Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 34

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 34
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 34
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Federica Di Paolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 3468/2024 R.G. promossa con ricorso da

Parte_1
nei confronti di
, Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: così come precisate all'udienza cartolare del 19.12.2024
“- di confermare integralmente le conclusioni congiunte come rassegnate nell'istanza depositata il
21.11.24.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10.07.2024 instaurava il presente giudizio al fine di sentir dichiarato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio celebrato in Brasile il 13.01.2005 con . Controparte_1
Dall'unione coniugale non nascevano figli.
Il ricorrente riportava che era intervenuta la sentenza n. 2276/2018 del 13.11.2018 del Tribunale di
Treviso, la quale aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi.
Si costituiva il 08.11.2024 associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Quanto allo svolgimento del giudizio, in data 21.11.2024 le parti depositavano un'istanza congiunta di anticipazione della prima udienza chiedendo al giudice di recepire le seguenti condizioni congiunte: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in Brasile in data 13.01.2005 tra i signori e DA , come sopra meglio identificati, Parte_1 Controparte_1
trascritto in data 29.03.2005 nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Chiarano (TV), anno 2005, parte II^, serie C, numero 4, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:

1. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver già risolto in separata sede ogni altra loro questione di ordine patrimoniale.

2. Con espressa rinuncia all'impugnazione della sentenza conforme
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