Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 600

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 600
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 600
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

RG 5161/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5161/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO è elettivamente domiciliata
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MONTEPAONE MARIA presso il cui studio sito in VIA ROMA N. 7 42011 BAGNOLO IN PIANO è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore


CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 02.12.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento della minore nata a Guastalla (RE) in [...] [...].
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005;
in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 08.11.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) I ricorrenti vivranno separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, con obbligo di tempestiva comunicazione, anche a mezzo informatico, in caso di cambiamento di residenza;

2) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con la Per_1 conseguenza che i genitori avranno la gestione ordinaria disgiunta durante i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso ciascuno di loro e quella congiunta per quanto riguarda l'assunzione delle scelte di maggiore rilevanza che dovranno, quindi, essere prese di comune accordo fino al compimento della maggiore età della bambina;

3) il sig. continuerà a risiedere nell'immobile di sua Controparte_1 proprietà sito in Brescello (RE), via F.lli Cervi n. 18 mentre la sig.ra , Parte_1 quale genitore collocatario della figlia , risiederà con la figlia nell'immobile di Per_1 proprietà dei propri genitori sito in Castelnovo di Sotto (RE), via Case Melli n. 74;

4) Calendario di visita ordinario: il padre avrà diritto di vedere la figlia un week end a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 16,00 nei periodi extrascolastici), sino alla domenica sera alle 21,30 quando avrà cura di riaccompagnarla a casa della madre.
Il padre terrà la figlia tutti i mercoledì dalle ore 16,30 (o all'uscita da scuola) sino al giovedi mattina quando avrà cura di portarla a scuola (o a casa della madre nei periodi extrascolastici). I genitori resteranno comunque liberi di accordarsi diversamente secondo gli impegni scolastici e sportivi della bambina e delle rispettive attività lavorative.
Per i mesi estivi, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé la figlia due settimane (anche non consecutive). Tali settimane saranno da concordare
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