Trib. Trani, sentenza 27/06/2024, n. 1086
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Testo completo
Procedimenti riuniti rgn 6361/2018 e 6510/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. G R presidente dott. L C giudice rel. dott. M A A giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn 6361/2018 e 6510/2018 R.G., riservate per la decisione all'udienza del 14.03.2024, aventi ad oggetto: separazione giudiziale con reciproca richiesta di addebito
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. A M, Parte_1
giusta mandato in atti
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti C M e M Controparte_1
Altomare, giusta mandato in atti
-RESISTENTE-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.:
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.12.2018 chiedeva pronunciarsi la Parte_1
separazione personale da con addebito allo stesso;assegnarle la casa Controparte_1
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familiare onerando il resistente al pagamento del contributo di metà del canone di locazione della casa famigliare, all'epoca ammontante ad € 604,00 mensili;disporre a carico del , a CP_1
titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, , un assegno mensile Persona_1 di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre aggiornamento ISTAT, con decorrenza dalla domanda;affidare in via condivisa il figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé ed, infine, regolamentare gli incontri. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Premetteva:
- di aver contratto matrimonio civile in Molfetta in data 15.5.1999 (registrato presso l'Ufficio dello stato civile Atto N.14 -Parte I— Serie A) con ;Controparte_1
- che dall'unione è nato un figlio, (nato il 28.09.2005), (nelle more divenuto Persona_1
maggiorenne);
- che l'unione coniugale, nata sotto i migliori auspici, sarebbe stata turbata dall'assunto mutamento di condotta da parte del marito il quale, dopo la nascita del figlio, sarebbe divenuto sempre più autoritario, accentratore ed aggressivo rivolgendo all'indirizzo della moglie espressioni umilianti ed apprezzamenti mortificanti e non collaborando in alcun modo alle necessità familiari ivi comprese quelle riconnesse alla crescita del figlio lasciando gravare ogni responsabilità sulla sola ricorrente;
- che il resistente avrebbe costantemente denigrato l'operato della moglie, anche in presenza di terze persone, mutando atteggiamento solo dopo la comunicazione formale da parte della ricorrente dell'intenzione di separarsi così inducendosi, il , a collaborare in relazione, però, alle CP_1
sole necessità del figlio per esempio <<predisponendo una pietanza a pranzo per se stesso e talvolta anche per il ragazzo>> ma, per contro, inasprendo ulteriormente la propria condotta nei confronti della ricorrente rivolgendole ingiurie di varia natura, <parolacce>>ed epiteti, riferendo anche a terzi che ella sarebbe una donna dai facili costumi, che ha diversi amanti, con cui si intrattiene in chat sullo smartphone;
- che il resistente avrebbe sempre gestito in via esclusiva tutti gli introiti economici ivi compresi quelli della stessa attraverso la on-banking laddove quest'ultima sarebbe sempre stata tenuta Pt_1 all'oscuro dell'impiego delle proprie entrate da parte del il quale avrebbe effettuato CP_1
spese voluttuarie, quali l'acquisto di una lussuosa autovettura di grossa cilindrata, ragione per la quale ella si sarebbe determinata ad aprire un nuovo conto corrente per l'accredito del proprio stipendio onde impedire l'asserito sperpero di denaro da parte del marito;
- che con il tempo il si sarebbe sempre più sottratto alla partecipazione delle spese CP_1
del menage familiare ed avrebbe tenuto una condotta oppositiva alla frequentazione da parte del figlio della famiglia materna;
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- che inutili sono stati i tentativi volti a definire consensualmente la separazione;
- che ella è insegnante nella scuola dell'infanzia e percepisce una retribuzione mensile di circa €
1.600,00 mentre il resistente è informatico e socio d'opera presso ENGENIA s.r.l. di Molfetta, con un reddito da libero professionista, dichiarato, di € 40.046,00 annui, pari ad una media di circa €
3.000,00 mensili;
- la casa familiare è condotta in locazione, con un canone mensile di circa € 600,00;
- che sebbene il canone sia elevato per le capacità economiche della sarebbe opportuno Pt_1
mantenere tale casa familiare, per non arrecare ulteriori turbamenti nel minore, oltre a quello derivante dalla disgregazione familiare assumendo che il resistente si sarebbe sempre opposto all'acquisto di una casa da destinare alla famiglia;
- entrambe le parti possiedono una propria autovettura: la ricorrente una vecchia Renault Clio di circa sedici anni, intestata al marito, ma acquistata in regime di comunione dei beni;il resistente, invece, ha una nuova Mercedes del valore di € 30.000,00 circa.
Su tali premesse concludeva nei superiori termini.
Con ricorso depositato in data 10.12.2018 (rg 6510/2018), nel richiedere Controparte_1
la pronunzia di separazione dalla moglie con addebito alla stessa assumeva la violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale per essere stato, il tradimento, a suo dire, confessato dalla Pt_1
in sede di mediazione familiare, confermava di lavorare presso ENGENIA s.r.l. percependo un reddito di 2000,00 euro mensili e di non godere di Pt_2
Concludeva chiedendo disporsi l' affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la moglie alla quale assegnarsi la casa familiare quale genitore collocatario;prevedere a suo carico euro 400,00 a titolo di contribuzione nel mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie con regolamentazione degli incontri padre figlio.
All'udienza del 12.02.2019 il Presidente del Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti,
l'affido condiviso del figlio, all'epoca minore, e la sua collocazione presso la madre alla quale assegnava la casa famigliare, regolava gli incontri e disponeva la corresponsione di euro 400,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie ed oltre ad euro 100,00 a titolo di contributo nel pagamento del canone di locazione.
Il PM interveniva il 12.02.2019.
Passati alla fase di merito, venivano chiesti e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e sulle relative istanze il Tribunale provvedeva con ordinanza del 30.05.2020.
Il introduceva un subprocedimento (sub 1) con cui chiedeva rivisitarsi il profilo CP_1
economico chiedendo la revoca del contributo al canone di locazione per assunto peggioramento
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delle proprie condizioni evidenziando di condurre a sua volta una casa in locazione pagando un canone di euro 380,00 mensili oltre utenze assumendo, altresì, un peggioramento delle proprie condizioni reddituali e chiedeva, altresì, rimodularsi gli incontri con il figlio.
Il detto procedimento si concludeva con la adesione alla proposta ex art 185 bis c.p.c. formulata dal
Tribunale nei termini della corresponsione a carico del della somma CP_1
omnicomprensiva di euro 360,00 oltre al 50% delle spese straordinarie rimodulandosi altresì gli incontri, sicchè si concludeva con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa oralmente e documentalmente all'udienza del 14.03.2024 veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;nella fattispecie, invero, le deduzioni di entrambe le parti, la conflittualità fra gli stessi, e le emergenze processuali costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi e Parte_1
ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c. Controparte_1
Venendo al figlio, lo stesso è frattanto divenuto maggiorenne sicchè nulla va disposto in punto di affidamento e di incontri.
Non vi è più casa coniugale sulla quale disporre essendo stata dismessa.
In relazione al profilo economico del contributo al mantenimento del figlio reputa il Collegio che, alla luce del raffronto reddituale e della adesione alla proposta ex art 185 bis c.p.c. sopra richiamata, congrua appare la somma di euro 360,00 oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie giusta protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani con decorrenza dalla ordinanza modificativa di quella presidenziale (pubblicata il 1°.05.2022).
Venendo alle reciproche domande di addebito si ritiene che non possano accogliersi.
Dalle risultanze processuali è emerso che le reciproche <>sono la risultante di un rapporto da lungo tempo progressivamente e definitivamente logoratosi trascinandosi fino all'estremo quando, ormai, era irrimediabilmente interrotto qualsivoglia legame tra i due coniugi, altrimenti detto non vi era più traccia, se mai vi sia stata, della affectio coniugalis, ragione per la quale i comportamenti reciprocamente lamentati non possono che reputarsi conseguenza, e non già causa, di una frattura coniugale negli anni cronicizzatasi.
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Tanto emerge anche dagli screenshot allegati il cui contenuto suffraga quanto sopra. In uno di questi, peraltro non contestato, indirizzato dal alla moglie si legge CP_1
capire come sia potuto succedere che io sia arrivato a tanto. Non riesco a credere che riesca a dire una tale quantità di cattiverie senza che me ne renda conto ……che mi sembrano essere uscite dalla bocca di un altro…..Forse per paura, forse per carattere vivo come se fossi in guerra accerchiato continuamente da possibili nemici ….Faccio sempre più confusione tra la parte da tenere con i buoni e quella da tenere con i cattivi e forse è per questo che per anni ho cercato di cambiarti ….>>.
Sul punto va evidenziato che, investito della vicenda il G.I.P. in sede in relazione ad un procedimento a carico di per i reati di cui agli art. 572 e 617 bis c.p. – Controparte_1
procedimento conclusosi con decreto di archiviazione – nella relativa richiesta il P.M. con decreto del 24/07/2019, ha sottolineato che ufficio ha consentito di accertare che la vicenda in esame è inscrivibile in un contesto familiare problematico a causa delle asperità caratteriali dell'indagato (marito della persona offesa Pt_1
e padre del loro figlio minore) il quale però proprio in conseguenza della denuncia sporta
[...]
e dell'avvio della causa di separazione, ha intrapreso un percorso serio di recupero di una corretta relazione interpersonale con la suddetta>>, profili tutti suffragati dalle risultanze testimoniali raccolte. Percorso, in realtà, per quanto emerso, mai concretamente coltivato.
Lo stesso G.I.P., nell'accogliere la richiesta di archiviazione, ha dato atto che, sporta la denunzia da parte della nel 2019 quest'ultima ha riferito di fatti risalenti al 2004 (il matrimonio risale al Pt_1
1999) così evidenziando: conflittualità tra il e la e di grave crisi del rapporto coniugale e vanno CP_1 Pt_1
ricondotti ad episodi di inevitabile contrasto maturato in un contesto in cui è venuta meno
l'affectio>>.
Con particolare riguardo, poi, alla richiesta di pronunzia di addebito formulata dal CP_1
per asserita infedeltà coniugale della alle superiori considerazioni deve aggiungersi che a Pt_1
fondamento della stessa ha allegato una presunta confessione in sede di mediazione, degli appunti che dovrebbero riprodurre dialoghi tra la caputi ed un terzo soggetto, ed un supporto audio in relazione al quale la ha contestato che la voce femminile di cui alla registrazione sia alla Pt_1
stessa riferibile.
Orbene, quanto alla confessione va detto che non ve ne è traccia alcuna in atti mentre gli appunti sono privi di qualsivoglia crisma formale ignorandosene, peraltro, la fonte e, dunque, del tutto inattendibili.
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Quanto al supporto audio si evidenzia che nell'ambito del giudizio civile l'acquisizione come prova della registrazione privata avviene ai sensi dell'art. 2712 c.c. il quale dispone che: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.”
Come precisato (Cass 27424/2014: “la registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche di cui all'articolo 2712 c.c. (Cass. n.
9526/10;Cass. n. 27157/08), quindi di prove ammissibili nel processo civile, così come lo sono in quello penale, atteso che – alla luce della giurisprudenza delle Sezioni penali di questa S.C. – la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale utilizzabile quantunque effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria, trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista della conversazione, estranea agli apparati investigativi e legittimata a rendere testimonianza nel processo.”.
La Corte di Cassazione, sezione III penale, con sentenza nr. 18908 del 13 maggio 2011 ha evidenziato che “è legittimo registrare (anche occultamente) una conversazione tra presenti perché chi dialoga “accetta il rischio” di essere registrato e la diffusione della registrazione non costituisce mai violazione della privacy se è fatta per «la tutela di un diritto proprio o altrui». Ne consegue, pertanto, che “l'accettazione del rischio” da parte di chi partecipa alla conversazione rende lecite, legittime e utilizzabili le registrazioni audio/video di dialoghi rese da persona partecipante alla discussione. Di contro non sono legittime le registrazioni fatta da un soggetto estraneo al dialogo e pertanto se quest'ultimo dovesse comunque procedere in tal senso, la sua condotta potrebbe integrare il reato di interferenza illecita nell'altrui vita privata (art. 615–bis c.p.).
V'è però da dire che il non ha allegato al supporto audio alcuna trascrizione dovendo CP_1
evidenziarsi che il detto strumento, rientra tra le c.d. prove atipiche, non è un mezzo di prova sibbene un mezzo di ricerca della prova che non può e non deve sfuggire all'osservanza dei principi generali del diritto di difesa e del contraddittorio in punto di allegazione delle circostanze di tempo
e di luogo in cui si sia <>onde consentire al tribunale di vagliarne la attendibilità, la genuinità e spontaneità delle dichiarazioni eventualmente rilasciate ed alla controparte di poter interloquire in pieno contraddittorio e di poter contestare puntualmente gli avversi assunti stante la mancanza di adeguata strumentazione tecnica da parte del giudice per poter procedere all'ascolto diretto e nel contraddittorio tra le parti di tali conversazioni (Trib Perugia, ordinza 9.02.2023;
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Tribunale di Alessandria 10.04.2017), tanto più che dalle risultanze processuali è emerso un clima di ormai conclamata rottura comunicativa tra i due coniugi i cui rapporti erano oramai del tutto logorati tenuto, infine, conto che l'audio non è stato esaminato nel contraddittorio delle parti, nè, per quanto sopra poteva esserlo, sicchè le superiori circostanze non sono neppure emerse all'esito di tanto ed, anzi, la ha disconosciuto, in un simile contesto, che quella fosse la sua voce. Pt_1
Ma, tanto si evidenzia ad abundantiam atteso che, si ribadisce, dalla svolta istruttoria è emersa una progressiva escalation nella rottura coniugale che ha origini remote nel tempo ossia risalenti ai primi anni di matrimonio.
Per tutte le superiori ragioni le domande di addebito vicendevolmente formulate vanno rigettate.
Quanto alle spese si ravvisano eccezionali ragioni per compensare le stesse sia tenendo conto della peculiarità e degli esiti del giudizio e tenuto conto della concorde adesione delle parti alla proposta ex art 185 bis c.p.c. formulata dal Tribunale .