Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 45

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 45
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 45
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OD
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 2845/2023 R. G. promossa da
CC CA
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Guadalupi
CONTRO
IFIS NPL Servicing. S.p.a.
- Convenuta -
rappresentata e difesa dall' Avv. R. Franco
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento somma, mutuo.
All'udienza cartolare del 14/1/2025 sostitutiva della discussione orale, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa sospensione del decreto ingiuntivo opposto contrassegnato con il n. 450/2023 emesso dal Tribunale di OD in data 15.02.2023 nella causa iscritta al RGN 757/2023 e notificato in data 16.03.2023, ricorrendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora:
- In via assolutamente preliminare e pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva di IFIS NPL spa per i motivi di cui in narrativa;

- In via assolutamente preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità del ricorso per ingiunzione e conseguentemente revocarlo per carenza di prova scritta del credito.
- Sempre in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto per indeterminatezza del presunto credito vantato da IFIS NPL s.p.a. per i motivi esposti;

- In ogni caso e in accoglimento dell'atto di citazione in opposizione, per i motivi di fatto e di diritto di cui alla premessa: ritenere nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;

- Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario Richieste istruttorie. Con ogni riserva espressa di ulteriormente dedurre e articolare eventuali richieste istruttorie che si rendessero necessarie anche a seguito del comportamento processuale di controparte e negli assegnandi termini. Sin da ora si richiede l'esibizione ex art. 210 cpc del contratto e di tutta la documentazione inerente lo stesso, ivi inclusi tutti gli estratti conto scalari e movimenti.
Si invoca, altresì e sin da ora, CTU econometrica, con riserva espressa per la formulazione dei quesiti negli assegnandi termini”;

per parte convenuta:
In via preliminare principale -
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 450/2023 del Tribunale di OD, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;

− all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010. In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da CC CA, avverso il decreto ingiuntivo n. 450/2023 del Tribunale di OD, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;

− per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;

− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente al pagamento in favore della IFIS NPL INVESTING di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;

− condannare comunque il debitore opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata -
- condannare CC AR al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In via ulteriormente gradata -
− condannare CC AR a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.
In via istruttoria e principale –
- la società creditrice dichiara di volersi avvalere di tutta la documentazione versata nel fascicolo di causa da ognuna delle parti costituite e compresa nel fascicolo del procedimento d'ingiunzione;

- IFIS NPL SERVICING chiede l'acquisizione del fascicolo del procedimento d'ingiunzione (R.G. 757/2022) e l'annessione al fascicolo del presente giudizio di opposizione, sì da considerare tutta la documentazione ivi contenuta già prodotta anche in tale fase di giudizio.
- In ogni caso, IFIS NPL INVESTING S.p.A. e, per essa, IFIS NPL SERVICING S.p.A., qualora il Giudice lo ritenga necessario ed anche in assenza di specifica contestazione, chiede, per l'ipotesi di una qualunque necessità, concessione di termine ai fini della regolarità della costituzione in giudizio di essa cessionaria del credito per legittimazione, rappresentanza e autorizzazione.
- Con condanna infine dell'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Svolgimento del processo.

1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza. Con atto di citazione ritualmente notificato, CA CC ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 450/2023, emesso dall'intestato
2
Tribunale in data 15/02/2023, su ricorso di Ifis Npl Investing S.p.A., per l'importo, in linea capitale, di € 5.169,38, oltre interessi e spese di procedura, asseritamente dovuto quale saldo a debito del rapporto di finanziamento di cui al contratto di credito al consumo n. 10051017910853 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido), da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), concluso con
l'allora FI BA.
Motivi della decisione.

2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge
n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.

3. Nel presente giudizio ordinario di cognizione parte attrice opponente allega, con un primo motivo, il difetto di legittimazione attiva del creditore, eccependo l'inefficacia della cessione del credito, in quanto l'efficacia e la legittimazione del cessionario conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto. In particolare, eccepisce che la documentazione prodotta dal creditore in sede monitoria non dimostra la titolarità dello specifico preteso credito azionato, e che difetta la prova tanto dell'avvenuta cessione in sé quanto, comunque, che in essa sia compresa la pretesa creditoria in questione.
Le eccezioni sono infondate in quanto -come già era stato rilevato nell'ordinanza in data 13/09/2023, con la quale veniva specificato che <la legittimazione attiva dell'odierna convenuta è comprovata dal contratto di cessione, già prodotto in sede monitoria (all. 4 fasc. mon) oltre che dall'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (all. c), recante l'esplicito riferimento alla posizione debitoria dell'opponente>>- nel caso in esame il creditore ha prodotto il contratto in data
8/6/2020, con il quale FI BA S.p.a. ha ceduto in credito oggetto di causa.
Inoltre, per quanto
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