Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 12502
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 26770/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] - NA - il 21.11.1988), Parte_1 elettivamente domiciliata in San Cipriano d'Aversa (CE), via Togliatti 1, presso lo studio dell'avv. Achille Reccia che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 5.12.2024 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio Parte_1
previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per
l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
condanna il e del merito alla attribuzione della Controparte_1
carta docente in favore della ricorrente, per i predetti tre anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto a rimborsare in favore del procuratore CP_1
antistatario della ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.030,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è attualmente dipendente a tempo determinato del Parte_1
, avendo stipulato un contratto di Controparte_1
supplenza, quale docente, fino al 30.6.2025. In precedenza, la ha Parte_1
lavorato sempre quale docente supplente presso diversi istituti scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
L'attività di supplenza prestata è stata la seguente: nell'anno scolastico 2020/2021, dal 18.12.2020 al 30.6.2021 (per 18 ore settimanali);
nell'anno scolastico 2021/2022, dal 9.12.2021 al 30.6.2022 (per 18 ore settimanali);
nell'anno scolastico 2022/2023, dal 21.10.2022 al 30.6.2023 (sempre per
18 ore settimanali).
La ha richiesto in via giudiziale - relativamente ai tre detti anni Parte_1
scolastici - di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo.
Nonostante la ritualità della notifica, il Controparte_1
non si è costituito.
[...]
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è fondata, nei termini che seguono. Parte_1
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
2
Ebbene, il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
E il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata
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