Trib. Trani, sentenza 27/06/2024, n. 1086

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 27/06/2024, n. 1086
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 1086
Data del deposito : 27 giugno 2024

Testo completo

Procedimenti riuniti rgn 6361/2018 e 6510/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. G R presidente dott. L C giudice rel. dott. M A A giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn 6361/2018 e 6510/2018 R.G., riservate per la decisione all'udienza del 14.03.2024, aventi ad oggetto: separazione giudiziale con reciproca richiesta di addebito
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. A M, Parte_1
giusta mandato in atti

- RICORRENTE -

E
rappresentato e difeso dagli avv.ti C M e M Controparte_1
Altomare, giusta mandato in atti
-RESISTENTE-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.:
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.12.2018 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da con addebito allo stesso;
assegnarle la casa Controparte_1
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familiare onerando il resistente al pagamento del contributo di metà del canone di locazione della casa famigliare, all'epoca ammontante ad € 604,00 mensili;
disporre a carico del , a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, , un assegno mensile Persona_1 di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre aggiornamento ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
affidare in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé ed, infine, regolamentare gli incontri. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Premetteva:
- di aver contratto matrimonio civile in Molfetta in data 15.5.1999 (registrato presso l'Ufficio dello stato civile Atto N.14 -Parte I— Serie A) con ;
Controparte_1
- che dall'unione è nato un figlio, (nato il 28.09.2005), (nelle more divenuto Persona_1
maggiorenne);

- che l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, sarebbe stata turbata dall'assunto mutamento di condotta da parte del marito il quale, dopo la nascita del figlio, sarebbe divenuto sempre più autoritario, accentratore ed aggressivo rivolgendo all'indirizzo della moglie espressioni umilianti ed apprezzamenti mortificanti e non collaborando in alcun modo alle necessità familiari ivi comprese quelle riconnesse alla crescita del figlio lasciando gravare ogni responsabilità sulla sola ricorrente;

- che il resistente avrebbe costantemente denigrato l'operato della moglie, anche in presenza di terze persone, mutando atteggiamento solo dopo la comunicazione formale da parte della ricorrente dell'intenzione di separarsi così inducendosi, il , a collaborare in relazione, però, alle CP_1
sole necessità del figlio per esempio << predisponendo una pietanza a pranzo per se stesso e talvolta anche per il ragazzo>> ma, per contro, inasprendo ulteriormente la propria condotta nei confronti della ricorrente rivolgendole ingiurie di varia natura, <parolacce>> ed epiteti, riferendo anche a terzi che ella sarebbe una donna dai facili costumi, che ha diversi amanti, con cui si intrattiene in chat sullo smartphone;

- che il resistente avrebbe sempre gestito in via esclusiva tutti gli introiti economici ivi compresi quelli della stessa attraverso la on-banking laddove quest'ultima sarebbe sempre stata tenuta Pt_1 all'oscuro dell'impiego delle proprie entrate da parte del il quale avrebbe effettuato CP_1
spese voluttuarie, quali l'acquisto di una lussuosa autovettura di grossa cilindrata, ragione per la quale ella si sarebbe determinata ad aprire un nuovo conto corrente per l'accredito del proprio stipendio onde impedire l'asserito sperpero di denaro da parte del marito;

- che con il tempo il si sarebbe sempre più sottratto alla partecipazione delle spese CP_1
del menage familiare ed avrebbe tenuto una condotta oppositiva alla frequentazione da parte del figlio della famiglia materna;

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- che inutili sono stati i tentativi volti a definire consensualmente la separazione;

- che ella è insegnante nella scuola dell'infanzia e percepisce una retribuzione mensile di circa €
1.600,00 mentre il resistente è informatico e socio d'opera presso ENGENIA s.r.l. di Molfetta, con un reddito da libero professionista, dichiarato, di € 40.046,00 annui, pari ad una media di circa €
3.000,00 mensili;

- la casa familiare è condotta in locazione, con un canone mensile di circa € 600,00;

- che sebbene il canone sia elevato per le capacità economiche della sarebbe opportuno Pt_1
mantenere tale casa familiare, per non arrecare ulteriori turbamenti nel minore, oltre a quello derivante dalla disgregazione familiare assumendo che il resistente si sarebbe sempre opposto all'acquisto di una casa da destinare alla famiglia;

- entrambe le parti possiedono una propria autovettura: la ricorrente una vecchia Renault Clio di circa sedici anni, intestata al marito, ma acquistata in regime di comunione dei beni;
il resistente, invece, ha una nuova Mercedes del valore di € 30.000,00 circa.
Su tali premesse concludeva nei superiori termini.
Con ricorso depositato in data 10.12.2018 (rg 6510/2018), nel richiedere Controparte_1
la pronunzia di separazione dalla moglie con addebito alla stessa assumeva la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale per essere stato, il
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