Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025
TRIB Cosenza
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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TRIB Cosenza
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione I Civile - Fallimentare riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
Rosangela Viteritti, Presidente relatore
Mariarosaria Savaglio, giudice
Manuela Gallo, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 207 CCI
nel procedimento civile promosso con ricorso vertente
TRA
TI UM DO (c.f. [...];
p.i. 02621060785), rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Darcavio, ed elettivamente domiciliato in Bisignano (CS), alla Via
Corrado Alvaro, s.n.c., giusta procura in atti;
Opponente
E
AN NI, QUALE CURATORE DELLA PROCEDURA N. 12/2024 R.F. DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA BISIGNANO SERVIZI S.R.L;
Opposta contumace
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: Opponente: “essendo documentato che il credito del dr. TT è assistito da
privilegio legale, si chiede che Codesto On. Giudice adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: - ammettere il credito complessivo del dr. TT al passivo della procedura di
Liquidazione Giudiziale con privilegio ex art. 2751 bis, comma 2 c.c. come richiesto;
-
ammettere al passivo anche il credito di € 200,00 quale spesa sostenuta per il pagamento
dell'imposta di registrazione della sentenza n. 1776/2023 del Tribunale di Cosenza, sempre
con privilegio in quanto credito unitario. - Per la denegata ipotesi, ammettere il credito di €
14.691,65, per sorte capitale, con privilegio ed il restante credito di € 4.784,00 per spese e
compensi liquidati con la sentenza n. 1776/2023 anzidetta;
di € 683,70 per spese e compensi
liquidati nel decreto ingiuntivo n. 648/2021 del Tribunale di Cosenza;
e di € 200,00 per spese
di registrazione sentenza della sentenza n. 1776/2023, in chirografo. - Con il favore delle
spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024, TT IL OR proponeva opposizione allo stato passivo avverso il decreto del 18/06/2024 con il quale il Giudice Delegato dichiarava l'esecutività dello stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale n. 12/2024 della
Bisignano Servizi S.r.l., ammettendo il credito dell'opponente per l'intera somma richiesta,
ovvero per € 20.157,9 , ma a titolo di credito chirografo e non privilegiato per come domandato ai sensi dell'art. 2571-bis, n. 2 c.c., ritenendo non comprovata “la sussistenza dei
presupposti dell'invocato privilegio, riconosciuto, invero, per gli ultimi due anni di prestazione,
laddove l'incarico che lo legava alla società comprendeva tre esercizi e la sentenza a base
della domanda nulla ha statuito in ordine al privilegio”.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava in fatto di avere ottenuto dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n.648/ 2021 del 31/05/2021, con il quale veniva ingiunto alla Bisignano
Servizi S.r.l. di pagare in suo favore la somma di € 13.707,05, per l'attività di revisore pagina 2 di 6
contabile prestata in favore della anzidetta società, oltre interessi per come richiesti, spese del monitorio per €
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Sezione I Civile - Fallimentare riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:
Rosangela Viteritti, Presidente relatore
Mariarosaria Savaglio, giudice
Manuela Gallo, giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO ex art. 207 CCI
nel procedimento civile promosso con ricorso vertente
TRA
TI UM DO (c.f. [...];
p.i. 02621060785), rappresentato e difeso dall'Avv. Graziella Darcavio, ed elettivamente domiciliato in Bisignano (CS), alla Via
Corrado Alvaro, s.n.c., giusta procura in atti;
Opponente
E
AN NI, QUALE CURATORE DELLA PROCEDURA N. 12/2024 R.F. DI
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA BISIGNANO SERVIZI S.R.L;
Opposta contumace
OGGETTO: opposizione allo stato passivo.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI: Opponente: “essendo documentato che il credito del dr. TT è assistito da
privilegio legale, si chiede che Codesto On. Giudice adito voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI: - ammettere il credito complessivo del dr. TT al passivo della procedura di
Liquidazione Giudiziale con privilegio ex art. 2751 bis, comma 2 c.c. come richiesto;
-
ammettere al passivo anche il credito di € 200,00 quale spesa sostenuta per il pagamento
dell'imposta di registrazione della sentenza n. 1776/2023 del Tribunale di Cosenza, sempre
con privilegio in quanto credito unitario. - Per la denegata ipotesi, ammettere il credito di €
14.691,65, per sorte capitale, con privilegio ed il restante credito di € 4.784,00 per spese e
compensi liquidati con la sentenza n. 1776/2023 anzidetta;
di € 683,70 per spese e compensi
liquidati nel decreto ingiuntivo n. 648/2021 del Tribunale di Cosenza;
e di € 200,00 per spese
di registrazione sentenza della sentenza n. 1776/2023, in chirografo. - Con il favore delle
spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024, TT IL OR proponeva opposizione allo stato passivo avverso il decreto del 18/06/2024 con il quale il Giudice Delegato dichiarava l'esecutività dello stato passivo della procedura di liquidazione giudiziale n. 12/2024 della
Bisignano Servizi S.r.l., ammettendo il credito dell'opponente per l'intera somma richiesta,
ovvero per € 20.157,9 , ma a titolo di credito chirografo e non privilegiato per come domandato ai sensi dell'art. 2571-bis, n. 2 c.c., ritenendo non comprovata “la sussistenza dei
presupposti dell'invocato privilegio, riconosciuto, invero, per gli ultimi due anni di prestazione,
laddove l'incarico che lo legava alla società comprendeva tre esercizi e la sentenza a base
della domanda nulla ha statuito in ordine al privilegio”.
A sostegno dell'opposizione, evidenziava in fatto di avere ottenuto dal Tribunale di Cosenza il decreto ingiuntivo n.648/ 2021 del 31/05/2021, con il quale veniva ingiunto alla Bisignano
Servizi S.r.l. di pagare in suo favore la somma di € 13.707,05, per l'attività di revisore pagina 2 di 6
contabile prestata in favore della anzidetta società, oltre interessi per come richiesti, spese del monitorio per €
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