Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2024, n. 278

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2024, n. 278
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 278
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N. 1910/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa V M Presidente dott.ssa M L Gdice dott. G O R G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 1910/2024 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 29/10/2024 promossa congiuntamente da
(C.F. ) nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, via Erice n. 1, presso lo studio dell'avv. V C, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

e
C.F. nato a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 C.F._2
via Marino n. 16, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Ronco e via Damone n. 2E presso lo studio dell'avvocato C L R, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

-ricorrenti comunicati gli atti al pubblico ministero in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 13/05/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:


- di avere contratto matrimonio in data 28/09/1976 nel Comune di Lentini (atto n. 161, Parte 2, serie
A, Anno 1976);

- che dalla loro unione sono nati due figli, (a Lentini, l'1/7/1977) e (a Waiblingen Per_1 Per_2
Stoccarda il 19/9/1981), ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;

- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 380/2010 reso dal Tribunale di Siracusa il
20/10/2010.
In seno al ricorso i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso:
-il signor assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa Parte_2
l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva
e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla moglie signora che accetta, la quota di comproprietà dei Parte_1 seguenti beni immobili, siti in Comune di Lentini, Via San Francesco D'Assisi n. 26-28 (prima 34-
36), per la quota di 500/1000, e nello specifico di
IDENTIFICAZIONE
a) Casa per civile abitazione, non di lusso, con ingresso dal civico n. 34 (erroneamente indicato in catasto al n. 26) di via San Francesco D'Assisi, posta al Piano primo e secondo. Riportata al catasto Fabbricati del Comune di Lentini (SR) al figlio n. 91, particella 5476, sub. 2, ct.
a/a, classe 3, vani 5 superficie catastale mq 96, escluse aree scoperte mq. 92 R.C. Euro
154,94, Via San Francesco d'Assisi n. 26, piano 1-2 (derivante dal foglio n. 93, particella
409, sub. 2 per allineamento mappe);

b) Pertinenziale Locale garage posto al piano terra, con
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