Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/04/2024, n. 286
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Testo completo
N. R.G. 939/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Alessandra Panichi
Enza Foti
Riccardo Ionta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2022 promossa da:
OL MA ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELIS
MA giusta procura in atti;
attore contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
convenuto con l'intervento ex art. 221 c.p.c. del
PM SEDE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AR CI adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere
l'accertamento della falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 78688113325-1 inerente l'accertamento n. TQ301T300812/2019 per l'anno 2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate e spedito a mezzo del servizio postale a San Benedetto del Tronto (AP) presso l'indirizzo ove egli aveva la residenza. Lamentava, in particolare, di non aver mai ricevuto alcuna notifica del suddetto avviso di accertamento e, in particolare, rappresentava di aver avuto conoscenza dell'intervenuta notifica dello stesso solo nell'ambito della procedura esecutiva n. 40/2018 RG Es. presso il Tribunale di Ascoli
Piceno a seguito dell'intervento Agenzia delle Entrate. Pertanto, depositata ampia documentazione
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comparativa della firma, concludeva chiedendo “preliminarmente, comunicarsi all'ufficio del Pubblico
Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma;
- Ancora preliminarmente, disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso ossia il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Ascoli Piceno n.
TQ301T300812/2019 comprensiva della cartolina di avviso di ricevimento n. 786881133251, il quale si trova presso la Agenzia delle Entrate direzione di Ascoli Piceno;
Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di avviso di ricevimento n. 786881133251 relativa alla notifica del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ascoli Piceno;
- Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di avviso di ricevimento n. 786881133251 e dichiarare nulla la notifica del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Ascoli Piceno n. TQ301T300812/2019. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
In data 15.6.2022 la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Alessandra Panichi
Enza Foti
Riccardo Ionta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 939/2022 promossa da:
OL MA ([...]) rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELIS
MA giusta procura in atti;
attore contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA;
convenuto con l'intervento ex art. 221 c.p.c. del
PM SEDE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato AR CI adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere
l'accertamento della falsità della sottoscrizione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 78688113325-1 inerente l'accertamento n. TQ301T300812/2019 per l'anno 2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate e spedito a mezzo del servizio postale a San Benedetto del Tronto (AP) presso l'indirizzo ove egli aveva la residenza. Lamentava, in particolare, di non aver mai ricevuto alcuna notifica del suddetto avviso di accertamento e, in particolare, rappresentava di aver avuto conoscenza dell'intervenuta notifica dello stesso solo nell'ambito della procedura esecutiva n. 40/2018 RG Es. presso il Tribunale di Ascoli
Piceno a seguito dell'intervento Agenzia delle Entrate. Pertanto, depositata ampia documentazione
pagina 1 di 4
comparativa della firma, concludeva chiedendo “preliminarmente, comunicarsi all'ufficio del Pubblico
Ministro competente la pendenza del presente giudizio per querela di falso, affinché possa intervenire nel medesimo come previsto dall'art. 221 c.p.c., ultimo comma;
- Ancora preliminarmente, disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale del documento impugnato di falso ossia il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Ascoli Piceno n.
TQ301T300812/2019 comprensiva della cartolina di avviso di ricevimento n. 786881133251, il quale si trova presso la Agenzia delle Entrate direzione di Ascoli Piceno;
Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della sottoscrizione della ricevuta di avviso di ricevimento n. 786881133251 relativa alla notifica del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ascoli Piceno;
- Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente e/o annullabile la sottoscrizione della ricevuta di avviso di ricevimento n. 786881133251 e dichiarare nulla la notifica del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Ascoli Piceno n. TQ301T300812/2019. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
In data 15.6.2022 la
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