Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 11877
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27564/2024 RG
TRA
RA X OR LO EO Avv. PALMA PAOLO
E
INPS Il Funzionario
DOTT.FLAVIO VENTURA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 17/07/2024, DI RA ha agito per ottenere per il minore LO EO i ratei della indennità di frequenza a decorrere dal 20 maggio 2021, e per ottenere la condanna dell'INPS alla relativa erogazione. Ha allegato di aver notificato in data 3 gennaio 2023, il decreto di omologa positivo (Giudice Dott.ssa Farina Paola) del 18.07.2022, con il quale erano state riconosciute le condizioni sanitarie in capo al minore LL AR ai sensi e per gli effetti della provvidenza di cui all'art 1 della L. 289/90, dalla data della domanda amministrativa e con necessità di rivalutazione della condizione clinica al compimento del sesto anno di età (dicembre 2024) e di aver trasmesso il Mod. AP70 a mezzo PEC in data 23.02.2024, all'Istituto al fine di comprovare i requisiti socio economici. Inspiegabilmente quindi, l'istituto non aveva provveduto alla relativa erogazione.
L'Istituto si è costituito rilevando l'infondatezza della domanda in quanto la autocertificazione era stata irritualmente trasmessa via PEC mentre andava trasmessa esclusivamente on line accedendo al servizio dedicato messo a disposizione dall'Istituto (art. 38, co. 5, del D.L. 78/2010), ma anche in quanto era stata comunque trasmessa
quanto alla frequenza scolastica una certificazione generica senza
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