Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/09/2024, n. 849

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/09/2024, n. 849
Giurisdizione : Trib. Barcellona Pozzo di Gotto
Numero : 849
Data del deposito : 11 settembre 2024

Testo completo

R.G. n. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni De Marco Presidente
Dott. Fabrizio Di Sano Giudice
Dott. Mirko Intravaia Giudice rel. nel procedimento ex art. 116, u.c., L. Fall iscritto al R.G. n. 361/2024 promosso da
FALLIMENTO FOTI DOMENICO, in persona del Curatore, Avv. Gaetano Urzì, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Pitagora n. 10, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Bisognano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
CONTRO
PARISI ALFONSO MARIA, c.f. [...], elettivamente domiciliato in Messina, via G.
Bruno n. 116, presso lo studio dell'Avv. Tommasa Pergolizzi, che lo rappresenta e difende giusta da procura in atti.
Resistente ha emesso la seguente
SENTENZA
A seguito del decreto del 17.01.2024 del Giudice delegato, con comparsa depositata in data 18.03.2024 la Curatela del Fallimento di OT NI chiedeva al Collegio di non approvare il rendiconto presentato dal Curatore uscente, Avv. Alfonso Maria SI, contestando la violazione del canone di diligenza di cui all'art. 38 L. Fall. e, conseguentemente, pregiudizi potenziali e concreti alla massa dei creditori.
In particolare, la curatela evidenziava preliminarmente che il rendiconto depositato dal precedente curatore non risulterebbe redatto secondo i requisiti formali e sostanziali prescritti dall'art. 116 L. Fall., posto che il documento: a) non riportando l'esposizione della modalità gestoria della procedura concorsuale impedisce una valutazione di legittimità e di merito del suo operato;
b) non rappresenta i
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motivi che hanno cagionato il protrarsi della procedura per oltre un trentennio, residuando peraltro beni immobili non oggetto di liquidazione;
c) non indica il tipo di attività liquidatoria realizzata, stante
l'apprensione alla massa di un consistente compendio immobiliare non venduto e non oggetto di tentativi di vendita;
d) non riporta l'esatto ammontare della prededuzione maturata e maturanda.
In via ulteriore, la curatela esponeva: 1) che la procedura acquisiva n. 9 cespiti immobiliari e che
nonostante il lungo corso della procedura (oltre trenta anni), gli immobili sopra indicati non sono stati mai liquidati e non risultano state mai eseguite vendite. Il tutto nonostante già nel 1995 i beni fossero stati stimati dall'Ing. Saglimbeni, con perizia del 17/1/1995 (agli atti della procedura) e sempre agli atti fosse già presente certificazione notarile del dott.ssa A. Giambò del 10.02.2014
(richiesta quindi dopo quasi vent'anni dall'inizio della procedura), nonché relazione di consulenza dell'ing. Bartolone del 14.05.2010 e chiarimenti del medesimo del 07.07.2014. Il che ha sicuramente portato ad un deprezzamento e deterioramento degli immobili di che trattasi, con conseguente danno per la massa”;
2) che il curatore non apprendeva alla massa attiva del fallimento OT il complesso immobiliare sito in Barcellona Pozzo di Gotto, via Ballotta n. 39, identificato al F. 7 part. 94 e che nonostante l'intervenuta definizione favorevole – con sentenza n. 287/2019 - del giudizio iscritto al N.
1298/2006 R.G. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - volto ad ottenere la restituzione dell'immobile e pagamento della relativa indennità di occupazione – “la materiale apprensione del bene e sostanzialmente l'esecuzione del giudicato è avvenuto ad opera del nuovo curatore, ottenendo il pagamento spontaneo da parte dell'occupante sine titulo del condannatorio di cui alla sentenza citata ed il pagamento mensile”;
3) che nonostante la durata ultratrentennale della procedura, non venivano espletate dal precedente curatore le pratiche per risolvere le difformità catastali e planimetriche di alcuni beni immobili ricaduti nella massa ed indicati nell'atto introduttivo, 4) che l'omessa liquidazione dei beni immobili cagionava un danno specifico, quantificato in euro € 24.357,59, “consistente nell'esborso che la curatela dovrà sopportare per il pagamento dell'IMU/ICI relativo agli immobili acquisiti alla massa una volta trasferiti ai nuovi proprietari a seguito della vendita competitiva”.
Chiedeva, dunque, non approvarsi il rendiconto presentato dal precedente Curatore, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con memoria del 17.04.2024, l'Avv. Alfonso Maria SI rilevava in via preliminare la violazione del diritto di difesa, deducendo che successivamente alla rimessione dell'approvazione del rendiconto al collegio con decreto del 24.01.2024, lo stesso veniva edotto dell'avvenuta iscrizione a ruolo solo con comunicazione pec dell'11.04.2024, e dunque sette giorni prima dell'udienza, non potendo dunque prendere posizione in ordine alle contestazioni mosse dalla
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curatela. Specificava che: “il contenzioso esiste solo dopo la sua iscrizione a ruolo, il concludente andava reso tempestivamente edotto della circostanza, consentendogli idoneo termine alle difese. La comunicazione dell'avvenuta iscrizione a ruolo del contenzioso è stata data con pec dell'avv.
Bisognano in data 11 aprile 2024, quindi solo sette giorni prima dell'udienza indicata, nonostante
l'iscrizione a ruolo e la costituzione del curatore fosse avvenuta in data 18 marzo 2024”.
Nel merito, contestava gli assunti della controparte e chiedeva, quindi, preliminarmente un differimento dell'udienza di discussione al fine di accedere al fascicolo telematico del fallimento ed esercitare in via effettiva il diritto di difesa, e in ogni caso l'approvazione del rendiconto.
In particolare, il curatore uscente esponeva che: 1) al momento dell'apertura della procedura fallimentare, la normativa di riferimento “non prevedeva alcuna scelta gestionale da parte del curatore relativamente al patrimonio acquisito alla massa, ma solo ed esclusivamente la ricognizione del patrimonio stesso e la sua liquidazione era regolata da singole autorizzazioni rese dal GD in esito alle istanze depositate dal curatore”, sicché ogni determinazione risultava rimessa al Giudice delegato. A tal proposito, specificava che venivano depositate “a fini liquidatori, istanze del 6.02.2015, 26.03.2015,
29.02.2016, 1.04.2016, 25 ottobre 2018 (in esito alla quale, il GD chiedeva chiarimenti sulla esistenza della perizia di stima), 2.11.2018 (in esito alla quale il GD chiedeva il tempo in cui era stata redatta la perizia di stima), 22.06.2022, che certo non possono in alcun modo fare emergere alcuna inerzia da parte del curatore”;
2) nonostante le difformità rilevate gli immobili, per come attestato dalla perizia dell'arch. Amato, potevano essere venduti, e nell'ambito della procedura risulterebbero depositate numerose istanze di vendita rimaste inevase;
3) che nessuna inerzia può essere imputata al precedente curatore in ordine alla liquidazione dei beni immobili, posto che “è stata raggiunta una transazione relativa agli immobili oggetto di revocatoria fallimentare, di cui sopra e altra transazione è stata raggiunta relativamente ad altro immobile ricadente nel condominio Scinà, che è stato venduto alla sig.ra SE (in atti) ed il cui ricavato è esposto nel rendiconto depositato”, ed altresì che lo stesso depositava molteplici istanze di vendita, sicché l'ulteriore protrarsi della procedura risulterebbe, diversamente, riconducibile all'avvicendarsi dei Giudici delegati;
4) “quanto al condominio Scinà, si osserva che non risultano al momento della revoca dell'avv. SI richieste di formali istanze di insinuazione al passivo, e men che meno in prededuzione, da parte del detto condominio e ciò è confermato dalla mancata iscrizione nello stato passivo del condominio”;
5) in seno al
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