Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1127

TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1127
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1127
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del
12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15097/2024 (cui è riunita quella n. 15098/2024) Ruolo Generale Lavoro e
Previdenza.
TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Piero Ferrara. ricorrenti
E
in persona del Direttore Generale, Controparte_1 nonché legale rappresentante pro tempore, rapp,ta e difesa dagli avv. Isabella Selvaggi e Luigia Mandes.
Resistente
oggetto: diritto alla maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001 per la prestazione lavorativa resa nelle giornate festive infrasettimanali. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 27.06.2024, gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio l , rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del Controparte_2 ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L.
2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso e per l'effetto - condannare la convenuta al pagamento dell'importo di €
1.624,77 (pe e di € 1.341,94 (pe ) giusti conteggi elaborati al punto 7) del presente ricorso, Pt_1 Pt_2 per i suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
1


Entrambi, a sostegno delle domande formulate, hanno dedotto di essere dipendenti dell
[...]
con le mansioni di Collaboratore professionale sanitario infermiere presso l'Ospedale Parte_3 del Mare ed inquadramento nel livello D del C.C.N.L. del personale delle Aziende Sanitarie, il Pt_1
e di operatore socio sanitario presso l'Ospedale Incurabili con inquadramento nel livello BS il;
Pt_2 di svolgere presso il Distretto di assegnazione, un turno di lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evince dal c.d. “Cartellino Sanitario” in atti in cui vengono analiticamente rilevati i turni prestati;
di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince dai fogli di servizio allegati, negli anni 2020/2022 il negli anni 2019/2022. Pt_1
Con Essi si sono doluti che l non ha riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6
C.C.
N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L.
Aziende Sanitarie del 07/04/1999; di non avere ha mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui hanno prestato lavoro nei giorni festivi;
di avere diritto all'importo richiesto, calcolato secondo i criteri sanciti dai commi 7-8 dell'art. 31 C.C.N.L. di categoria 2016-2018, riguardante il trattamento economico dello straordinario, richiamato dall'art. 29. Con L' convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo la decadenza e per il solo ricorrente la prescrizione quinquennale di una parte dei crediti;
nel merito, ha dedotto Pt_2
l'infondatezza delle domande per difetto di prova in quanto controparte ha meramente elencato i giorni in cui asserisce di avere lavorato nelle festività infrasettimanali e per la avvenuta concessione di riposi compensativi;
per il ha dedotto che in caso di accoglimento gli spetterebbe la misura Pt_1 somma di € 1.513,99; per il in caso di accoglimento gli spetterebbe la misura somma di € Pt_2
1.166,58. Ha concluso chiedendo:” rigettare, in ogni caso, il ricorso perché inammissibile e comunque totalmente infondato, in fatto ed in diritto, e peraltro non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.”.
All'odierna udienza, il Giudicante, riuniti i giudizi, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha deciso la causa con sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
I ricorsi sono fondati nei termini di seguito precisati.
La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001. 2
È utile riportare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che
“12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione Con del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. Con La convenuta persevera nella negazione del diritto invocato da parte ricorrente, assumendo in questo giudizio di volere riconoscere l'emolumento a condizione che si verifichino i presupposti di extra ordinarietà, in quanto la sola prestazione resa in giornate infrasettimanali festive non determina in sé il regime della extra ordinarietà, mentre nulla è dovuto al personale turnista che effettui la prestazione in orario ordinario al
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