Trib. Benevento, sentenza 13/01/2025, n. 42
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Testo completo
N. R.G. 267/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 267 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 18.12.24 e vertente
TRA
Alto Calore Servizi S.p.A., con sede in Avellino al Corso Europa 41, in persona del legale rapp.te pro tempore, Presidente - Amm.re Unico, dott.
Michelangelo Ciarcia, elett.te domiciliato in Ariano Irpino (AV), alla Via
Santa Barbara 86/a, presso e nello studio dell'avv. Antonio Grasso che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di appello
Appellante
E
NA CE, nato il [...] ad [...] ed ivi residente alla C/da Masciano n.40, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Bellaroba e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecalvo Irpino al Viale Europa n.3, il tutto in virtù di mandato in calce all'atto di citazione depositato in primo grado ed ancora in questa sede
Appellato pagina 1 di 8
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
18.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Alto Calore Servizi s.p.a. proponeva appello zione avverso la sentenza n. 350/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Ariano Irpino in data 18.7.2023, con la quale veniva condannata al pagamento della somma di € 4.041,21, oltre interessi e spese, in favore di NA CE, a titolo di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni d'acqua dovute alla rottura di una tubatura idrica esistente sull'adiacente strada.
A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del
Giudice di Pace nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'Alto Calore, rispetto alla domanda proposta in primo grado, nonché
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non emergerebbe la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato.
Infine, come terzo ed ultimo motivo, l'appellante contestava il quantum del concesso risarcimento e chiedeva l'accoglimento del proposto appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio NA CE, il quale contestava quanto dedotto dall'appellante e chiedeva in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis e 350 c.p.c.
Nel merito, chiedeva rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione. pagina 2 di 8
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio
Invero, è' oramai pacifico, come da decisione della Suprema Corte, che
l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dall'Alto Calore Servizi S.p.a., presenta i requisiti sopra evidenziati, idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
L'appellante, infatti, nell'atto introduttivo, ha evidenziato in modo chiaro le pagine della sentenza che
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 267 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 18.12.24 e vertente
TRA
Alto Calore Servizi S.p.A., con sede in Avellino al Corso Europa 41, in persona del legale rapp.te pro tempore, Presidente - Amm.re Unico, dott.
Michelangelo Ciarcia, elett.te domiciliato in Ariano Irpino (AV), alla Via
Santa Barbara 86/a, presso e nello studio dell'avv. Antonio Grasso che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di appello
Appellante
E
NA CE, nato il [...] ad [...] ed ivi residente alla C/da Masciano n.40, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giuseppe Bellaroba e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecalvo Irpino al Viale Europa n.3, il tutto in virtù di mandato in calce all'atto di citazione depositato in primo grado ed ancora in questa sede
Appellato pagina 1 di 8
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
18.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Alto Calore Servizi s.p.a. proponeva appello zione avverso la sentenza n. 350/2023, emessa dal
Giudice di Pace di Ariano Irpino in data 18.7.2023, con la quale veniva condannata al pagamento della somma di € 4.041,21, oltre interessi e spese, in favore di NA CE, a titolo di risarcimento danni derivanti da infiltrazioni d'acqua dovute alla rottura di una tubatura idrica esistente sull'adiacente strada.
A sostegno dell'impugnazione, deduceva l'erronea valutazione del
Giudice di Pace nel ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'Alto Calore, rispetto alla domanda proposta in primo grado, nonché
l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non emergerebbe la sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno lamentato.
Infine, come terzo ed ultimo motivo, l'appellante contestava il quantum del concesso risarcimento e chiedeva l'accoglimento del proposto appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio NA CE, il quale contestava quanto dedotto dall'appellante e chiedeva in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis e 350 c.p.c.
Nel merito, chiedeva rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 18.12.2024 la causa veniva assegnata in decisione. pagina 2 di 8
Motivi della decisione
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è priva di pregio
Invero, è' oramai pacifico, come da decisione della Suprema Corte, che
l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dall'Alto Calore Servizi S.p.a., presenta i requisiti sopra evidenziati, idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, individuando con sufficiente precisione le questioni contestate.
L'appellante, infatti, nell'atto introduttivo, ha evidenziato in modo chiaro le pagine della sentenza che
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