Trib. Firenze, sentenza 11/10/2024, n. 935

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 11/10/2024, n. 935
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 935
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 39/2021
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39/2021 tra
AZ AN & RU SC NC RICORRENTE
e
RA CI
RESISTENTE
Oggi 11 ottobre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per AZ AN & RU SC NC l'avv. FR Chiodi in sostituzione dell'avv. URCIUOLO ALDO Per RA CI l'avv. DE ANGELIS PAOLO
L'avv. De Angelis dà atto di avere depositato telematicamente, in data 10.10.2024, la nota spese,
nonché sentenza del Tribunale di Firenze n. 200/2024, emessa in fattispecie analoga alla presente.
L'avv. Chiodi contesta l'avverso deposito, dando atto che la predetta sentenza è stata impugnata, con
udienza in appello fissata al 27.03.2025, in quanto in quel procedimento non sono stati ammessi i
mezzi di prova orale.
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed insistono nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Chiodi insiste nell'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate in atti e, in particolare, per l'ammissione dei capitoli di prova n. 300, 316, 318, 322, 336, 350, 356, 358, 386, 388 di cui al
ricorso, perché vertenti su disdette effettuate prima della cessazione del rapporto di sub agenzia.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 39/2021 promossa da:
AZ AN & RU SC NC (C.F. 05689240488), con il patrocinio dell'avv. URCIUOLO ALDO, con elezione di domicilio in VIA LORENZO IL MAGNIFICO 54 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. URCIUOLO ALDO
PARTE RICORRENTE contro
RA CI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DE ANGELIS PAOLO, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.01.2021, l'agenzia di assicurazioni plurimandataria ZI AN &
UG CO S.n.c., agente di UP, Nobis e Italiana AS, ha esposto:
a) di avere conferito, in data 12.01.2015, mandato di subagenzia a AR BE, comprendente polizze UP, Nobis e Italiana AS (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);

b) che, in data 28.01.2020, la subagente recedeva dal predetto rapporto di subagenzia (v. doc. n. 2
del fascicolo di parte);

c) di avere contestato alla ex subagente, con lettera del 29.06.2020, che, nel periodo febbraio- novembre 2020, si erano verificate numerose disdette di polizze auto (n. 55) e di polizze rami danno non auto (n. 56), già da lei stipulate, verso la RI AS, presso la quale la
BE lavorava attualmente come subagente (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte;
nonché i doc.
n. 6, 7, 9);

d) di avere subito - a seguito dello sviamento di clientela posto in essere dalla ex subagente, mediante la cura e la predisposizione, da parte sua, di identiche lettere di disdetta e il passaggio delle polizze non auto disdettate e delle polizze auto scadute a RI AS, per il suo tramite - ingenti danni patrimoniali da mancato incasso delle provvigioni, da mancato
2
raggiungimento degli obiettivi fissati dalle compagnie, con perdita degli incentivi rappel redditività e sviluppo, nonché un danno non patrimoniale all'immagine.
Pertanto, la società ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare la distrazione della clientela operata dalla signora AR BE ai danni di questa parte in relazione alle polizze auto disdettate dei clienti: AT FR (3);
IN AN (4), IN SI

(2), IN RU, AS IN, CA IR, EN IO, BE AR, ER AS,
ERni NN, BE EL, BE AU, BEni OB, BL Restauri, HI AB, TI
TA (2), LI VA, LI AR, LI ON, RI LI, LI
ET,RE EL, CI PE, CI IO (2), AI LL, CI
EL (2), IP AS, IU NA (2), IU GR, CU CO, EL NG
ON, GN ER, LI IA, FA srl (3), NT LL, NT UC (2),
CO OS, IN IO, GI LO, BA PE, AN PE, LA
AS, TI DE, TI IL, LO RC (3), LO EN, LO NI (2),
IA TA, NE IA, NE EL, AR LF, AR SA (2),
AR IO, AR LF, RT ZO (2), RT CA, RT NI (2),
RE srls, ON TA, ME ONtta, LI IO, IC AS, AN AR,
IA AU, TI ND, PE AT, PE SA, AN NO, ZI OB, CI
ND, PO LO (2), AB IE, VA DI, VA LO (2), VE
FR, SP IO, TA ND (2), TA ON (2), RI IO, RI
IE , NI ZO, NI NC, HI VA e TO CA;
nonché delle polizze rami danni non auto indicate con i numeri: 108356431 , 1060051,1060051, 109483213, 105812399,

105214295, 108147821, 108739631, 105443919,104952586, 1051458, 18/004035835, 107735717,
109797503, 106873078, 104604580, 109431708,107947025, 2019/07/6171777, 108818694,
108284602, 108132305, 104259115, 104863301, 109538767, 108893323, 109292350, 106630101,
108684449, 104344081, 106192168, 106192163, 106192173, 109941943, 107878906, 109890969,
104786531, 104979719, 1047000028, 104429151, 109228203, 1007004102656, 104339159,
104371386, 109433768, 108375455,108671016, 104348636,104699936, 109687307,
107712774,107717100, 104930077, 108093162, 105026591, 106496279 , 1061542, 106936762,
108115373, 104494310, 109098581, 104847526, 107432740,1051479,108686421,
108077779,105136957,105136958, 108430437,104949123, 105718953, 104796036, 105332348,
105777431, 104903682, 108556636, 105500052,107174569, 105100576, 105173300, 109089612,
105792843, 108319110, 108610447, 108739113, 109331127, 108760095, 104398669, 109669314,
108610448, 106544394, 104088815, 104088706, 104088902, 104088607, 104088793, 104088642,
3 107812469, 105196307, 104693885, 104398795, 108996790, 104864999, 108166013, 107589210
,105082890, 105082892, 104364252, 104228986, 104229265, 106110641, 106125261,
108885077,106863895, 109309479, 106868750, 104371384 e 104926917;
2) per l'effetto condannare la signora AR BE a corrispondere in favore di questa parte, la somma, come da conteggi prodotti, di euro 55.000,00 , per le polizze disdettate ramo danni auto e per le polizze ramo danni non auto disdettate, o la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o la diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
3) per l'effetto condannare altresì la signora

AR BE a corrispondere in favore di questa parte, la somma di € 17.284,00 rapportata ai rappel produttività e sviluppo non conseguiti da parte ricorrente per l'annualità 2020 a causa della distrazione del portafoglio clienti causato dalla condotta della signora AR BE, o la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo o la diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
4) Condannare la Sig.ra AR BE a titolo di risarcimento danni in favore della parte ricorrente per danni all'immagine alla somma di € 20. 000,00 o la diversa somma, maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di diritti spese ed onorari”.

Si è costituita in giudizio AR BE, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 13.12.2023) ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza
e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo
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