Trib. Bologna, sentenza 03/10/2024, n. 192

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 03/10/2024, n. 192
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 192
Data del deposito : 3 ottobre 2024

Testo completo

N. Rg. 138-1/2024 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice Dott. Maurizio Atzori, ha pronunciato la seguente
SEN TE NZ A
Nella procedura rg. n. 138-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
RI AB IN, nata a [...] il [...] (C.F. [...]),
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Trifirò e AR Olivia Zambelli
- ricorrente
Con atto depositato in data 11.05.2024 AR LA UA, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
-Prededuzioni 100%
-Creditore Ipotecario 100% (*)
-Creditori privilegiati art. 2772 n. 4 c.c. 100% (**)
-Creditori privilegiati art. 2751 bis n. 2 CC 100% (**)
-Altri creditori privilegiati (priv. 18 e 20) 100% (**)
-Creditori chirografari 7,49% (**)
(*) poiché non è dato ipotizzare l'esito della vendita in asta del bene immobile, di cui la debitrice possiede 1/32, viene previsto il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario
IRC FAST SRL. I Gestori aggiorneranno il GD in ordine alla procedura.
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(**) prudenzialmente i Gestori, stante la aleatorietà dell'esito della esecuzione immobiliare
e del presumibile realizzo, hanno attribuito le percentuali di soddisfacimento indicate nella tabella tenuto conto della sola finanza messa a disposizione dalla ricorrente.
La NO UA AR LA mette a disposizione dei propri creditori quanto segue:
➢ autofinanza mensile di Euro 260,00= per n. 13 mensilità annue, per anni 4, oltre ad una rata ulteriore a fine piano di Euro 300,00= e così per Euro 13.820,00=;

➢ ricavato vendita di 1/32 della quota di immobile nell'ambito dell'esecuzione immobiliare sub RGE 71/2003 avanti il Tribunale di Potenza, stimato ad oggi in Euro 29.937,50= cui andranno applicati deprezzamenti ed eventuali ribassi nell'ambito della vendita competitiva.
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dai professionisti delegati dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di
Bologna, Avv. Ilaria Schiavi Tessitore, Avv. Piero Bennasciutti e Avv. Alessia Tarlazzi, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e
riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.
Con decreto in data 19.06.2024 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.
L'OCC, con nota trasmessa in data 24.7.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte del creditore ID S.p.A.. I Gestori hanno rilevato che il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss CCI proposto dalla sig.ra UA sia omologabile, nonostante la contestazione di convenienza mossa da ID SPA, in quanto l'opponente non trarrebbe alcun vantaggio dall'apertura della liquidazione controllata della ricorrente.
Questo Giudice ritenendo necessario sentire le parti al fine di risolvere ogni contestazione sorta, con decreto del 26.07.2024 ha convocato le parti.
All'udienza fissata sono comparsi parte ricorrente per il tramite dei suoi Legali, i Gestori della crisi e il creditore ID S.p.A.. Tutti si sono riportati alle rispettive osservazioni e considerazioni.
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La prima contestazione mossa da ID S.p.A. è relativa alla inammissibilità della proposta in quanto ritiene che il piano proposto non risulti assolutamente conveniente per la stessa, essendo assai esigua la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, con conseguente cospicua perdita del capitale erogato alla debitrice e con evidente danno patrimoniale. A tal fine il creditore corrobora le proprie doglianze richiamando la recente pronuncia della Suprema Corte n.
28013 del 26 settembre 2022. A tal proposito si evidenzia che la pronuncia riguardava una proposta di soddisfazione del ceto creditorio chirografario nella “esigua percentuale 3,82%”. Nel caso di specie, la situazione rappresentata è ben diversa, dato che la percentuale offerta al ceto chirografario dall'odierna ricorrente è pari al 7,49%, vale a dire corrispondente a più del doppio rispetto a quanto indicato nella citata sentenza. (cfr. sent. Tribunale di Bologna rg 56/2022)
Ad ogni modo, i Gestori hanno attestato la convenienza della proposta della ricorrente rispetto alla Liquidazione controllata come già evidenziato nella propria relazione (cfr. pag. 25
Relazione OCC). Pertanto, in merito a tale osservazione, questo Giudice condivide pienamente le conclusioni a cui sono pervenuti i Gestori secondo cui la proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore deve semmai rispettare i dettami dell'art. 67 co 4 CCII, dovendo assicurare ai creditori un trattamento non inferiore a quello ipotizzabile nell'ipotesi liquidatoria. Ma vi è di più. Nel caso di specie, la soddisfazione del ceto creditorio previsto nel ricorso e nella relazione gestoria è prudenziale e meramente indicativa, posto che si è tenuto conto della sola autofinanza della ricorrente (dato certo), non potendosi stabilire ex ante quale sarà il ricavato dalla vendita del compendio immobiliare staggito.
Quanto all'osservazione mossa dal creditore
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