Trib. Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 3835

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 26/09/2024, n. 3835
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 3835
Data del deposito : 26 settembre 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nelle cause civili
riunite ed iscritte ai nn° 5475/2023, 5476/2023, 5477/2023, 5478/2023
Per ___________________
R.G.L., promosse
D A
, , Parte_1 Parte_2
e , tutti
Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e
Il Cancelliere
Fabio Ganci.

- ricorrenti -

C O N T R O
, in Controparte_1
persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_2
funzionario dott. Renzo Cavadi.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 23/09/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In accoglimento dei ricorsi, condanna il convenuto, per i titoli di cui in parte motiva, al CP_1
pagamento in favore dei ricorrenti delle somme così determinate:
1


- € 1.604,98, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in favore di
Parte_1
- € 1.089,54, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in favore di
;
Parte_2
- €1.492,75, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in favore di
Parte_3
- € 1.127,22, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in favore di
. Parte_4
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 1.100,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi depositati il 3/05/2023, successivamente riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le parti ricorrenti in epigrafe, avendo premesso di avere svolto attività di docenza alle dipendenze del CP_1
convenuto mediante la stipula di ripetuti contratti di docenza a tempo determinato, succedutisi negli aa.ss. indicati nei rispettivi ricorsi (in particolare, negli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 per la ricorrente negli Pt_1
aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 per la ricorrente ;
negli aa.ss. 2013/2014, Pt_2
2014/2015, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 per il ricorrente ;
negli Parte_3
aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 per la ricorrente ), lamentavano Parte_4
che il convenuto non aveva loro corrisposto l'indennità sostitutiva delle CP_1
ferie non godute nei succitati anni scolastici e deducevano di avere diritto alla corresponsione di tale emolumento, nella misura indicata nei rispettivi atti introduttivi, in forza di un' interpretazione comunitariamente orientata dell'art.1, commi 54, 55 e 56, della legge n. 228 del 24/12/2012 e in forza dell' applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/ce del parlamento europeo e del consiglio, del
4 novembre2003, e dell'articolo 31, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.
2
Domandavano, pertanto, di accertare il loro diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per i periodi oggetto di causa, secondo la quantificazione operata nei rispettivi ricorsi, e, conseguentemente, di condannare il
convenuto al pagamento delle suddette somme, oltre interessi come per CP_1
legge.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, eccependo la prescrizione quinquennale delle pretese attoree e Controparte_1
contestando nel merito la fondatezza dei ricorsi, di cui ne chiedeva il rigetto.
Le cause, in assenza di attività istruttoria, sono state decise.
I ricorsi vanno accolti.
In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto, dovendosi condividere CP_1
l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020,
n. 3021
).
Ciò posto, appare opportuno vagliare il quadro normativo di riferimento.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto scuola, ha previsto all'art.
13, commi 9 e 10 che “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e
,
3 comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA”, mentre l'art. 19, relativo ai docenti a tempo determinato ha previsto che “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di
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