Trib. Gela, sentenza 29/01/2025, n. 41
Sentenza
29 gennaio 2025
Sentenza
29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1242/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA
RI NG, con l'avv. Salvatore Ciaramella;
- opponente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentate pro tempore, con l'avv. Laura Beatrice Caci;
- opposti -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato l'8 novembre 2023, RE NG ha promosso opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 592 2017 0001115566, 592 2018 0001166804, 592 2019
0001673128 e 592 2021 0000192669, portati dall'intimazione di pagamento n.
29220239004413828, aventi a oggetto contributi previdenziali a titolo di “Gestione Agricola -
Lavoratori Autonomi ed Associati”, relativi agli anni 2017/2019, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione e quindi la debenza dei crediti.
Si è costituita l'INPS, deducendo la tardività dell'opposizione al ruolo, in quanto non è stato rispetto il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica degli atti impositivi, siccome previsto dall'art. 24, comma 5, Decr. Leg.vo 46/99.
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Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e, ad ogni modo, la legittimità della procedura di riscossione.
L'udienza del 29 gennaio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso gli avvisi di addebito in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 4506/2007;
in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617
c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass.
3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti