Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 94

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 94
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 94
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33782 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Camilla Galeota, giusta procura in atti;

-ricorrente-
E
- ( , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa dall'avv. Paolo Pannella, giusta procura in atti;

-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni del divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Nocera Umbra (PG) in data 4 marzo 1978 con la sig.ra
, dal quale non erano nati figli;
venuta meno la comunione spirituale e Controparte_1 materiale, avevano deciso di separarsi;
con sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 266/1988 del 15-5/18-8-1988 era stata dichiarata la loro separazione personale e, con successiva sentenza del
4-2/5-2-1991, il Tribunale di L'Aquila, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva recepito le condizioni rassegnate in particolare riconoscendo alla signora
un assegno divorzile di lire 500;
nel marzo del 2009 egli aveva cessato la propria CP_1 attività lavorativa di medico presso l'Ospedale S. Salvatore dell'Aquila, percependo una pensione di circa € 3.300 mensili, proseguendo l'attività privata presso uno studio medico che era costretto a chiudere a causa di problemi di salute nel 2017;
oltre a ciò, in data 25.06.2021 aveva contratto nuovo matrimonio con la signora Persona_1
Tanto premesso, avuto riguardo delle intervenute richiamate modificazioni (pensionamento, chiusura studio medico, nuovo matrimonio), parte ricorrente chiedeva fosse revocato o perlomeno ridotto l'importo dell'assegno divorzile in favore della ex moglie.
Si costituiva in giudizio la signora la quale, contestando tutto quanto dedotto, prodotto CP_1 ed eccepito da parte ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda formulata osservando che – al contrario di quanto dedotto dall'ex marito – non vi erano state significative modificazioni reddituali del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio, avuto riguardo dell'esiguo importo corrisposto a titolo di assegno divorzile;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva che il sig. fosse condannato alla corresponsione di una quota pari al 40% del trattamento di fine Pt_1 rapporto riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio.
In data 21.02.2024 il Giudice Delegato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.02.2024, esaminati gli atti e sentite le parti, vista la domanda riconvenzionale di parte resistente relativamente alla richiesta di una quota parte del TFR, onerava il sig. a Pt_1 richiedere alla l'esibizione Parte_2 ed il deposito del documento attestante l'avvenuto pagamento del trattamento di fine rapporto e il suo ammontare, e rinviava la causa per la verifica della predetta documentazione alla udienza del 26.06.2024. Con note scritte depositate in data 19.06.2024, per l'udienza del 26.06.2024, parte ricorrente evidenziava che la domanda della sig.ra di vedersi riconosciuto una parte del CP_1 trattamento fine servizio a lui spettante (erogazione avvenuta in data 09 febbraio 2010, con inizio procedimento il giorno 31 maggio 2009) risultava tardiva essendosi il relativo diritto prescritto.
Di contro, invece, parte resistente, richiamando e confermando tutto quanto dalla stessa dedotto, rappresentava, con riguardo alla dedotta eccezione di prescrizione del diritto di richiedere quota parte del TFS, la tardività di tale eccezione, la quale
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