Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 21

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 21
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 21
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 5925/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5925/2017 R.G.A.C.
TRA
PE IN (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in VIA
C.A. ANGRISANI 18 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. PE EMILIA
(c.f.: [...]), dal quale è rappresentato e difeso;

ATTORE
E
CONDOMINIO OP MU , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ADILETTA ANDREA ([...]) VIA MARIANO ORZA 17
SARNO;
dal quale è rappresentato e difeso;

CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I vizi afferenti la convocazione dell'attore vanno ricondotti alla categoria dell'annullabilità.
Ora, come noto, l'art. 66 disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
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diritto, la deliberazione è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324
c.c.
, unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (C.C.
6735/20).
Sul punto, peraltro, si deve evidenziare come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia altresì chiarito che, in tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. , è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il Condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario,
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