Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 999
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6045/2024, introdotta da
ROMA, 25/06/1972) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 31/12/1980), entrambi con il patrocinio dell'avv. TIZIANA
BONGO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto
chiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai
ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data -matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma;
ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI
1) Non vi è luogo per l'assegnazione della casa coniugale in quanto è stata venduta.
2) La figlia minore , anagraficamente e in via preferenziale collocata presso la madre Per_1 nell'abitazione sita in Roma, in via L. Angeloni n. 60, resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ai quali pertanto spetterà la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri.
3) Al fine di attuare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé;
in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) A garanzia del diritto della minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con entrambi i genitori, i coniugi convengono che il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni feriali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati. In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, i coniugi convengono che la minore starà con il padre nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore 10 del sabato sino alle ore 18 della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro. 4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.