Trib. Cremona, sentenza 05/11/2024, n. 607
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Testo completo
N. R.G. 660 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/04/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GAMBAZZI ALESSANDRA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE FRANCESCA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE
ALL'UDIENZA DEL 17.10.2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12.04.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, Controparte_1
serie A, parte 2 ), unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), e di essersi separata Per_1
dal marito con verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Cremona
n. 2064/2021 del 17 maggio 2021 (pubblicato il 19.05.2021), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente chiedeva di affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento della Per_1 stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. In punto economico, chiedeva Parte_1 di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento alla madre di € 321,60, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre un assegno divorzile di ammontare pari a € 300 mensili.
Con comparsa depositata il 02.09.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la regolamentazione delle frequentazioni come indicate in comparsa;
il resistente inoltre chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie e, in via riconvenzionale, di disporre il trasferimento di proprietà in proprio favore dell'autovettura Ford Focus TG: DF201PE.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP all'udienza del
14/10/2024 ove le stesse esplicitavano le condizioni dell'accordo raggiunto. All'udienza di cui all'art.
473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto l'accordo corrispondente all'interesse della prole ed equo e congruo in punto economico, provvedeva dunque in via temporanea e urgente come da accordo
e rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/10/2024.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Soresina il 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/04/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GAMBAZZI ALESSANDRA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE FRANCESCA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE
ALL'UDIENZA DEL 17.10.2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12.04.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, Controparte_1
serie A, parte 2 ), unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), e di essersi separata Per_1
dal marito con verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Cremona
n. 2064/2021 del 17 maggio 2021 (pubblicato il 19.05.2021), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente chiedeva di affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento della Per_1 stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. In punto economico, chiedeva Parte_1 di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento alla madre di € 321,60, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre un assegno divorzile di ammontare pari a € 300 mensili.
Con comparsa depositata il 02.09.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la regolamentazione delle frequentazioni come indicate in comparsa;
il resistente inoltre chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie e, in via riconvenzionale, di disporre il trasferimento di proprietà in proprio favore dell'autovettura Ford Focus TG: DF201PE.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP all'udienza del
14/10/2024 ove le stesse esplicitavano le condizioni dell'accordo raggiunto. All'udienza di cui all'art.
473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto l'accordo corrispondente all'interesse della prole ed equo e congruo in punto economico, provvedeva dunque in via temporanea e urgente come da accordo
e rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/10/2024.
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La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Soresina il 10
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