Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 254

TRIB Milano
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Milano
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 254
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 254
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

RG n. 23676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Luca M. Carati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23676/2023 R.G. promossa da:

LI MO (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Rosaria Limonciello, come da procura allegata al ricorso introduttivo, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in Assago, via Roma n. 2
(PEC: rosaria.limonciello@milano.pec.avvocati.it )
RICORRENTE contro
IA DA SRL unipersonale (P.IVA 04707900967), in persona del legale rappresentante p.t. IG ID, con il patrocinio dell'avv. Pietro Romano e dell'avv. Stefano Romano, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in Rho (MI), via Asilo n. 15 (PEC: pietrofrancesco.romano@milano.pecavvocati.it;
stefano.romano@avvocato.pec.it )

RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2024.
Per il ricorrente SS AL:
Voglia il Tribunale, accertato e dichiarato che i lavori appaltati dal sig. AL all'impresa edile IG ID S.r.l.u. non sono stati portati a termine e non sono stati eseguiti a regola d'arte, e che l'impresa edile non ha rispettato gli obblighi contrattuali a cui era tenuta, condannare l'impresa edile IG ID S.r.l.u. a rifondere al ricorrente le seguenti somme:
- €. 19.000, pari a quanto stimato dal CTU per l'eliminazione dei vizi accertati ed emendabili e per il minor valore delle opere per vizi e difformità non emendabili;

- €.

3.000 oltre IVA e oneri previdenziali, pari a quanto stimato dal CTU per

l'ultimazione degli incombenti amministrativi e il rilascio delle certificazioni di legge, che dovranno essere affidati a professionisti terzi;

- €.

1.500 a titolo di rimborso della somma pagata dal ricorrente al tecnico incaricato dello studio di fattibilità che l'impresa edile si era impegnata a rimborsare in caso di affidamento delle opere;

- €.

1.210 a titolo di rimborso della somma pagata alla Kennew S.r.l. per lo smontaggio e il rimontaggio dell'impianto fotovoltaico;

- € 1.200 per il rimborso del costo esposto nel computo metrico e pagato dal ricorrente per il bollitore Ariston CD1 180H che l'impresa ha asportato e trattenuto;
per un totale di €. 25.910,00 oltre IVA e oneri previdenziali su €. 3.000, interessi e rivalutazione.

Per l'effetto, voglia il Tribunale condannare l'impresa convenuta alla refusione integrale delle spese e competenze di lite, ponendo integralmente a carico della medesima le spese di CTU.
Per la resistente IG ID S.R.L. Unipersonale:
I procuratori di parte resistente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze nuove formulate dalla controparte, così precisano le conclusioni:
2 1) In via pregiudiziale e/o preliminare:
Dichiarare improcedibile l'azione proposta dal signor AL SS, in carenza dell'effettivo svolgimento obbligatorio di negoziazione assistita con l'adozione di ogni idoneo e consequenziale provvedimento da parte dell'Ill.mo signor giudice adito.
2) Nel merito:
Respingersi, integralmente, le domande tutte proposte dal ricorrente nei confronti dell'impresa IG ID S.r.l.u., in p.l.r.p.t., essendo le stesse infondate, sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti.
3) Sempre nel merito ed in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito sopra svolta, disporre, alla luce della disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio nonché della rammostrata disponibilità di parte resistente a procedere personalmente all'integrazione ed ultimazione di ogni iter amministrativo secondo le indicazioni fornita dal nominato ctu, il pagamento in favore di parte ricorrente della complessiva somma pari ad € 19.000,00=, ponendo a carico solidale delle parti le spese di ctu e disponendo la compensazione integrale e/o maggioritaria delle spese di lite.
4) In via istruttoria:
Si fa riserva di ogni diritto, compreso quello di ulteriormente dedurre, produrre, di formulare istanze ex art.210 e 213 c.p.c., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183
c.p.c.
Si richiede, sin d'ora, l'ammissione, per interrogatorio formale di parte ricorrente, nonché per testimoni, sui fatti di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
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