Trib. Nola, sentenza 01/02/2024, n. 241

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 01/02/2024, n. 241
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 241
Data del deposito : 1 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 66/2022 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
OV MI, rapp. e dif. dall'Avv. CICCONE VINCENZO;
RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e dif. dall'Avv. GIANFRANCO PEPE;

RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/01/2022, il ricorrente in epigrafe, titolare di pensione di vecchiaia cat. VOCOM n.36633461con decorrenza 01/08/2015, deduceva di aver ricevuto, in data 02/08/2021, dall'Inps di Nola, una comunicazione avente ad oggetto l'indebita percezione di assegni familiari su pensione di vecchiaia, dal 01/08/2015 al 31/08/202, per un importo di € 633,02, con la seguente motivazione: “la sua pensione è stata ricalcolata.. il ricalcolo comprende la revoca del trattamento di famiglia, come da allegato”. Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell'Inps per ottenere l'annullamento dell'indebito di euro 633,02 dovuto all'indebita percezione di assegni familiari su pensione di vecchiaia cat. VO n.36633461, dal 01/08/2015 al 31/08/2021, per la sua genericità nonché in applicazione della sanatoria prevista dalla legge n. 88/89, così come interpretata dalla legge n. 412/91, con vittoria di spese, diritti ed onorari. L'INPS al quale veniva notificato il ricorso introduttivo ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio, rilevando che il trattamento di famiglia risultava già percepito, per il medesimo periodo (1/7/2016 – 31/8/2021), dal coniuge del ricorrente, TT
TA. All'udienza del 30-1-24, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter.
La domanda del ricorrente è solo in parte fondata e va pertanto accolta nei limiti tracciati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è il provvedimento di indebito comunicato al ricorrente in data 02/08/2021 e recante la seguente motivazione: “la pensione numero 36633461 categoria VOCOM a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 agosto 2015. Il ricalcolo comprende la variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione, la revoca del trattamento di famiglia”. Ebbene va innanzitutto
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