Trib. Latina, sentenza 14/01/2025, n. 73
TRIB Latina
Sentenza
14 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 6209/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Tania Monetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Zaralli, giusta delega in atti;
attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Fevola (C.F.: e dall'Avv. Irene Ferrazzo, giusta delega in atti;
C.F._3
convenuta
OGGETTO: scioglimento della comunione legale tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è lo scioglimento tra le parti della comunione legale sull'ex casa coniugale, sita in Latina, Via Pitagora n. 34 – località Latina Scalo, identificato al NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 46, z.c. 2, Cat. A\2, cl. 2, di mq. 117, rendita catastale € 453,19, con annessa cantina al piano terra della scala “C”;
posto auto coperto al piano terra, di mq. 18, riportato nel NCEU del Comune di Latina al Foglio
75, particella 229, sub. 27, z.c. 2, Cat. C\6, cl. 1, rendita catastale € 18,59.
In particolare, ha, altresì, chiesto al Tribunale adito di Parte_1
condannare la parte convenuta: 1) alla restituzione delle rate di mutuo da lui versate per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
2) al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, pari al 50% del valore del canone di locazione ricavabile sul mercato immobiliare per ciascun mese di occupazione esclusiva delle unità immobiliari in comproprietà, a far data dalla sentenza di separazione sino al momento della occupazione
esclusiva da parte della convenuta da detrarre dalla quota spettante alla all'esito dello CP_1
scioglimento della comunione e computandola sulla quota spettante all'attore.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha, inoltre, chiesto di accertare e
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la somma di CP_1
€ 59.843,09, prelevata da dal patrimonio personale ed impiegata per sostenere Parte_1
spese ed investimenti del patrimonio comune ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia e che risulterà all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota
spettante alla computandola sulla quota a lui spettante. CP_1
si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda di restituzione e la CP_1
domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, non si è opposta allo scioglimento della comunione legale ed ha chiesto l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge, trattandosi di bene indivisibile, ponendo a carico di il Parte_1
pagamento del conguaglio in denaro in favore della convenuta, pari alla metà del valore di mercato attuale dell'immobile, da stimarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., con rigetto delle ulteriori domande, perché infondate in fatto ed in diritto.
Espletata la CTU, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Sulla proposta di divisione avanzata dal C.T.U., si è dichiarata CP_1
disponibile alla assegnazione in piena proprietà dell'immobile in favore di e Parte_1
di un conguaglio in suo favore, pari alla cifra di € 72.000,00.
Con la comparsa conclusionale, ha chiesto, altresì, accertare e Parte_1
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la CP_1 somma complessiva di € 113.289,26, prelevata dal sig. di dal patrimonio Parte_1
personale ed impiegata per sostenere spese ed investimenti del patrimonio comune, di cui: A) €
96.000,00 attestata dai bonifici ricevuti dall'attore da parte dei genitori al fine di poter finanziare
parte dell'acquisto dell'immobile e sostenere le spese di intermediazione immobiliare, quelle notarili
e di ristrutturazione;
B) € 14.839,48 equivalente al 50% delle rate di mutuo pagate dal mese di
maggio 2015 al 31 dicembre 2022;
C) € 2.449,78 per l'acquisto di elettrodomestici e mobilio per l'ex
casa coniugale;
per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota spettante alla sig.ra CP_1
computandola sulla quota spettante al sig. di . Parte_1
Scioglimento della comunione legale ed assegnazione del bene
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione legale va accolta, per le ragioni che seguono.
Vi è, infatti, prova della proprietà comune alle parti in causa del bene in oggetto (V.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Tania Monetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6209 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Massimiliano Zaralli, giusta delega in atti;
attore
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._2
Fevola (C.F.: e dall'Avv. Irene Ferrazzo, giusta delega in atti;
C.F._3
convenuta
OGGETTO: scioglimento della comunione legale tra i coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è lo scioglimento tra le parti della comunione legale sull'ex casa coniugale, sita in Latina, Via Pitagora n. 34 – località Latina Scalo, identificato al NCEU del Comune di Latina al Foglio 75, particella 229, sub. 46, z.c. 2, Cat. A\2, cl. 2, di mq. 117, rendita catastale € 453,19, con annessa cantina al piano terra della scala “C”;
posto auto coperto al piano terra, di mq. 18, riportato nel NCEU del Comune di Latina al Foglio
75, particella 229, sub. 27, z.c. 2, Cat. C\6, cl. 1, rendita catastale € 18,59.
In particolare, ha, altresì, chiesto al Tribunale adito di Parte_1
condannare la parte convenuta: 1) alla restituzione delle rate di mutuo da lui versate per l'acquisto dell'abitazione coniugale;
2) al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, pari al 50% del valore del canone di locazione ricavabile sul mercato immobiliare per ciascun mese di occupazione esclusiva delle unità immobiliari in comproprietà, a far data dalla sentenza di separazione sino al momento della occupazione
esclusiva da parte della convenuta da detrarre dalla quota spettante alla all'esito dello CP_1
scioglimento della comunione e computandola sulla quota spettante all'attore.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice ha, inoltre, chiesto di accertare e
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la somma di CP_1
€ 59.843,09, prelevata da dal patrimonio personale ed impiegata per sostenere Parte_1
spese ed investimenti del patrimonio comune ovvero per la somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia e che risulterà all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota
spettante alla computandola sulla quota a lui spettante. CP_1
si è costituita in giudizio, ha contestato la domanda di restituzione e la CP_1
domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione, non si è opposta allo scioglimento della comunione legale ed ha chiesto l'assegnazione dell'immobile all'ex coniuge, trattandosi di bene indivisibile, ponendo a carico di il Parte_1
pagamento del conguaglio in denaro in favore della convenuta, pari alla metà del valore di mercato attuale dell'immobile, da stimarsi in corso di causa a mezzo C.T.U., con rigetto delle ulteriori domande, perché infondate in fatto ed in diritto.
Espletata la CTU, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Sulla proposta di divisione avanzata dal C.T.U., si è dichiarata CP_1
disponibile alla assegnazione in piena proprietà dell'immobile in favore di e Parte_1
di un conguaglio in suo favore, pari alla cifra di € 72.000,00.
Con la comparsa conclusionale, ha chiesto, altresì, accertare e Parte_1
dichiarare il debito da restituzione, ex art. 192, comma 3, c.p.c., in capo alla per la CP_1 somma complessiva di € 113.289,26, prelevata dal sig. di dal patrimonio Parte_1
personale ed impiegata per sostenere spese ed investimenti del patrimonio comune, di cui: A) €
96.000,00 attestata dai bonifici ricevuti dall'attore da parte dei genitori al fine di poter finanziare
parte dell'acquisto dell'immobile e sostenere le spese di intermediazione immobiliare, quelle notarili
e di ristrutturazione;
B) € 14.839,48 equivalente al 50% delle rate di mutuo pagate dal mese di
maggio 2015 al 31 dicembre 2022;
C) € 2.449,78 per l'acquisto di elettrodomestici e mobilio per l'ex
casa coniugale;
per l'effetto, detrarre tale somma dalla quota spettante alla sig.ra CP_1
computandola sulla quota spettante al sig. di . Parte_1
Scioglimento della comunione legale ed assegnazione del bene
Tanto premesso, la domanda di scioglimento della comunione legale va accolta, per le ragioni che seguono.
Vi è, infatti, prova della proprietà comune alle parti in causa del bene in oggetto (V.
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