Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 23
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Testo completo
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N. R.G. 2383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Monterotondo, Via Cavour, n. Parte_1
49, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Andrea, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Zoe Fontana, n. 220, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberta Belli, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione giudiziale dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 in Torre Annunziata, in data 15.06.1997, trascritto presso il relativo Registro degli atti di matrimonio (Atto n. 69, Parte II, Serie B, Anno 1997), dal quale sono nati i figli
2
(in data 12.06.1998), (in data 13.06.2001) e (in Per_1 Per_2 Persona_3 data 05.04.2009).
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento congiunto del figlio minore
[...]
, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla madre della Per_3 casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con il padre, contributo del padre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 350,00, spese straordinarie nell'interesse del figlio minore per pari quote tra le parti. Inoltre, la ricorrente ha chiesto che l'assegno unico erogato in favore del figlio minore sia percepito integralmente in favore della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.10.2024, si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda di separazione e chiedendo Controparte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento paritetico del figlio minore presso entrambi i genitori, assegnazione al padre della casa coniugale, mantenimento diretto del figlio minore da parte di entrambi i genitori, spese straordinarie nell'interesse del figlio minore per pari quote tra le parti.
In via subordinata, il resistente ha chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre, assegnazione al padre della casa coniugale, determinazione del regime di frequentazione con la madre, contributo della madre al mantenimento del figlio per l'importo mensile di Euro 400,00, spese straordinarie nell'interesse del figlio minore per pari quote tra le parti. Inoltre, il resistente ha chiesto che l'assegno unico erogato in favore del figlio minore sia percepito per pari quote tra i genitori.
Infine, il resistente ha chiesto, quale forma di concorso della madre al mantenimento del figlio minore, che la stessa provveda al pagamento dei ratei di contratti di mutuo e assicurazione vita allegati.
All'udienza del 03.12.2024, sono state ascoltate le parti, è stata svolta l'audizione del figlio minore , le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata Persona_3 oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione al Collegio.
1. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
2. Affidamento, collocamento e frequentazione del figlio minore
3
Con riguardo al figlio , le prospettazioni delle parti risultano conformi Persona_3 nella domanda di affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori.
Tale previsione risulta meritevole di condivisione, stante l'applicazione del modello di affidamento indicato dal legislatore in via preferenziale e la non emersione di gravi profili di criticità nella capacità genitoriale di entrambe le parti, tali da imporre di derogare al modello indicato.
Pertanto, deve prevedersi l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della