Trib. Viterbo, sentenza 04/12/2024, n. 302
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° febbraio 2024, iscritta al n. 207 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Marconi n. 7, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rossi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso E
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via Arma dei C.F._2
Carabinieri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Michela Maculani che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da atto delle parti depositato in data 2 dicembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
- TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 settembre 2007 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di VE (VT), parte II, serie A, n. 32).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli a Persona_1
AN (BS) il 30 aprile 2010, e a AN (BS) il 27 ottobre Persona_2
2011, entrambi minorenni;
che sono separati per effetto della sentenza n. 33/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 3 aprile 2024;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022;
che, nelle more del giudizio, si sono verificati dei mutamenti delle condizioni di fatto che hanno determinato i coniugi a ridefinire quanto inizialmente stabilito con ricorso introduttivo.
Hanno, quindi, concordato le seguenti condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici:
A. Le parti, di comune accordo, chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in VE, l'8 settembre 2007, con atto trascritto presso l'Ufficio dello stato Civile del detto Comune, al registro parte 2 - serie A - n.32 - anno 2007, con ordine di annotazione della pronuncia a margine del medesimo atto.
B. La casa coniugale sita in Villa San Giovanni in Tuscia, Largo 8