Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/12/2024, n. 574

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 17/12/2024, n. 574
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 574
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Elena Vezzosi, all'esito dell'udienza del 17/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 70/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. );
Parte_1 C.F._1
(c.f. );
Parte_2 C.F._2
(c.f. );
Parte_3 C.F._3
(c.f. );
Parte_4 C.F._4
tutte rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Ancarani del Foro di
MO (c.f. ed elettivamente domiciliate presso C.F._5
lo studio del predetto, sito in MO via Scarpa n. 6.
Ricorrenti
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1

Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2

Parte_5
(c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente quale legale rappresentante p.t.
Per i predetti convenuti, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Parte_5
del Dirigente quale legale rappresentante pro tempore dott. CP_3
e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa CP_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l
[...] CP_5 [...]
, via Parte_5
G. Mazzini 6
Resistenti
In punto a: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente, previsto dall'art. 1 Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”.
Conclusioni
Per le ricorrenti, come da conclusioni rassegnate in atto introduttivo, depositato il 19.01.2024 e precisate con note scritte autorizzate.
Per il resistente, come da conclusioni rassegnate in memoria di costituzione del 29.08.2024.
SVOL GIMENTO DEL PROCE SSO
E RAGIONI DELLA DECI SIONE
Pag. 2 di 15
Con ricorso depositato il 19.01.2024 , le ricorrenti
Parte_1 Parte_2 Pt_3
e chiedono l'accertamento del diritto al
[...] Parte_4
beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del Controparte_1
a mettere a disposizione, in favore delle stesse, tramite il sistema della Carta elettronica del docente, la totale somma di €
6.000,00.
Tutte le ricorrenti allegano di essere docenti ed in servizio – al momento del deposito del ricors o – nella provincia di Pt_5
, atteso che è di ruolo dal
[...] Parte_1
01.09.2023 ed è di ruolo dal 01.09.2021, Parte_2
mentre e sono inserite nelle Parte_3 Parte_4
Graduatorie Provinciali Scolas tiche della medesima provincia per il biennio 2022/2024.
In particolare, ciascuna ricorrente allega di avere prestato serviz io, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo
, in forza di contratti a tempo determinato, annuali o CP_1
fino al termine delle attività didattiche ovvero: negli anni scolas tici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 202272023;

negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021;

Pag. 3 di 15
negli anni scolas tici 2021/2022, 2022/2023;
Parte_3
negli anni scolas tici 2018/2019, 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022.
In esecuzione di ques ti contratti, le istanti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Tuttavia, il non ha riconosciuto alle stesse il CP_1
beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, stante le lettere di diffida e messa in mora, inviate a mezzo posta e rimaste prive di riscontro.
Pertanto, le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo s tesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.08.2024, s i costituisce il , eccependo - in via preliminare - la CP_1
carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del
23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla not a
n.15219 del 15.10. 2015, la quale al paragrafo 2 CP_6
“Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeter minato con contratto di lavor o a tempo pieno ed a tempo parziale,
Pag. 4 di 15 compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano s tati sos pesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Inoltre, il eccepisce – in base all'art. 5 D.P.C.M. del CP_1
28.11.2016 - la prescrizione del diritto al beneficio in capo alle ricorrenti e con Parte_2 Parte_4
riferimento all'a.s. 2018/2019, atteso che “non vi è prova di richieste formali” aventi ad oggetto l'attribuzione del suddetto beneficio anteriormente alla data di iscrizione del presente giudizio (i.e. 19.01.2024) ovvero entro i cinque anni dalla data di conferimento della supplenza.
Ulteriormente, nei confronti della ricorrente Parte_4
parte resistente solleva l'eccezione relativa alla natura di supplenza breve e saltuaria, svolta dalla predetta nell'anno scolastico 2021/2022, avendo la stes sa conseguito, nel predetto anno scolas tico, diversi incarichi per supplenza breve e saltuaria, seppur continuativi, dal 20.09.2021 al 04.06.2022 e nelle date del 6 e 7 giugno 2022 e nessun incarico annuale o al
30 giugno.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale
e permanente, mentre nessun
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