Trib. Massa, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1304/2016
In persona del Giudice designato, Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento N.R.G. 1304/2016
TRA
AU LE
Avv. LAUDARI FEDERICA;
- Parte attrice –
CONTRO
PI BI LE
Avv. TOMMASI MAURO;
- Parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale adito, accertata e dichiarata la qualità di comproprietaria dell'immobile indicato in parte motiva, sito in Ronchi di Massa, via Santa Teresa n. 2 per cui è causa dell'attrice,
1. ordinare l'immediato rilascio dello stesso da parte del sig. AR ER UI, in favore della comunione ex art. 1102 c.c., per le legittime decisioni della stessa, previa rimozione degli abusi non sanabili perpetrati in danno della proprietà dal convenuto;
2. condannare il resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore della Dott. UD AR, conseguenti all'illegittima, ex art. 1102 c.c. occupazione P a g . 1 | 9 esclusiva dell'immobile in comunione, quantificabili in almeno € 1.166,00 mensili, così come esposto in parte motiva, a far data dall'apertura della successione (23/11/2008) di AS TA, in subordine, dal momento in cui il sig. AR ha formalmente trasferito ivi la propria residenza (25/05/2012), in denegata ipotesi, dall'esercizio dell'azione di petizione dell'eredità (data notifica citazione) o, in ulteriore ipotesi, dalla data della presente domanda, oltre interessi e rivalutazione, se dovuti, dalle singole scadenze al saldo, e/o in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.
3. valutare il comportamento delle difese del convenuto ex art. 96 cpc e conseguentemente se del caso condannare lo stesso al risarcimento dell'ulteriore danno patito.
Con vittoria di spese, diritti e onorari".
Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni eccezione e domanda avversaria, per le ragioni di cui alla narrativa:
1) in via pregiudiziale, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di scioglimento della comunione e divisione ereditaria, in ragione di tutto quanto esposto nella parte motiva del presente atto;
2) in via principale, nel merito, rigettare integralmente le domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni meglio esposte nella parte motiva del presente atto;
3) in via subordinata, in denegata ipotesi, respingere la domanda di rilascio per le ragioni esposte e determinare l'indennità di occupazione in favore di AR UD, commisurata alla rispettiva quota di titolarità del bene pari a 7/18, in quella somma compresa tra un minimo di € 547,17 ed un massimo di €.680,05 mensili, ovvero quella somma che sarà ritenuta giusta ed equa, da corrispondersi a far data dal passaggio in giudicato della sent. n.519/2019 Corte d'Appello di Genova, o da quella data che sarà ritenuta di giustizia, e sino al passaggio in giudicato dell'instaurando giudizio di scioglimento della comunione e divisione della massa ereditaria;
4) ed ancora in via subordinata, in denegata ipotesi, dichiarare, se del caso previa sospensione del presente procedimento, l'estinzione anche parziale di eventuali crediti spettanti a parte attrice a titolo di risarcimento del danno o quali frutti civili per compensazione con i controcrediti vantati dal signor AR e meglio indicati nella parte motiva del presente atto.
Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
UD AR conveniva in giudizio il fratello ERluigi AG AR per sentire accogliere le conclusioni come sopra precisate.
Si costituiva il convenuto, resistendo nel merito e sollevando eccezione riconvenzionale di compensazione, di cui, all'udienza del 27 settembre 2016, la controparte eccepiva l'inammissibilità.
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All'udienza del 10.2.2017, il G.I. allora procedente sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo di appello avverso la sentenza n. 573/2016 (resa nel giudizio r.g. n. 2033/2009), con cui il Tribunale di Massa, dopo aver accertato la lesione della quota di riserva dell'attrice, aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendo in via esclusiva il bene oggetto di contesa al convenuto, sentenza poi impugnata da UD AR.
Concluso il giudizio di appello con la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia sullo scioglimento della comunione ereditaria, confermando la lesione di legittima dell'odierna attrice, comproprietaria dell'immobile de quo anche per un terzo della quota di eredità della madre e, dunque, per un totale di 7/18 (sentenza non definitiva n. 63/18 CdA Genova;
sentenza n. 519/2019 CdA Genova, passata in giudicato il 7 giugno 2019), il processo era riassunto da UD AR e la causa proseguiva in istruttoria con l'assunzione di prove orali (testi AN MO e DE OR LL - richiesti da parte convenuta - e AC IC - richiesta da parte attrice) e acquisizioni documentali. Era inoltre disposta ctu al fine di accertare le capacità reddituali dell'immobile.
Il procedimento era infine riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 18.10.2022 alla scrivente, dinanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 13.9.2024. Concessi i termini ex art. 190, la causa era trattenuta in decisione.
***
I fratelli AR, odierne parti in causa, acquisivano i 2/6 della proprietà dell'immobile sito a Ronchi, via Santa Teresa n. 2 (contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Massa al foglio 154 mapp. 402) per successione legittima del padre, AR CO, deceduto ab intestato il 4.11.1989 (proprietario per ½);
la madre, AS TA, risultava proprietaria, a propria volta, dei 4/6. La AS, con testamento olografo pubblicato il 12 dicembre 2008, nominava erede universale il figlio ERluigi AG. All'esito del giudizio intentato da UD AR, ne era riconosciuta la lesione di legittima in via definitiva.
Secondo parte attrice, nell'immediatezza del decesso della AS (23.11.2008), il fratello aveva occupato illegittimamente l'immobile in questione, adibendolo a propria casa familiare (e così impedendole di trarne godimento), nonché realizzandovi opere abusive non meglio precisate, senza il suo consenso (cfr. missive del 26.3.2012 e 30.3.12 doc. 10 e 12 all. a memoria n. 2 ex art. 183, comma 6 del 28.11.2016 avv. Cervia).
Secondo la ricostruzione offerta da ERluigi AR, invece, egli aveva preso possesso del bene solo il 25 maggio 2012 (giorno di trasferimento della residenza in via Santa Teresa). Prima di tale momento, peraltro, la sorella si era totalmente disinteressata all'immobile, del quale soltanto ERluigi AR aveva curato la manutenzione, sostenendone le relative spese, nonché pagando le utenze, il tutto nella completa acquiescenza della controparte. L'occupazione era comunque avvenuta in buona fede, in quanto giustificata da un titolo giudiziale, con cui era stata sciolta la comunione ereditaria e gli era stato attribuito l'immobile in via esclusiva, quantomeno sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di appello che ne aveva dichiarato la parziale nullità (7 giugno 2019).
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Infine, anche a volerne
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