Trib. Latina, sentenza 03/04/2024, n. 758

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 03/04/2024, n. 758
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 758
Data del deposito : 3 aprile 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato
Dr.Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.01.2024 e vertente

TRA
Chiumera Davide, rappresentato e difeso, dall' avv. Lavinia Votta, giusta delega in atti
-Attore opponente
ER AN SP , rappresentata e difesa dall' avv. Renata Castellan e dell' avv. Angelo Sebastiano Scarpa, giusta delega in atti;

Terzo intervenuto

IE NP , rappresentato e difeso dall' avv. Luciano Cipolla;

Convenuta opposta

OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1897/2020 emesso in data 2.12.2020


CONCLUSIONI: All'udienza del 9.01.2024 le parti concludevano come da verbale in atti di pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto con l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1897/2020 emesso in data 2.12.2020 da questo Tribunale con il quale è stato ingiunto all' odierno opponente il pagamento della somma di € 36.670,51 oltre interessi e spese di giustizia in favore della IE NP SP in ragione del saldo negativo di due contratti sottoscritti dal Chiumera con la
MPS SP originaria creditrice.
In particolare, il credito di € 30.490,46 costituiva il debito residuo comprensivo di capitale ed interessi di mora relativo al finanziamento chirografario n. 741446295 per l' originaria somma di € 50.000,00, nonché la somma di € 6.180,05 il saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 14073 acceso in data 13.07.2009., contratti stipulati con MPS SP il cui credito, era stato ceduto alla IE NP con operazione ex art 58 TUB prima della proposizione di domanda monitoria.
Nel formulare opposizione il Chiumera deduceva: 1) inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto tardivamente notificato;
2) l' improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione;
3) la carenza di prova della legittimazione attiva della IE NP e conseguentemente della terza cessionaria
ER AN SP;
4) la mancanza di prova del credito;
5) la prescrizione decennale e/o quinquennale del credito.
Si costituiva la Banca opposta resistendo alla domanda e chiedendo rigettarsi l' opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art 648 cpc , la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione all' udienza del
27.09.2022 sulla base delle produzioni documentali.
Preliminarmente, va dichiarata l' inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto notificato oltre il termine di cui all' art 644 cpc atteso che il provvedimento monitorio è stato depositato in Cancelleria in data
4/12/2020 mentre è stato notificato in data 19.02.2021, quindi oltre il termine di gg 60 previsto a pena di efficacia.
In ogni caso, la sopravvenuta inefficacia del titolo non esime questo giudicante dal valutare la fondatezza della sottesa domanda di merito di pagamento somme ovvero quella di adempimento contrattuale in relazione ai titoli negoziali allegati.
Con riferimento all' eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, va osservato come l' eccezione di parte opponente sia infondata e non meriti accoglimento.
Sul punto il Chiumera muove l' eccezione in base all' assunto secondo cui l' istanza di mediazione esperita su ordine del giudice all' esito della prima udienza, sarebbe stata inviata al domicilio eletto, ovvero all' indirizzo del proprio difensore e non alla parte personalmente.
Pur dando atto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali di merito in senso conforme alla tesi dell' opponente, ritiene questo giudicante di dare continuità a quella giurisprudenza che ritiene legittima la procedura di mediazione notificata all' indirizzo del
difensore costituitosi in giudizio, in caso di mediazione disposta in corso di causa.
Sul punto, va osservato che l'art. 8 del D.lgs 28 del 2010 stabilisce, infatti, che, in materia di mediazione “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante”. La suddetta disposizione mira, pertanto, a garantire
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