Trib. Agrigento, sentenza 15/11/2024, n. 1443

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 15/11/2024, n. 1443
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 1443
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa V D S, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 13.11.2024 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c.
, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 165 / 2020
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv. ti Parte_1 C.F._1
BONSIGNORE IGNAZIO FULVIO e giusta procura in atti, Parte_2
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dagli avv. ti COLLURA SALVATORE e COLLURA LUCA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: lavoro subordinato e differenze retributive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28 ottobre 2020, parte ricorrente agiva in giudizio per il
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato svolto senza regolare contratto presso
l'azienda convenuta per 48 h settimanali, corrispondente al III livello retributivo del CCNL
Metalmeccanici, con condanna della stessa al pagamento delle differenze retributive,
festività non godute, mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva di ferie, permessi non


goduti, lavoro straordinario, tfr oltre interessi e versamento dei contributi previdenziali, dal
1 luglio 2010 al 30 aprile 2018, oltre il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la contestando la sussistenza del rapporto di lavoro. CP_1 Controparte_1
Chiedeva di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva in capo alla “ Controparte_1
, con rigetto di tutte le domande attoree e vittoria di spese.
[...]
La causa, istruita mediante prova testimoniale e disposta la trattazione scritta ai sensi e per
gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
svolta dalla ricorrente occorre rilevare che la qualificazione come autonoma o subordinata
dell'attività prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata nel caso di specie
con l'accertamento delle concrete modalità di espletamento della prestazione lavorativa,
tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore
all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro
autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come
vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del
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