Trib. Lucca, sentenza 09/12/2024, n. 1236
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Testo completo
N.R.G. 692 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 692 / 2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Isabella Piaceri)
RICORRENTE
contro
CP_1
(Avv. Serena Fabbozzo)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e
trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 23.02.2022 e regolarmente notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto con matrimonio con rito concordatario in data 25.02.2006, CP_1
rappresentando che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita
coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Lucca;
che, con decreto
datato 31.03.2009, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle seguenti
condizioni: “I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza, con obbligo
di reciproca comunicazione;
la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori ed avrà dimora con la madre;
il padre verserà alla madre le somme mensili di E. 500,00 per
il mantenimento della stessa ed E. 300,00 per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat
e il 50% delle spese straordinarie per la minore;
le parti si danno reciproco nulla osta per il rilascio
ed il rinnovo del passaporto”;
che, dopo la separazione, la sua vita e quella della moglie CP_1
divenivano più complicate, ripercuotendosi ciò sul corretto e sereno sviluppo della figlia ,
[...] Per_1
allora minorenne, che era stata seguita soprattutto dai nonni paterni;
che, attese le criticità della
situazione, intervenivano i Servizi Sociali del Comune di Camaiore, che richiedevano al Tribunale
per i Minorenni l'adozione di provvedimenti relativi all'affidamento della minore;
che, a causa dei
problemi di salute e psichiatrici di entrambi i genitori, il Tribunale per i minorenni di Firenze, con un
primo provvedimento del 09.05.2011, affidava la minore al Servizio sociale di Camaiore con
collocamento presso i nonni paterni, prescrivendo ai genitori di seguire le indicazioni degli operatori
psicosociali e, segnatamente, il percorso Sert per il padre e il percorso psicoterapeutico individuale
per la madre;
che, persistendo le precarie condizioni di salute e di instabilità fisica ed emotiva di
entrambi i genitori, nonché principalmente problemi di tossicodipendenza, disturbi psichiatrici e di
personalità della madre, le statuizioni di cui sopra venivano confermate con un secondo
provvedimento del medesimo Tribunale datato 21.05.2015;
che, nel corso dell'anno 2020, la
condizione fisica, emotiva e psicologica della minore era drasticamente precipitata, al punto che le
era stata riconosciuta un'invalidità civile, per la quale percepiva una relativa indennità;
che la figlia
era stata poi collocata presso la Comunità Terapeutica “Villa Toscano” di Stiava -Massarosa;
che, in
data 26.03.2021, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a causa di un peggioramento dello stato
psicofisico della figlia e nell'interesse della stessa, adottava un nuovo provvedimento, confermando
l'affidamento al Servizio Sociale di Camaiore con attribuzione al medesimo di tutte le decisioni in
materia sanitaria, scolastica e burocratico-amministrativa necessarie, nonché il collocamento presso
la Comunità Terapeutica “Villa Toscano”, ove già la minore si trovava.
Quanto alla propria situazione economica-reddituale, deduceva che da circa Parte_1
cinque anni svolgeva l'attività di saldatore a tempo determinato presso la Ditta “Saldatech Srls”, ora
divenuta “Expert Yacht Srls”, percependo uno stipendio medio mensile pari ad euro 1.200,00, unica
sua fonte di reddito;
che dalla predetta somma doveva decurtare dal 31.10.2017 euro 500,00 mensili
per la locazione di un immobile ad uso abitativo, oltre spese per i servizi;
che sul predetto importo
percepito a titolo salariale gravava una critica situazione debitoria, che aveva determinato l'avvio di
un procedimento esecutivo da parte della Banca “Ifis Spa” per euro 14.637,46 oltre interessi di mora
e spese, con successivo pignoramento di 1/5 dello stipendio, atteso il mancato pagamento delle rate
di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto di un'auto ad uso familiare;
che risultava debitore della somma di euro 6.532,59 per contravvenzioni stradali e tasse
automobilistiche non versate, che erano state contestate alla moglie , la quale all'epoca CP_1
utilizzava per la maggior parte del tempo l'auto ad uso familiare;
che, nel 2012, la convenuta gli
aveva notificato un atto di precetto per le somme a titolo di mantenimento che non le erano state
corrisposte;
che tale procedura non aveva avuto seguito, in quanto non possedeva alcun bene di
proprietà e all'epoca era disoccupato;
che, in seguito, tutti i rapporti di lavoro intrapresi erano stati a
tempo determinato, fino a quello attualmente svolto presso la Ditta “Expert Yacht Srls”;
che con la
moglie non si erano più riconciliati e che, pertanto, ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3, co.
2 lett. b) della Legge 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, domandando, altresì,
la revoca del contributo di mantenimento a favore della moglie.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli
effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 692 / 2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Isabella Piaceri)
RICORRENTE
contro
CP_1
(Avv. Serena Fabbozzo)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e
trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 23.02.2022 e regolarmente notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto con matrimonio con rito concordatario in data 25.02.2006, CP_1
rappresentando che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita
coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Lucca;
che, con decreto
datato 31.03.2009, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle seguenti
condizioni: “I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza, con obbligo
di reciproca comunicazione;
la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori ed avrà dimora con la madre;
il padre verserà alla madre le somme mensili di E. 500,00 per
il mantenimento della stessa ed E. 300,00 per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat
e il 50% delle spese straordinarie per la minore;
le parti si danno reciproco nulla osta per il rilascio
ed il rinnovo del passaporto”;
che, dopo la separazione, la sua vita e quella della moglie CP_1
divenivano più complicate, ripercuotendosi ciò sul corretto e sereno sviluppo della figlia ,
[...] Per_1
allora minorenne, che era stata seguita soprattutto dai nonni paterni;
che, attese le criticità della
situazione, intervenivano i Servizi Sociali del Comune di Camaiore, che richiedevano al Tribunale
per i Minorenni l'adozione di provvedimenti relativi all'affidamento della minore;
che, a causa dei
problemi di salute e psichiatrici di entrambi i genitori, il Tribunale per i minorenni di Firenze, con un
primo provvedimento del 09.05.2011, affidava la minore al Servizio sociale di Camaiore con
collocamento presso i nonni paterni, prescrivendo ai genitori di seguire le indicazioni degli operatori
psicosociali e, segnatamente, il percorso Sert per il padre e il percorso psicoterapeutico individuale
per la madre;
che, persistendo le precarie condizioni di salute e di instabilità fisica ed emotiva di
entrambi i genitori, nonché principalmente problemi di tossicodipendenza, disturbi psichiatrici e di
personalità della madre, le statuizioni di cui sopra venivano confermate con un secondo
provvedimento del medesimo Tribunale datato 21.05.2015;
che, nel corso dell'anno 2020, la
condizione fisica, emotiva e psicologica della minore era drasticamente precipitata, al punto che le
era stata riconosciuta un'invalidità civile, per la quale percepiva una relativa indennità;
che la figlia
era stata poi collocata presso la Comunità Terapeutica “Villa Toscano” di Stiava -Massarosa;
che, in
data 26.03.2021, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a causa di un peggioramento dello stato
psicofisico della figlia e nell'interesse della stessa, adottava un nuovo provvedimento, confermando
l'affidamento al Servizio Sociale di Camaiore con attribuzione al medesimo di tutte le decisioni in
materia sanitaria, scolastica e burocratico-amministrativa necessarie, nonché il collocamento presso
la Comunità Terapeutica “Villa Toscano”, ove già la minore si trovava.
Quanto alla propria situazione economica-reddituale, deduceva che da circa Parte_1
cinque anni svolgeva l'attività di saldatore a tempo determinato presso la Ditta “Saldatech Srls”, ora
divenuta “Expert Yacht Srls”, percependo uno stipendio medio mensile pari ad euro 1.200,00, unica
sua fonte di reddito;
che dalla predetta somma doveva decurtare dal 31.10.2017 euro 500,00 mensili
per la locazione di un immobile ad uso abitativo, oltre spese per i servizi;
che sul predetto importo
percepito a titolo salariale gravava una critica situazione debitoria, che aveva determinato l'avvio di
un procedimento esecutivo da parte della Banca “Ifis Spa” per euro 14.637,46 oltre interessi di mora
e spese, con successivo pignoramento di 1/5 dello stipendio, atteso il mancato pagamento delle rate
di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto di un'auto ad uso familiare;
che risultava debitore della somma di euro 6.532,59 per contravvenzioni stradali e tasse
automobilistiche non versate, che erano state contestate alla moglie , la quale all'epoca CP_1
utilizzava per la maggior parte del tempo l'auto ad uso familiare;
che, nel 2012, la convenuta gli
aveva notificato un atto di precetto per le somme a titolo di mantenimento che non le erano state
corrisposte;
che tale procedura non aveva avuto seguito, in quanto non possedeva alcun bene di
proprietà e all'epoca era disoccupato;
che, in seguito, tutti i rapporti di lavoro intrapresi erano stati a
tempo determinato, fino a quello attualmente svolto presso la Ditta “Expert Yacht Srls”;
che con la
moglie non si erano più riconciliati e che, pertanto, ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3, co.
2 lett. b) della Legge 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, domandando, altresì,
la revoca del contributo di mantenimento a favore della moglie.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli
effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso
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