Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 18

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 18
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

n. 274/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 274/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
YARA SERAFINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. YARA SERAFINI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA DEL RE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANDREA DEL RE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.3.2024, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che il Tribunale di Arezzo Controparte_1 accertava l'illegittimità dell'interposizione di manodopera verificatasi nella fattispecie e dichiarava la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato part time con a partire dall'1.2.2013;
che la datrice di lavoro riduceva CP_1
l'orario dal 57,30% all'8,08% e concentrava le ore di lavoro complessivamente
richieste (36) nel solo mese di agosto di ogni anno, variando la natura del part- time da orizzontale su base settimanale a verticale su base annua;
che presentava ulteriore ricorso al Tribunale di Roma, che ordinava di ripristinare l'orario di lavoro di 22 ore e 55 minuti settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle
9:15 alle 13:50 per un totale di 99,32 ore mensili, con condanna della parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti al suindicato maggior orario ed al livello di appartenenza maturate
a decorrere dal 22.7.2020;
che la resistente avrebbe formalizzato la posizione del lle proprie dipendenze soltanto a partire dal 22.7.2020 e non
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi