Trib. Spoleto, sentenza 14/10/2024, n. 155
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Testo completo
N. 475 /2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, così composto:
Dott.ssa S T – Presidente
Dott.ssa M M – Giudice rel.
Dott. A C - Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06 marzo 2024 da
(c.f. ) nato a Foligno (PG), il 19/05/1986, e residente in Parte_1 C.F._1
Montefalco (PG), Fraz. Turrita, Loc. Case Sparse n. 1/B, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. F A ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia Via Campo di Marte 14/i, presso il difensore
e
(c.f. ) nata a Spoleto (PG), il 10/04/1987 e residente in Montefalco CP_1 C.F._2
(PG), Fraz. Turrita, Loc. Case Sparse n. 1/B, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. C P ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Spoleto (PG), P.zza G. Garibaldi, n. 17, presso il difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Spoleto (PG) il 10 ottobre 2010, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Spoleto al N.99, Parte II, Serie A, Anno 2010 e presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Montefalco al N.7, Parte II, Serie b, Anno 2011;
in regime di comunione dei beni;
Per_ con le figlie (nata a Spoleto il 11 aprile 2016) e (nata a Spoleto il 08 agosto 2018) Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
06/03/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
Condizioni
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, e nel reciproco rispetto, astenendosi da comportamenti lesivi o offensivi.
2. Assegnare temporaneamente - salvo quanto di seguito previsto - la casa coniugale, in Montefalco (PG)
06036 Fraz. Turrita Loc. Case Sparse n. 1/B, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, alla sig.ra CP_1
con ogni arredo e pertinenza, dove abiterà con le figlie. Per tale periodo provvisorio le
[...]
utenze/bollette resteranno a carico del padre.
Per_ 3. Disporre che le figlie minori e siano affidate ad entrambi i genitori, con affido condiviso e Per_1
con collocazione prevalente presso la madre, ove manterranno la residenza.
4. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per la prole, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute
(es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra il sig. e le figlie minori e Parte_1 Per_1 Persona_3
come da piano genitoriale - doc. 6 allegato, da considerarsi parte integrante del presente atto.
6. Disporre che, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, il sig. versi alla sig.ra Pt_1 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 200,00 per ognuna delle figlie, per un totale di euro
400,00=(quattrocento), mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN
IT07D0760103000001067386373 intestato alla sig.ra con decorrenza dal mese successivo al CP_1
trasferimento della sig.ra in luogo diverso dalla casa familiare. Su tale importo, come per legge, CP_1
maturerà annualmente la rivalutazione ISTAT. Ciò sino al raggiungimento della autosufficienza economica delle figlie.
7. Dare atto di ritenere ottemperato dalla sig.ra l proprio contributo al mantenimento delle figlie ex CP_1
art. 337 ter co. 4 c.c., attribuendo, cioè, valenza economica ai compiti domestici e di cura dalla stessa assunti nei confronti delle figlie in ragione della collocazione prevalente.
8.Disporre che le spese straordinarie, come definite e secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio
Nazionale Forense del 29 novembre 2017, allegato al presente atto (doc. 7), siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Ciò fino al