Trib. Lecco, sentenza 17/01/2025, n. 27
Sentenza
17 gennaio 2025
Sentenza
17 gennaio 2025
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1013/2023 promossa da
DA FR (c.f. [...]) e DA OV (c.f.
[...]), in qualità di eredi di ON NA (c.f. [...]), con il patrocinio dell'avv. GHISALBERTI DANIELA, con elezione di domicilio presso il suo studio in
Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 12;
ATTORE contro
CO TE LO (p.iva 92007400135), con il patrocinio dell'avv. FERINO
FLORA, con elezione di domicilio presso il suo studio in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 46;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 26.11.2024 e di seguito riportate pagina 1 di 25
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
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CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rejetta, previo ogni accertamento, istruttorio e di merito, utile ed opportuno nonché ogni declaratoria necessaria:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
- Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, nonché, comunque di interesse ad agire, in capo agli eredi della signora AL NA, relativamente a tutte le impugnazioni, istanze e domande, dalla stessa formulate nell'ambito del presente procedimento.
- Accertare e dichiarare la carenza legittimazione passiva del INo TE
IC di Lecco, relativamente alla questione inerente alla pretesa ed infondata nullità della nomina ad amministratore del INo della ND Amministrazioni s.r.l., per tutte le motivazioni, in fatto ed in diritto, argomentate in atti.
- Respingere, in ogni caso, l'avversa istanza di sospensione delle delibere impugnate, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come esposti in atti.
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la tardività e/o l'inammissibilità
e/o improponibilità e/o improcedibilità delle domande, impugnazioni ed istanze tutte, così come svolte dagli eredi NA AL per il tramite del presente giudizio e,
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conseguentemente, respingerle in toto, in quanto tardive e/o inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili, nonché comunque infondate, in fatto ed in diritto, e certamente indimostrate, per tutti i motivi illustrati in atti ed emersi in corso di giudizio, assolvendo nel miglior modo possibile il INo convenuto da ogni domanda, istanza ed impugnazione formulata, anche in via cautelare, nei suoi confronti dalla parte attrice, confermando la piena validità ed efficacia delle delibere impugnate, con ogni conseguente statuizione del caso.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese relative al presente procedimento, oltre a rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: ferme tutte le difese svolte nell'interesse del INo convenuto, senza che ciò possa costituire in alcun modo inversione dell'onere probatorio gravante su parte attrice, l'istante insiste, allo stato, per l'ammissione dei seguenti mezzi di prova.
c. Prova testimoniale.
Si chiede ammettersi prova per testi ed interpello degli attori, su tutti i qui riportati capitoli di prova:
c. Vero che la ND Amministrazioni s.r.l. provvedeva ad inviare al INo TE IC il preventivo (ovvero la “proposta” – cfr. doc. n. 2) per l'attività di amministrazione di detto stabile, prima dell'assemblea del 27 giugno 2022.
2. Vero che il preventivo di cui al punto precedente a seguito di esame, occorso in sede assembleare, veniva accettato, con la nomina della ND Amministrazioni s.r.l., ad amministratore dello stabile
(cfr. doc. n. 2).
3. Vero che il preventivo ND Amministrazioni s.r.l. di cui al doc. n. 2 che si esibisce veniva richiamato ed allegato al verbale assembleare, poi inviato ai singoli condomini.
4. Vero che alcuna richiesta di rettifica veniva inoltrata da parte della proprietà AL, personalmente e/o per il tramite di suoi incaricati e/o delegati e/o procuratori, relativamente al contenuto del verbale assembleare del 27 giugno 2022, di cui al doc. n. 2.
5. Vero che la proprietà AL riceveva i verbali assembleari del 27 giugno 2022, 8 settembre
2022 e 23 febbraio 2023, con i relativi allegati, nei giorni immediatamente successivi alla celebrazione delle singole assemblee di condominio.
6. Vero che in accordo con i condomini, l'avviso di comunicazione delle assemblee del INo
TE IC veniva trasmesso via email (cfr. doc. n. 3).
7. Vero che con comunicazione email data 20 luglio 2022, il signor GI CE, figlio e, ora,
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anche procuratore generale della signora AL NA, comunicava all'attuale amministrazione, per conto della signora AL NA, quanto segue: “Per le comunicazioni preferisco ricevere raccomandate, anche se può mandare copia via email a ceredag@ceredafiori.com, di cui però non è garantito il presidio” come da documento 4, che mi si rammostra.
8. Vero che in ragione di quanto comunicato per conto della proprietà NA AL, la ND
Amministrazioni s.r.l., attenendosi alle istruzioni del procuratore generale della odierna istante signor
GI CE di cui al punto precedente, inviava a quest'ultimo, a mezzo p.e.c., la convocazione assembleare del 23 febbraio 2023, (qui allegata), unitamente al verbale assembleare del 30 gennaio
2023, alle tabelle redatte da TE distinte per singola unità, alla nuova tabella millesimale di proprietà, sempre predisposta dal Geom. TE, come da doc. n. 5, che mi si rammostra.
9. Vero che con comunicazione email in data 23 febbraio 2023, l'avv. Ghisalberti inviava alla
ND Amministrazioni l'allegata comunicazione sub doc. n. 6, con la quale richiedeva che le sue dichiarazioni “Vengano lette questa sera in Assemblea”, riferendosi all'assemblea del 23 febbraio
2023, convocata dalla ND Amministrazioni per il INo TE IC.
10. Vero che per quanto attiene alle tabelle originarie del INo TE IC di Lecco, datate
15 giugno 1978, che mi si rammostrano, sussistono errori e le condizioni dello stabile de quo sono risultate in più parti mutate, con conseguente alterazione per oltre un quinto del valore proporzionale di svariate unità immobiliari, appartenenti a più di un condomino, come si evince dal doc. n. 8, che mi si rammostra.
11. Vero che le tabelle previgenti evidenziano la mancata attribuzione millesimi di proprietà per i posti auto esterni e per i sottotetti, come da docc. N. 8, n. 13, n. 14 e n. 15, che mi si rammostrano.
12. Vero che come enunciato dal Geom. TE, con la relazione che mi si rammostra (cfr. doc. n.
17) l'unità immobiliare identificata con la lettera “S” (ex custode) riporta un valore di millesimi dell'attuale tabella molto inferiore alla proporzionale quota di superficie calpestabile esistente.
13. Vero che detto errore discende dal fatto che successivamente al 1978 l'originaria portineria era stata negli anni ristrutturata, conglobando il locale predetto al piano dell'abitazione, realizzando una cucina soggiorno, due bagni ed altre due stanze ed era stata poi ceduta al condomino De SC.
14. Vero che nelle tabelle originari del 1978, per quanto attiene alla proprietà de SC, veniva omessa l'attribuzione dei millesimi inerenti al posto auto alla stessa conferito.
15. Vero che le unità cd. “Bar Visconti” e archivio Notaio Battiloro Alessio (unità entrambe di proprietà ES AS, site una al piano terra e l'altra al piano interrato) sono in per la più gran parte poste sotto un lastrico solare e non sotto il corpo di fabbrica che costituisce edificio condominiale.
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16. Vero che i millesimi attribuiti ai negozi di testa del INo TE IC, indentificati alle lettere E ed F di cui alle originarie tabelle condominiali, risultavano “sovrastimati” rispetto al loro valore effettivo, in quanto detti locali quotavano oltre il 20% del valore dell'intero condominio, come si evince dalla documentazione, che mi si rammostra (cfr. docc. N. 8, n 13, n. 14 e n. 15).
17. Vero che la cantina del negozio al piano terra aveva, nelle tabelle millesimali originarie del 1978 del INo TE IC di Lecco, un valore millesimale superiore all'appartamento proprietà
De SC (ex custode), come da documentazione, che mi si rammostra (cfr. docc. N. 8, n 13, n. 14
e n. 15).
18. Vero che nell'unità immobiliare proprietà AL RA sita al piano terra, negli anni veniva realizzato un bagno, installato un impianto di riscaldamento, mentre il locale wc che era all'esterno diveniva un ripostiglio.
19. Vero che per quanto attiene alla proprietà AL RL sita al piano terra sono stati fatti lavori di ammodernamento e adeguamento successivamente alla predisposizione delle tabelle condominiali originarie del 1978.
20. Vero che per quanto attiene alla proprietà AL NA, sita al piano terra, successivamente alla predisposizione delle tabelle originarie del 1978 veniva installato un soppalco.
21. Vero che per quanto concerne la proprietà TU sita al piano primo, il solaio originariamente assegnato a detta unità con le tabelle originarie del condominio è stato conferito a ES RC e che la stessa risultava aver acquisito successivamente al 1978 un posto auto condominiale, i cui millesimi di proprietà non risultavano nelle originarie tabelle condominiali del 1978, come da documentazione, che mi si rammostra (cfr. docc. N. 8, n 13, n. 14 e n. 15).
22. Vero che per quanto attiene alla proprietà AL RA sita al piano primo, l'unità in questione è stata fatta oggetto di ristrutturazioni, con creazione di un secondo bagno ed il lastrico solare non aveva, nelle tabelle originarie del 1978, millesimi di ripartizione con il piano sottostante.
23. Vero che per quanto attiene alle unità immobiliari site al piano primo di proprietà AL
RL e AL NA, le tabelle originarie del INo, risalenti all'anno 1978, evidenziavano che il lastrico solare era privo