Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2024, n. 116
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Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. G C -Presidente rel.
2) Dott. F C -Giudice
3) Dott. M M -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2095 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 05.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a Reggio Calabria, il Parte_1 C.F._1
17.08.1978, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. A M, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Francesco Acri, n. 5 ha eletto domicilio
E
(C.F.: nato a Reggio Calabria, il Controparte_1 C.F._2
17.08.1975, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. F N, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Malavenda, n. 57 ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-esaminato il ricorso depositato il 25.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la venga pronunciata la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 30.07.2008, il cui relativo atto risulta trascritto registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria,
Parte II, Serie A, n. 349, u. 1, anno 2008;
-considerato che con decreto del 25.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 31.10.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria, il 30.07.2008;
b) dal matrimonio è nato un figlio: (21.05.2009), Per_1
ancora minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la dichiarazione di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 26.09.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 05.11.2024;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per la pronuncia di
separazione consensuale, depositato il 25.07.2024 da e Parte_2 CP_1
, così provvede:
[...]
- dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_2 Controparte_1
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 349, u. 1, anno 2008, alle seguenti