Trib. Pisa, sentenza 26/11/2024, n. 294

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 26/11/2024, n. 294
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 294
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

V.G. R.G.N. 2856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Boldrini
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione

1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto depositato Parte_1 Parte_2 il 10/10/2024, deducendo:
I. di aver contratto matrimonio concordatario in data 8/7/2000 in San Miniato (PI), trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di San Miniato (PI) al n. 45 P. II, serie A, anno 2000 (doc.
1, fascicolo dei ricorrenti);
Per_ II. dalla loro unione è nata la GL (15/7/2003), oggi maggiorenne, non economicamente
autosufficiente;

III. venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 11840/2021 del
27/7/2021 (doc. 3);

IV. da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;

V. entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i ricorrenti a continuare a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, di proprietà della Signora e della di lei madre, resta assegnata Parte_2
Per_ alla medesima ove continuerà a risiedervi con la GL maggiorenne .
Per_ 3) La GL frequenta il terzo anno della Scuola Superiore Mediatori Linguistici (SSML) di Pisa
e attualmente frequenta il corso Erasmus a Norimberga fino a febbraio 2025. Per_ 4) Per quanto riguarda il contributo al mantenimento ordinario della GL , in quanto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il padre verserà alla madre a tale titolo la somma di € 450,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Tale somma verrà versata dal Sig. alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Pt_1 Pt_2
della Sig.ra entro il giorno 15 del mese di riferimento. Pt_2
5) Per le spese straordinarie le parti concordano di contribuire al 50% ciascuno. Si indicano a titolo esemplificativo come
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