Trib. Bolzano, sentenza 30/01/2025, n. 101
TRIB Bolzano
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
IE IN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. dott.
KIRCHLER WERNER, con studio in Brunico (BZ), P.zza Gilm n. 2, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
AUTO BRENNER SPA (C.F. 01564110219), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bolzano, via Vincenzo Lancia n. 3;
CONVENUTA CONTUMACE in punto: ripetizione indebito e/o risarcimento del danno;
trattenuta in decisione all'udienza del
23.01.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc) in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis:
1. accertare e dichiarare che
l'autovettura oggetto di compravendita alla data della conclusione del contratto (14.10.2022) presentava i vizi / difetti di conformità descritti in narrativa;
2. condannare Auto Brenner S.p.a., per le ragioni dedotte in narrativa e a titolo di ripetizione dell'indebito e/o a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 6.923,00, o dell'importo minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso ex art. 1281, comma 1 c.c. dal 14.12.2022
e al tasso ex art. 1281, comma 4 c.c. dalla data della domanda (31.01.2023, data dall'instaurazione del procedimento di a.t.p., o, in subordine dalla data di instaurazione del presente giudizio) sino all'effettivo pagamento.
3. condannare la convenuta Auto Brenner S.p.a. alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub R.G. n. 394/2023, maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-
pagina 1 di 6 bis D.M. 55/2014 in considerazione delle particolari modalità di redazione degli atti processuali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa è stata introdotta con atto di citazione d.d. 4.4.2024, diretto originariamente sia contro l'AUTO BRENNER SPA, sia contro la DAL BARCO SRL;
mentre quest'ultima società si è costituita, della prima è stata dichiarata la contumacia.
1.2. In sede di udienza del 17.10.2024, tra l'attrice e la convenuta Dal Barco Srl. è stato raggiunto un accordo, sfociato in un verbale di conciliazione parziale della stessa data, per cui il rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta Dal Barco Srl. si è concluso e la presente sentenza riguarda le sole domande dell'attrice nei confronti della convenuta contumace Auto Brenner Spa.
1.3. A riguardo l'attore ha dedotto, nell'atto di citazione, riassuntivamente, di aver, in data
14.10.2022, acquistato presso la Dal Barco S.r.l., concessionaria VW Audi, l'autovettura usata
Audi S3 Sportback TFSI S Tronic Quattro, tg. FW043JN, con 77.069,00 km, al prezzo di €
38.550,00;
sennonché, solo pochi giorni dopo, ossia in data 27.10.2022, mentre l'attore sarebbe stato alla guida della stessa autovettura, nella frazione Colfosco del Comune di Corvara, la stessa sarebbe improvvisamente rimasta ferma per strada e quindi stata portata tramite carro attrezzi, incaricato dall'assistenza Audi, presso il Centro Assistenza Audi di Auto Brenner Spa a Brunico.
Auto Brenner avrebbe comunicato all'attore che sarebbe stato necessario sostituire l'intero cambio, assicurando l'attore che l'intervento di riparazione sarebbe avvenuto in garanzia ufficiale
Audi e, pertanto, senza alcun costo per l'odierno attore.
Solo dopo aver eseguito l'intervento di riparazione Auto Brenner parrebbe aver effettuato anche un test c.d. antituning, nell'ambito del quale sarebbe emerso che la centralina dell'autovettura sarebbe stata manomessa in passato;
a fronte del risultato del test c.d. antituning, Auto Brenner, avrebbe comunicato all'attore di non poter più confermare che la sostituzione del cambio sarebbe stata eseguita in garanzia, nonostante tale sostituzione fosse già avvenuta.
Auto Brenner avrebbe pertanto preteso il pagamento dell'importo di € 6.923,00, rifiutandosi di restituire l'autovettura in mancanza di previo pagamento.
L'attore, al solo fine di vedersi restituita la propria autovettura avrebbe pagato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1062/2024 promossa da:
IE IN (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. dott.
KIRCHLER WERNER, con studio in Brunico (BZ), P.zza Gilm n. 2, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE contro
AUTO BRENNER SPA (C.F. 01564110219), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bolzano, via Vincenzo Lancia n. 3;
CONVENUTA CONTUMACE in punto: ripetizione indebito e/o risarcimento del danno;
trattenuta in decisione all'udienza del
23.01.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc) in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis:
1. accertare e dichiarare che
l'autovettura oggetto di compravendita alla data della conclusione del contratto (14.10.2022) presentava i vizi / difetti di conformità descritti in narrativa;
2. condannare Auto Brenner S.p.a., per le ragioni dedotte in narrativa e a titolo di ripetizione dell'indebito e/o a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 6.923,00, o dell'importo minore o maggiore che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso ex art. 1281, comma 1 c.c. dal 14.12.2022
e al tasso ex art. 1281, comma 4 c.c. dalla data della domanda (31.01.2023, data dall'instaurazione del procedimento di a.t.p., o, in subordine dalla data di instaurazione del presente giudizio) sino all'effettivo pagamento.
3. condannare la convenuta Auto Brenner S.p.a. alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub R.G. n. 394/2023, maggiorati ai sensi dell'art. 4, comma 1-
pagina 1 di 6 bis D.M. 55/2014 in considerazione delle particolari modalità di redazione degli atti processuali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La presente causa è stata introdotta con atto di citazione d.d. 4.4.2024, diretto originariamente sia contro l'AUTO BRENNER SPA, sia contro la DAL BARCO SRL;
mentre quest'ultima società si è costituita, della prima è stata dichiarata la contumacia.
1.2. In sede di udienza del 17.10.2024, tra l'attrice e la convenuta Dal Barco Srl. è stato raggiunto un accordo, sfociato in un verbale di conciliazione parziale della stessa data, per cui il rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta Dal Barco Srl. si è concluso e la presente sentenza riguarda le sole domande dell'attrice nei confronti della convenuta contumace Auto Brenner Spa.
1.3. A riguardo l'attore ha dedotto, nell'atto di citazione, riassuntivamente, di aver, in data
14.10.2022, acquistato presso la Dal Barco S.r.l., concessionaria VW Audi, l'autovettura usata
Audi S3 Sportback TFSI S Tronic Quattro, tg. FW043JN, con 77.069,00 km, al prezzo di €
38.550,00;
sennonché, solo pochi giorni dopo, ossia in data 27.10.2022, mentre l'attore sarebbe stato alla guida della stessa autovettura, nella frazione Colfosco del Comune di Corvara, la stessa sarebbe improvvisamente rimasta ferma per strada e quindi stata portata tramite carro attrezzi, incaricato dall'assistenza Audi, presso il Centro Assistenza Audi di Auto Brenner Spa a Brunico.
Auto Brenner avrebbe comunicato all'attore che sarebbe stato necessario sostituire l'intero cambio, assicurando l'attore che l'intervento di riparazione sarebbe avvenuto in garanzia ufficiale
Audi e, pertanto, senza alcun costo per l'odierno attore.
Solo dopo aver eseguito l'intervento di riparazione Auto Brenner parrebbe aver effettuato anche un test c.d. antituning, nell'ambito del quale sarebbe emerso che la centralina dell'autovettura sarebbe stata manomessa in passato;
a fronte del risultato del test c.d. antituning, Auto Brenner, avrebbe comunicato all'attore di non poter più confermare che la sostituzione del cambio sarebbe stata eseguita in garanzia, nonostante tale sostituzione fosse già avvenuta.
Auto Brenner avrebbe pertanto preteso il pagamento dell'importo di € 6.923,00, rifiutandosi di restituire l'autovettura in mancanza di previo pagamento.
L'attore, al solo fine di vedersi restituita la propria autovettura avrebbe pagato
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