Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 441
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 4242/2024 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale"
T R A
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Annaleila Lisi, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 le parti esponevano:
• di aver contratto matrimonio in data 02.07.2011;
• di aver generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 22.01.2018 e in data 15.03.2013;
• di aver interrotto la convivenza, stante l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata
l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 4.11.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e integrando le previsioni inerenti il diritto di visita paterno infrasettimanale e festivo.
Le richieste formulate dalle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime
e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) Entrambi i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto e si impegnano, per il bene delle due figlie minori, a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale presso le figlie ed a rassicurarle del loro affetto e della presenza di entrambi, impegnandosi a condividere i momenti più significativi della loro vita, come meglio specificato in prosieguo.
2) AFFIDAMENTO DELLE FIGLIE MINORENNI e saranno affidate in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento stabile con la madre presso la casa coniugale sita in NE alla via Annunziata n. 15, ove è già fissata la loro residenza. Detto immobile, di cui i coniugi sono attualmente comproprietari al 50%, verrà trasferito interamente alla sig.ra così come previsto al successivo punto sub Pt_1
8). Pertanto, la moglie (la quale a seguito del trasferimento immobiliare, diverrà unica proprietaria della casa coniugale), lo abiterà assieme alle figlie. Le parti precisano che, sino a quando non interverrà la stipula notarile relativa ai trasferimenti immobiliari previsti al punto sub 8), la casa coniugale sita in NE si intenderà assegnata alla moglie, nello interesse delle figlie minori. Il padre e la madre eserciteranno la responsabilità genitoriale sulle figlie minori, anche separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo esclusivamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie, anche al fine di poter richiedere all'altro genitore la compartecipazione alla relativa spesa. I genitori si obbligano a comunicare tra loro in modo aperto e cooperativo e a scambiarsi informazioni circa gli impegni, le necessità o le questioni riguardanti le figlie. I genitori si impegnano, inoltre, a condividere la gestione dei rapporti con la scuola
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