Trib. Foggia, sentenza 15/05/2024, n. 1549
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 15/05/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9312/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
AR TO, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. FRANCESCO DI NATALE;
RICORRENTE
E
INPS, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dagli avv.ti GRAZIA GUERRA e CHIARA
CONTURSI;
RESISTENTE
oggetto: ratei assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2021, il ricorrente in epigrafe indicato premesso di aver ottenuto il diritto a beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 17042711, ha dedotto di: aver ricevuto la liquidazione della prestazione con decorrenza 1° settembre 2019 e non dalla data della domanda effettuata il 4 marzo del medesimo anno;
aver presentato ricorso amministrativo rigettato dall'INPS per mancanza del requisito contributivo minimo nel quinquennio antecedente rispetto alla decorrenza.
L'istante, pertanto, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di: “A)
Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al pagamento dei ratei di pensione di assegno ordinario di invalidità relativi alle mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2019;
B) per
l'effetto condannare l'Istituto alla corresponsione di euro 2.565,05 ovvero di quella maggiore o minore somma risultante dalla effettuanda istruttoria, con gli interessi legali nella misura di legge”, con vittoria di spese.
Integrato il contraddittorio, l'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso.
Quindi, la causa, istruita con CTU contabile, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art.
127 ter cpc, ed è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Deve, innanzitutto, premettersi che ai sensi dell'art. 1 legge n. 247/2007: “55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo
25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento. 56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda. 57.
Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al
9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti”.
L'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione economica a cui hanno diritto, nella misura del 40
% della retribuzione di riferimento, i lavoratori agricoli dipendenti e le figure equiparate e che spetta, tra gli altri, agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali, peraltro, si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc. L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: i) siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
ii) abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante
l'iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OT. per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica
OT., per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
iii) abbiano almeno n. 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce
l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno
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