Trib. Pordenone, sentenza 05/11/2024, n. 610

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 05/11/2024, n. 610
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 610
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 912/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to MIOR Parte_1 C.F._1
LUIGINO, presso il quale ha eletto domicilio telematico;

RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VENCO MANUELA, presso il quale ha eletto domicilio telematico;

RESISTENTE
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] e Persona_1
, nata a [...] al Tagliamento (PN) il 06/11/2013;
Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta congiunte e cioè: “1)
dichiarare la separazione dei coniugi, con conseguenti annotazioni di legge;

2) rinuncia alla domanda di addebito da parte del ricorrente;

3) affidarsi i figli minori ed a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
1 eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i

minori - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza
abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre per le sole questioni di
ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita
quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di
tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso di sé con collocazione
prevalente presso la madre;

4) assegnarsi la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Sesto al Reghena
(Pn), Via Roma n. 23/6 alla madre Controparte_1
5) disporsi che il padre tenga con sé i figli minori con i seguenti tempi e le Parte_1
seguenti modalità: tutte le settimane, per un pomeriggio infrasettimanale, dalle 18,30
alle 20,30, da concordarsi di volta in volta tra i genitori in base agli impegni lavorativi
ed alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
a week end alternati, dal

venerdì dopo scuola sino preferibilmente al lunedì mattina accompagnandoli a scuola
nel periodo scolastico e riconsegnandoli alla madre nel periodo non scolastico salvo
impedimenti dipendenti dalla propria attività lavorativa. Nell'evenienza che tali
impegni intervengano, il Sig. provvederà per tempo e comunque entro il venerdì Pt_1
sera precedente ad avvisare di ciò la Signora e riconsegnerà alla stessa CP_1
ed la domenica sera dopo cena. In caso di impedimento per qualsiasi Per_1 Per_2
ragione di uno dei genitori a tenere con sè i figli durante il fine settimana di propria
competenza, i figli staranno con l'altro genitore e, solo in caso di impedimento di
quest'ultimo, saranno affidati a persona di fiducia del genitore che ha il turno di
responsabilità o persona incaricata a spese di quest'ultimo;
nel primo (sostituzione nel

turno della genitorialità) il tempo da trascorrere con i figli sarà recuperato dal genitore
impedito e sostituito il fine settimana successivo salvo impegni già presi dall'altro
genitore con i figli nel qual caso i genitori concorderanno il fine settimana in cui verrà
effettuato il recupero;
durante l'estate per 15 giorni nel mese di agosto, anche non

2 consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività natalizie, ad
anni alterni: dal 23 dicembre al 30 dicembre;
dal 31 dicembre al 7 gennaio, il giorno di

Natale e Santo Stefano comunque ad anni alterni in modo che comunque almeno una
festività venga trascorsa dai figli con ogni genitore. Per le festività pasquali: ad anni
alterni. I genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative in deroga se
di comune accordo.
6) disporsi che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, Parte_1
mediante versamento alla madre dell'importo di euro 800,00 Controparte_1
mensili (euro 400,00 a figlio), da versarsi in via anticipata e in
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