Trib. Lucca, sentenza 09/12/2024, n. 1236

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 09/12/2024, n. 1236
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 1236
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N.R.G. 692 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente Relatore dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 692 / 2022
promossa da:
Parte_1
(Avv. Isabella Piaceri)
RICORRENTE
contro

CP_1
(Avv. Serena Fabbozzo)
RESISTENTE
con
L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e
trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 23.02.2022 e regolarmente notificato, deduceva Parte_1
di aver contratto con matrimonio con rito concordatario in data 25.02.2006, CP_1
rappresentando che, a causa di una serie di circostanze che avevano reso intollerabile la vita
coniugale, i coniugi si erano separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Lucca;
che, con decreto
datato 31.03.2009, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione consensuale alle seguenti
condizioni: “I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza, con obbligo
di reciproca comunicazione;
la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1

genitori ed avrà dimora con la madre;
il padre verserà alla madre le somme mensili di E. 500,00 per

il mantenimento della stessa ed E. 300,00 per il mantenimento della minore, oltre rivalutazione Istat
e il 50% delle spese straordinarie per la minore;
le parti si danno reciproco nulla osta per il rilascio

ed il rinnovo del passaporto”;
che, dopo la separazione, la sua vita e quella della moglie CP_1
divenivano più complicate, ripercuotendosi ciò sul corretto e sereno sviluppo della figlia ,
[...] Per_1
allora minorenne, che era stata seguita soprattutto dai nonni paterni;
che, attese le criticità della
situazione, intervenivano i Servizi Sociali del Comune di Camaiore, che richiedevano al Tribunale
per i Minorenni l'adozione di provvedimenti relativi all'affidamento della minore;
che, a causa dei
problemi di salute e psichiatrici di entrambi i genitori, il Tribunale per i minorenni di Firenze, con un
primo provvedimento del 09.05.2011, affidava la minore al Servizio sociale di Camaiore con
collocamento presso i nonni paterni, prescrivendo ai genitori di seguire le indicazioni degli operatori
psicosociali e, segnatamente, il percorso Sert per il padre e il percorso psicoterapeutico individuale
per la madre;
che, persistendo le precarie condizioni di salute e di instabilità fisica ed emotiva di
entrambi i genitori, nonché principalmente problemi di tossicodipendenza, disturbi psichiatrici e di
personalità della madre, le statuizioni di cui sopra venivano confermate con un secondo
provvedimento del medesimo Tribunale datato 21.05.2015;
che, nel corso dell'anno 2020, la
condizione fisica, emotiva e psicologica della minore era drasticamente precipitata, al punto che le
era stata riconosciuta un'invalidità civile, per la quale percepiva una relativa indennità;
che la figlia
era stata poi collocata presso la Comunità Terapeutica “Villa Toscano” di Stiava -Massarosa;
che, in
data 26.03.2021, il Tribunale per i Minorenni di Firenze, a causa di un peggioramento dello stato
psicofisico della figlia e nell'interesse della stessa, adottava un nuovo provvedimento, confermando
l'affidamento al Servizio Sociale di Camaiore con attribuzione al medesimo di tutte le decisioni in
materia sanitaria, scolastica e burocratico-amministrativa necessarie, nonché il collocamento presso
la Comunità Terapeutica “Villa Toscano”, ove già la minore si trovava.
Quanto alla propria situazione economica-reddituale, deduceva che da circa Parte_1
cinque anni svolgeva l'attività di saldatore a tempo determinato presso la Ditta “Saldatech Srls”, ora
divenuta “Expert Yacht Srls”, percependo uno stipendio medio mensile pari ad euro 1.200,00, unica
sua fonte di reddito;
che dalla predetta somma doveva decurtare dal 31.10.2017 euro 500,00 mensili
per la locazione di un immobile ad uso abitativo, oltre spese per i servizi;
che sul predetto importo
percepito a titolo salariale gravava una critica situazione debitoria, che aveva determinato l'avvio di
un procedimento esecutivo da parte della Banca “Ifis Spa” per euro 14.637,46 oltre interessi di mora
e spese, con successivo pignoramento di 1/5 dello stipendio, atteso il mancato pagamento delle rate
di un finanziamento contratto in costanza di matrimonio per l'acquisto di un'auto ad uso familiare;

che risultava debitore della somma di euro 6.532,59 per contravvenzioni stradali e tasse
automobilistiche non versate, che erano state contestate alla moglie , la quale all'epoca CP_1
utilizzava per la maggior parte del tempo l'auto ad uso familiare;
che, nel 2012, la convenuta gli
aveva notificato un atto di precetto per le somme a titolo di mantenimento che non le erano state
corrisposte;
che tale procedura non aveva avuto seguito, in quanto non possedeva alcun bene di
proprietà e all'epoca era disoccupato;
che, in seguito, tutti i rapporti di lavoro intrapresi erano stati a
tempo determinato, fino a quello attualmente svolto presso la Ditta “Expert Yacht Srls”;
che con la
moglie non si erano più riconciliati e che, pertanto, ricorrevano le condizioni previste dall'art. 3, co.
2 lett. b) della Legge 898/1970
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concludeva chiedendo la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile, domandando, altresì,
la revoca del contributo di mantenimento a favore della moglie.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, nulla eccepiva in merito alla domanda di cessazione degli
effetti civili matrimonio, mentre contestava quanto ex adverso
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi