Trib. Roma, sentenza 17/01/2024, n. 431

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 17/01/2024, n. 431
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 431
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice A T, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 17/1/2024, la seguente
SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 11872/2020 r.g.l., vertente
TRA

, con gli avv.ti FANELLI CRISTINA e GABUTTI Parte_1
ALESSIA
RICORRENTE

E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti VINCENTI PIETRO CESARE e BIAGIOLI FRANCESCA ROMANA MARIA
RESISTENTE



OGGETTO: crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO


Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 20.4.2020, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo:
1
- accertarsi e dichiararsi la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con dal 18.9.2017 Controparte_1 al 25.1.2020 con diritto all'inquadramento nel livello “IV” del CCNL
“Turismo-Pubblici Esercizi”;
- condannarsi, per l'effetto, al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di € 35.201,68 o della diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, stabilita anche in via equitativa, oltre accessori come per legge;

- condannarsi, altresì, al Controparte_1 risarcimento del danno in proprio favore da determinarsi in via equitativa “discendente dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali”. La ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- ella ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di
[...]
presso la pizzeria “ Controparte_1 Org_1
” sita in Roma, v. P A n. 90, dal 18.9.2017 al
[...]
25.1.2020;

- è stata assunta solo in data 2.11.2017 con contratto di apprendistato e, nel periodo precedente, ha lavorato “in assenza di regolare contrattazione”;
- ella ha svolto mansioni di “banchista, pizzaiola e pulitrice” ed era inquadrata nel livello “IV” del CCNL “Turismo-Pubblici Esercizi”;
- ha osservato l'orario di lavoro dalle ore 15:00 alle ore 23:00, dal lunedì al sabato ma, il venerdì e il sabato, a settimane alterne, lavorava dalle ore 10:00 alle ore 23:00;

- non ha goduto delle ferie “retribuite” benché le stesse fossero indicate nei prospetti paga avendo fruito, per l'intero periodo di svolgimento del rapporto, di “sole tre settimane di ferie retribuite” e non ha mai ricevuto la 13a e 14a mensilità, anch'esse riportate nei prospetti paga;

- non ha ricevuto, inoltre, il trattamento di fine rapporto. Ciò premesso e considerati la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'inquadramento nel livello “IV” del CCNL “Turismo-Pubblici Esercizi” da riconoscersi fin dalla data di inizio della prestazione lavorativa, considerato, altresì, l'orario di lavoro effettivamente osservato, quindi le differenze retributive maturate, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate.
2
Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e
[...] facendo rilevare quanto segue:
- l'attività gestita è una “piccola attività a conduzione familiare”;
- a una inserzione “on line per la ricerca di un dipendente”, ha risposto la sig.ra che è stata assunta in data 2.11.2017 con Pt_1 contratto di apprendistato avente “scadenza naturale alla data dell'1 novembre 2020”;
si evidenzia che il contratto è stato sottoscritto dalla dipendente e una copia le è stata consegnata;

- l'orario di lavoro “si svolgeva nella fascia orario compresa tra le 15 e le 23” e, normalmente, la sig.ra iniziava la prestazione di Pt_1 lavoro alle ore 18:00 per terminare alla chiusura del locale, alle ore 23:00, per “circa 5 ore giornaliere”, dal lunedì al sabato;
- la sig.ra non ha mai prestato lavoro supplementare o Pt_1 straordinario;

- inoltre, la pizzeria “osservava sempre una chiusura di tre settimane nel mese di agosto, di una settimana in corrispondenza del Natale (normalmente tra il 22 e il 29 dicembre), di quattro giorni per Pasqua (dal venerdì santo al lunedì dell'angelo) e nelle altre feste comandate (epifania, 25 aprile, 1 maggio, e giugno etc.)”;
- in data 25 gennaio 2020, la ricorrente non si è presentata sul luogo di lavoro e non ha dato più notizie di sé;

- a seguito della cessazione anticipata e improvvisa del rapporto, il dovuto preavviso “veniva quindi computato e conguagliato nell'ultima busta paga”. Ciò dedotto e considerato:
- che la natura subordinata del rapporto di lavoro, le mansioni e l'inquadramento ricevuto non sono in contestazione;

- che le differenze retributive rivendicate sono frutto di un “artificio contabile” in quanto il conteggio di controparte è effettuato al lordo delle ritenute di legge a carico del lavoratore;

- che, con riferimento alla domanda di pagamento del lavoro straordinario, non si rinviene nel ricorso “né l'allegazione delle circostanze fondanti la domanda né invero la prova che sia stato effettivamente svolto l'orario di lavoro straordinario”;

- che, quanto alle mensilità aggiuntive, il contratto di lavoro prevedeva che esse fossero corrisposte “ratealmente su ciascuna busta paga mensile” e, infatti, la ricorrente dichiara di aver sempre percepito “euro 1.200,00 al mese”, ossia l'importo netto indicato nei prospetti paga che include i ratei di 13a e 14a mensilità;

3
- che nel conteggio finale relativo alla busta paga di febbraio 2020 l'importo dovuto a titolo di TFR è stato “compensato con le altre partite risultanti a conguaglio (ovvero recupero ferie e rol e mancato preavviso) restando un saldo attivo per il lavoratore pari ad euro 18,17”, correttamente corrisposto. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. La controversia verte, essenzialmente, sull'accertamento del periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, dal 18.9.2017 al 25.1.2020, regolarizzato solo in data 2.11.2017 con contratto di apprendistato professionalizzante, e sull'orario di lavoro effettivo, che la ricorrente indica, di media, in 48 ore settimanali (precisando che, a settimane alterne, l'orario si protraeva, di venerdì e sabato, di ulteriori 5 ore). Ciò premesso, figurano, nel fascicolo di parte ricorrente, i prospetti paga dei mesi di novembre e dicembre 2017, dei mesi da gennaio a marzo 2018 e da maggio a dicembre 2018 e da gennaio a dicembre 2019 (all. 2). Nel fascicolo di parte resistente figurano, invece:
- il contratto di apprendistato professionalizzante a tempo indeterminato, con decorrenza 2.11.2017, periodo di formazione della durata di 36 mesi, categoria professionale di “Apprendista Operaio Part-Time”, mansioni di “Apprendista Pizzaiolo” di “4° (quarto) livello” del CCNL “dei dipendenti del settore Turismo/Pubblici Esercizi” e orario di lavoro di “34 (trentaquattro) ore settimanali” (all. 2);
- i prospetti paga dei mesi da novembre 2017 a febbraio 2020 e copia dei “bonifici” eseguiti (all.ti 3 e 4).

1. Non sono in contestazione, come si è visto, la natura subordinata del rapporto di lavoro, le mansioni e l'inquadramento ricevuto, nel quarto livello del CCNL di riferimento, “PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO”, prodotto per estratto al n. 1 del fasc. ricorrente. Sull'inizio del rapporto di lavoro e, più esattamente, sulla retrodatazione dello stesso al 18.9.2017, l'espletata istruttoria orale non ha consentito di acquisire elementi di conferma. Il primo teste intimato dalla ricorrente, , “compagna Testimone_1 della parte ricorrente da sei anni”, si è così espressa in merito:
4
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, so che ha lavorato per conto della società resistente, non ricordo in quale anno ha iniziato e mi sembra che abbia lavorato fino all'anno 2021, forse. Non ricordo se ha lavorato per 2 o 3 anni” (verbale udienza del 23.2.2022). Ha ricordato l'anno in cui è sorto il rapporto ma non è stata in condizione di precisare il momento iniziale l'altro teste intimato dalla
sig.ra , sua amica da molti anni. Pt_1 Testimone_2
Dopo aver premesso che la ricorrente ha vissuto per molto tempo in una sua “precedente abitazione sita sempre in Roma, v. del Pergolato n. 92/A” e nell'attuale “insieme a me ed ai miei figli” (“Preciso che sono separata”), il teste ha sul punto dichiarato:
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, so che ha lavorato nel negozio ' in Roma, v. P A, non ricordo il numero Org_1 civico – si tratta di una pizzeria a taglio – dal 2017 agli inizi del 2020, gennaio o febbraio” (verbale udienza del 27.9.2022). Per contro, ha testimoniato di averla vista in pizzeria a partire dal mese di novembre 2017 , “ex moglie dello zio di Controparte_2
” (legale rappresentante della società convenuta) la quale, CP_1 rincasando di sera dal lavoro, presso l' sito in Roma Org_2
(RM), v. Veneto, si fermava in pizzeria, quando due volte quando una volta a settimana, e vedeva la ricorrente “servire la pizza al banco”;
il teste ha aggiunto di ricordare bene il periodo in quanto con la madre della sig.ra dovevano recarsi “al paese, in Molise, per la CP_1 ricorrenza dei defunti, per far visita ai suoi genitori” (verbale udienza del 23.2.2022). Sull'orario di lavoro, il teste ha precisato di non essere mai Tes_1 stata in pizzeria e di aver saputo del rapporto di lavoro perché gliene parlava la compagna. Ha, infatti, dichiarato:
“Lei lavorava, per quanto mi raccontava, dalle ore 15:00 alle ore 23:00, tutti i giorni della settimana;
la domenica mi sembra che il locale fosse chiuso”. È noto, in tema di prova testimoniale, che la rilevanza dell'assunto dei testimoni "de relato actoris", ossia di “quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio”, è “sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass., Sez. 1, 569/2015;
in termini analoghi, Cass., Sez. 3, ord. 7746/2020).
5
Di tenore non dissimile è la deposizione del teste la quale ha Tes_2 detto:
“Io la sera andavo a prenderla con la macchina, la aspettavo fuori;
lei usciva verso le ore 23:00. Ci andavo quasi ogni sera. Lei non aveva la macchina, non guidava. So che il suo orario di lavoro andava dalle ore 15:00 alle ore 23:00, tutti i giorni della settimana tranne la domenica, giorno di chiusura della pizzeria. All'ingresso, andava in modo autonomo. So anche che ogni tanto iniziava alle ore 09.00 del mattino e proseguiva fino alle ore 23:00. Io lavoravo e lavoro o dalle ore 08:00 alle 15:12 o dalle ore 09:48 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì;
possiamo decidere l'orario a scuola anche giorno per giorno. Lei era banchista – io la vedevo anche da fuori – e lei mi diceva che aiutava anche il pizzaiolo. Io non ho conosciuto la sig.ra . CP_1
So che poi è subentrato nell'attività il compagno di quest'ultima,
mi sembra, e sono iniziati i problemi. Per_1
So infatti che se lei lavorava dalle ore 09:00 di mattina, per le 5 o 6 ore in più fino alle ore 15:00, le corrispondevano in tutto la somma di € 10,00”. È evidente che non se ne possa ricavare alcuna informazione utile atteso che il teste, che andava a riprendere la sig.ra di sera, al Pt_1 termine della sua giornata lavorativa, non è in grado di riferire dell'ora di inizio della giornata stessa per conoscenza diretta. La circostanza, posta in risalto dalla nelle note difensive, che il teste avesse Pt_1
“ospitato la ricorrente a casa sua” deducendone che, quindi, fosse “del tutto informata degli spostamenti della Sig.ra e dei suoi orari di Pt_1 lavoro”, non appare sufficiente anche perché il teste ha dichiarato che lavorava e lavora, in qualità di collaboratrice scolastica, “o dalle ore 09:00 alle 15:12 o dalle ore 09:48 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì”. Tali orari escludono, a maggior ragione, ogni possibilità di conoscenza diretta e relegano la deposizione tra quelle de relato ex parte. La ricorrente valorizza a tal fine, ma in modo del tutto improprio, anche la testimonianza della sig.ra . CP_2
Si legge, infatti, nelle sue note difensive della conferma della circostanza che “alle 18:30 la ricorrente fosse già al posto di lavoro intenta a servire i clienti”.
6
afferma – è vero – che “di solito”, finito di lavorare, passava in CP_2 pizzeria “verso le ore 18:30”, trattenendosi “mezzora o tre quarti d'ora a fare una chiacchierata con la madre della sig.ra , sig.ra CP_1 [...]
, e con la sig.ra stessa”, e, in quelle circostanze, CP_3 CP_1 vedeva la ricorrente “servire la pizza al banco” ma si tratta di affermazione pienamente compatibile con l'orario indicato da parte resistente, al punto 12 della sua memoria di costituzione (“normalmente la sig.ra iniziava la prestazione lavorativa alle ore 18,…” sicché Pt_1 non può meravigliare il fatto che, mezz'ora dopo, la fosse intenta a Pt_1 svolgere le sue mansioni). Al descritto deficit probatorio si sommano gli indizi contrari che possono ricavarsi, in particolare, dalla dichiarazione resa da Tes_3 all'udienza del 23.2.2022. Il teste, premesso di aver aiutato per un breve periodo, da inizio gennaio a fine maggio 2019, la cognata sig.ra , madre di Persona_2
, nell'attività di cuoca presso la pizzeria (coniugata con il CP_1 fratello della ), ha dichiarato che apriva il locale alle ore 08:00 CP_3 di mattina e andava via alle ore 15:00 o 15:30, dal lunedì al sabato, e che, in questi orari, non ha mai “incrociato” la ricorrente. Poiché quest'ultima ha dedotto di aver lavorato “dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 23:00” e, a settimane alterne, il venerdì e il sabato, anticipando l'ora di inizio alle 10:00, è singolare che fra il teste e la sig.ra non si siano verificate mai situazioni di compresenza nel Pt_1 locale o, comunque, di incontro. Ha escluso la presenza della al mattino anche il teste la Pt_1 CP_2 quale ha precisato:
“Quando andavo al lavoro e passavo la mattina verso le ore 11:00 o 11:15 non ho mai visto la ricorrente al banco;
al banco ci stava infatti la sig.ra o il signore che faceva la pizza, “Maicol”, non so come è CP_1 scritto”. In base alle risultanze della prova orale, non possono essere accolte le domande di accertamento del periodo di lavoro, “dal 18.09.2017 al 25.01.2020”, più esattamente di retrodatazione del rapporto al 18.9.2017, e di accertamento del maggior orario di lavoro rispetto a quello stabilito in contratto, dunque, di pagamento delle asserite ore di lavoro supplementare e di lavoro straordinario svolte. Va ricordato che il lavoro supplementare è l'attività lavorativa espletata dai lavoratori part time oltre l'orario concordato, “anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi”, e fino al limite dell'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva per il tempo pieno (vd. l'art. 6
7
D.Lgs. 81/2015);
nel caso di specie, è l'orario compreso fra la 35a ora e la 40a ora (ai sensi dell'art. 111, comma 1, del CCNL applicabile, “La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari”). Il lavoro straordinario è, viceversa, quello eccedente il normale orario contrattuale, dunque quello eccedente la 40a ora settimanale (art. 125, comma 1, CCNL cit.).
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