mediante la generazione di buoni scaricabili dalla piattaforma informatica dedicata e spendibili esclusivamente per le attività formative e per gli acquisti previsti dal citato art. 1 comma 121 l. n. 107/2015, sollevando pregiudizialmente eccezione di prescrizione con riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e ha chiesto, nel merito, la reiezione della domanda per carenza del requisito dell'annualità dei contratti.
In corso di causa parte ricorrente ha anche precisato che ad oggi sussiste ancora un rapporto di lavoro alle dipendenze del . Controparte_1
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
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Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro destinata alla formazione e quindi a far valere un diritto soggettivo di natura economica.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire dell'erogazione della somma di €.500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(c.d. carta elettronica del docente) per gli anni scolastici in cui sono stati assegnatari di incarichi di supplenza con durata annuale (fino al 31 agosto dell'anno scolastico) ovvero fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno).
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione) ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di
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