Trib. Taranto, sentenza 03/01/2025, n. 1
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1439/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze
del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 10 marzo 2022 nel ruolo generale affari contenziosi
sotto il numero d'ordine 1439 dell'anno 2022
T R A
GU IM (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Via Brindisi n. 9 a
Massafra (Taranto) presso lo studio dell' Avv. Carmine Lattarulo (c.f. LTCMN68L25L049T) dal
quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
Società Bene Assicurazioni spa (c.f. 09599100964) corrente in Via dei Valtorta n. 48 a Milano in
persona del l.r.p.t. ed elettivamente domiciliata in Via Polesine n.10/A a Taranto presso lo
studio dell' Avv. Andrea Ostillio unitamente all'Avv. Mara Pacchiana (c.f. [...])
dalla quale è rappresentata e difesa come da documentazione in atti;
Appellata
Ove all'udienza del 27 settembre 2024 , tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.
127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che
1
con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 12
novembre 2024 e del 02 dicembre 2024 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo il sig. GU IM evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto la spa
Bene Assicurazioni, chiedendone la condanna alla trasmissione degli atti ex art. 2 DM 191/2008
compiuti nella istruttoria stragiudiziale condotta a seguito dell'incidente verificatosi in data 15
dicembre 2019 a Palagianello (Ta) lungo la Via Iacovone quando l'autovettura Peugeot tg. EB786RM
di proprietà di esso attore, parcheggiata lungo la pubblica via, veniva attinta da una balla di fieno
caduta dal mezzo agricolo tg. BH123G;
e alla condanna della somma di euro 200 pro die ex art.
614bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del comando giudiziale, oltre alle spese e
compensi di lite.
Si costituiva con comparsa di risposta la spa Bene Assicurazioni allegando di aver trasmesso in data
13 maggio 2020 la perizia stragiudiziale redatta dal proprio tecnico di fiducia contenente la
descrizione delle singole voci di danno liquidate;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda
attrice o, in via subordinata, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con
compensazione delle spese di lite.
Con sentenza n. 280/2022 emessa in data 03 febbraio 2022 all'esito del giudizio vertito col numero
3690/2020, il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
“1) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna la convenuta assicurazione
al pagamento in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, della complessiva somma di € 125 per contributo unificato.”
Così argomentava il GdP la propria decisione:
“Dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte attrice emerge che questa in data 17/20-04-
2020 ha inviato a mezzo racc.a.r. la richiesta di accesso alla convenuta assicurazione;
che dalla
produzione di parte convenuta emerge che questa, ricevuta la racc. a.r. in data 08-05-2020, per il
tramite della MSA-Multiserass ( delegata alla gestione del sinistro ), con nota del 13-05-2020,
2 contestualmente alla data di notificazione dell''atto di citazione, ha trasmesso al procuratore dell'attrice la documentazione richiesta, ovvero denuncia, perizia e foto;
che, con nota pec del 06-
03-2020 ( non contestata dalla parte attrice ), ricevuta in pari data dal procuratore dell'attrice, data antecedente alla richiesta, ha comunicato l'offerta, motivandola;
che in data 13-04-2020 ha emesso
l'assegno dell'importo complessivo di € 1320,00 a titolo di risarcimento del danno di cui al sinistro
SIN BA0017658.”
“Dal tenore letterale delle suddette note di riscontro, a parere di questo giudice, la convenuta assicurazione ha provveduto ad inviare quanto richiesto, ed ha formulato compiutamente l'offerta,
pertanto non vi è stata alcuna violazione degli obblighi posti dalla disciplina ex art. 146 D.Lvo n.
209/2005. Per le suesposte considerazioni la domanda va rigettata.”
“Tenuto conto della particolarità della questione trattata, sussistono giusti ed apprezzabili motivi
per riconoscere e liquidare, come in dispositivo, le anticipazioni sopportate dal procuratore
costituito