Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 34
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 3468/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
, Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: così come precisate all'udienza cartolare del 19.12.2024
“- di confermare integralmente le conclusioni congiunte come rassegnate nell'istanza depositata il
21.11.24.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.07.2024 instaurava il presente giudizio al fine di sentir dichiarato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brasile il 13.01.2005 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Il ricorrente riportava che era intervenuta la sentenza n. 2276/2018 del 13.11.2018 del Tribunale di
Treviso, la quale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi.
Si costituiva il 08.11.2024 associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Quanto allo svolgimento del giudizio, in data 21.11.2024 le parti depositavano un'istanza congiunta di anticipazione della prima udienza chiedendo al giudice di recepire le seguenti condizioni congiunte: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Brasile in data 13.01.2005 tra i signori e DA , come sopra meglio identificati, Parte_1 Controparte_1
trascritto in data 29.03.2005 nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Chiarano (TV), anno 2005, parte II^, serie C, numero 4, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver già risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale.
2. Con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza conforme
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi