Trib. Napoli, sentenza 18/10/2024, n. 4250
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Testo completo
RG 6078/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord – Prima Sezione Civile –, riunito in Camera di Consiglio, nelle
persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa A T - Presidente -
Dott.ssa A S - Giudice -
Dott. M S - Giudice rel. -
nel procedimento R.G.n. 6078/2020 avente ad oggetto “separazione giudiziale” ha
pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
nata a Napoli il 24-8-1996, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
dom.ta in Cercola - Napoli alla Via Caruso n° 21 presso lo studio dell'avv. Gilda Carla Sannino
che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a Napoli (NA) il Controparte_1 C.F._2
26.10.1991 e residente in Fondi - Latina alla via Tivoli n. 7.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
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RG 6078/2020
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come note scritte depositate in sostituzione di udienza ai sensi e per gli
effetti dell'art. 127 ter c.p.c. in data 3-3-2024 e 20-9-2024 entro i termini all'uopo concesso;
Per il P.M.: nulla oppone e conclude apponendo il proprio visto in data 5-4-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto e le questioni su cui si è svolto il contraddittorio
Con ricorso depositato in data 2/15-7-2020, la ricorrente deduceva di aver contratto
matrimonio in Napoli in data 3-12-2018 con il sig. , nato a Napoli Controparte_1
il 26.10.1991;
deduceva altresì, che dall'unione coniugale era nato un figlio ( Persona_1
nato a Massa di Somma-Napoli, 15.3.2019);
come coniugi avessero fissato la loro casa coniugale
in Afragola-Napoli;
come negli ultimi tempi la convivenza tra i coniugi fosse divenuta
impossibile a causa del comportamento anaffettivo e indifferente nonché aggressivo del resistente
tanto che la ricorrente era stata costretta, diverse volte, a lasciare la casa coniugale fino a stabilirsi
presso la sua famiglia di origine.
La ricorrente specificava inoltre come il resistente fosse proprietario di un ristorante
“L'unico”, sito in Napoli alla via Posillipo n. 364.
Pertanto, per tutto quanto sopra premesso, si chiedeva all'intestato Tribunale di Napoli
Nord di dichiarare la separazione dei coniugi;
di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori
con residenza privilegiata presso la madre;
di assegnare la casa coniugale sita in Afragola alla
medesima con regolamentazione del diritto di visita padre-figlio come indicato in ricorso;
di
stabilire a carico del resistente l'obbligo di versamento di un assegno mensile pari ad €600,00 a
titolo di mantenimento per il figlio minore e la somma di €500,00 a titolo di mantenimento per
la stessa, oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio minore.
Alla fissata udienza del 18-11-2020 il GD disponeva la rinotifica del decreto e del ricorso
rinviando l'udienza al 3-5-2021, giorno in cui compariva dinnanzi al Giudice delegato che,
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esperito negativamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale provvedeva in
via provvisoria come di seguito integralmente si riporta:
“- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- affida il figlio minorenne (n. Per_1
Massa di Somma il 15-3-2019) in forma condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno
entrambi la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior
interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
- fissa il domicilio del
minorenne medesimo presso la madre che assumerà nell'interesse del figlio autonomamente
soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione;
- stabilisce, tenuto conto dell'età del
minore (anni 2). e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre possa tenere con sé i Per_1
figlio per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00
durante i periodi scolastici, e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 durante i periodi estivi, il sabato e
la domenica alterni dalle ore 15,00 alle ore 21,00, senza pernottamento in ragione della tenera
età del bambino e alla presenza della madre per almeno 8 mesi, salvo ulteriori accordi tra i
genitori che, in relazione alla maturità di , riconosceranno che quest'ultimo è pronto per Per_1
permanere da solo con il padre;
Per le vacanze natalizie il bambino trascorrerà la sera del 24
dicembre con la madre, il giorno di Natale con il padre, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, ed il
giorno del 26 dicembre con la madre. Il 31 dicembre con il padre, dalle ore 16,00 alle ore 24,00,
Capodanno con la madre, il giorno dell'epifania con il padre dalle ore 10,00 alle ore 21,00.
L'anno successivo i giorni saranno alternati e così per gli anni a venire;
Per le feste di Pasqua
il bambino trascorrerà la domenica con la madre ed il lunedì in albis con il padre che li terrà
con sé dalle ore 09:00 alle ore 21:00. L'anno successivo i giorni saranno alternati e così per gli
anni a venire;
In estate il bambino trascorrerà con il padre quindici giorni ad agosto, con rientro
a casa entro le ore 21,00, alternativamente con la madre, periodo da concordarsi con l'altro
genitore entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
il figlio trascorrerà il proprio
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compleanno ad anni alterni con ciascun genitore;
ciascun genitore trascorrerà in compagnia del
figlio il proprio compleanno ed onomastico e se tali ricorrenze cadranno nei fine settimana, si
opererà uno “scambio, a semplice richiesta senza che l'altro genitore possa opporsi e senza
diritto al recupero;
- fa salvi diversi accordi tra le parti purché non pregiudichino gli interessi
dei minori;- a titolo di concorso nel mantenimento della moglie il resistente verserà CP_1
alla l'assegno mensile di €.100,00, per dodici mensilità, in via anticipata, entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT;- stabilisce che il Controparte_1
contribuisca al mantenimento del figlio minorenne previa corresponsione di un
[...]
assegno mensile di euro=400,00=, da versare nelle modalità consentite entro il giorno 5 di ogni
mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50%
delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) per i figli minori, purché previamente
concordate e documentate secondo quanto previsto nel protocollo di intesa sottoscritto presso
l'intestato Tribunale in data 25-10-2019 che espressamente si richiama, salvo ogni ulteriore
valutazione all'esito dello svolgimento dell'istruttoria”;
infine, veniva fissata udienza di
comparizione e trattazione dinnanzi al G.I. per il giorno 15-11-2021.
Successivamente, su richiesta di parte ricorrente e su contumacia di controparte, si
disponeva la proroga del periodo di visite del padre al minore senza pernottamento per ulteriori
mesi 12, fermo restando quanto altro previsto nell'ordinanza presidenziale;
venivano concessi i
termini ex art. 183 VI comma c.p.c. con rinvio della causa all'udienza del 9-3-2022, all'esito della
quale era ammessa prova testimoniale e fissata successiva udienza al 26-10-2022 per
l'espletamento di quest'ultima.
All'udienza del 26-10-2022, all'esito dell'escussione dei testi, il GI con ordinanza del 28-
10-2022, disponeva la presa in carico dei nuclei familiari da parte dei Servizi Sociali
territorialmente competenti, disponendo anche l'effettuazione di indagini della P.T. per verificare
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la situazione patrimoniale e l'effettivo tenore di vita del resistente rimasto contumace, sebbene
regolarmente citato in giudizio.
A seguito di rinvii per l'acquisizione della documentazione richiesta, con ordinanza del 27-10-
2023, il GI, depositate le previste note scritte e relazioni richieste, rinviava la causa per la
precisazione delle conclusioni all'udienza del 4-3-2024 sostituita dal termine per deposito note
scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Mediante ordinanza del 3-4-2024 ritenuta la causa matura per la definizione, il Giudice
assegnava la causa alla decisione collegiale con assegnazione del termine di giorni 60 per
l'eventuale deposito di scritti conclusionali e l'acquisizione delle conclusioni del P.M.
Senonché, mediante ordinanza collegiale del 13-6-2024, la causa era rimessa sul ruolo
istruttorio per l'udienza a trattazione scritta del 23-9-2024 in quanto la parte, sebbene richiesta,
non aveva depositato l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione, ossia del
Comune di Napoli – Serie A, ma solo una certificazione emessa, senza annotazioni, dal Comune
di Cercola (NA).
Acquisito quanto richiesto, la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione collegiale
ex art. 190 c.p.c. senza concessione di ulteriori termini per ragioni di economia processuale e su
espressa richiesta della difesa ricorrente.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. , nato Controparte_1
a Napoli il 26.10.1991 e residente in Fondi - Latina alla via Tivoli n. 7, regolarmente citato in giudizio
e non comparso (cfr. atti notificati come sopra indicato).
2. Sull'oggetto della decisione e la pronuncia sullo Status.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
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Nel merito, va pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalla complessa istruttoria processuale, dall'effettuazione della prova orale tenuta all'udienza del 26-10-2022.
Le risultanze processuali hanno ampliamente comprovato l'insorgenza di una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quella relazione costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che la ricorrente rivolte al marito e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione sono tutti elementi,