Trib. Genova, sentenza 21/10/2024, n. 2681
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Testo completo
N. 6052/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. P D P rel.
Dr. P M G
Dr. C D G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 6052/2023 promossa da :
(C.F. ) elettivamente domiciliata in , Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in Parte_2 forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
PIAZZA PINELLI, 2/3 16124 GENOVA, presso lo studio dell'avv. DE VICO ROSARIA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
CONCLUSIONI RICORRENTE
CHIEDE che questo Ill.mo Tribunale voglia “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26-7-2014 e iscritto nei registri del Comune di
Genova al n. 456, parte 1, anno 2014, esonerando il Sor da Parte_1 qualsivoglia assegno divorzile o quant'altro in favore della Sora , CP_1 essendo quest'ultima autosufficiente economicamente, come visto sopra, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di volere provvedere alla trascrizione della relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”
CONCLUSIONI RESISTENTE
Chiede, previa occorrendo emanazione dei necessari e meglio visti provvedimenti:
I) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Genova il 26.07.2014, iscritto nel registro del Comune di Genova al
n. 456 parte I;
II) accertare e dichiarare tenuto il marito, odierno ricorrente, a corrispondere un contributo mensile di sostentamento e altresì con funzione assistenziale di euro 400,00 o quell'importo meglio visto e ritenuto da quantificarsi in corso di causa tenuto conto delle reali condizioni patrimoniali dei coniugi. III) Dichiarare tenuto il ricorrente a sopportare da solo gli oneri del mutuo della casa coniugale che resta assegnata alla moglie. IV) Dichiarare tenuto e condannare il ricorrente a risarcire il danno ingiustamente inflitto alla moglie per violazione degli obblighi matrimoniali e per i motivi tutti dedotti nel presente atto. Con quantificazione equitativa. Fatto salvo ogni diritto e azione.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO “Chiede che il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio celebrato il 26/07/2014 fra i predetti coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I Sori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1 data 26-7-2014 scegliendo il regime della comunione dei beni ed il relativo atto è stato iscritto nei registri del Comune di Genova al n. 456, parte 1, anno 2014.
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Dall'unione non sono nati figli.
In data 14-5-2021 e 18-6-2021 i coniugi sono comparsi innanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova e si sono separati consensualmente, senza prevedere alcun accordo patrimoniale come emerge dal documento prodotto in atti.
Il marito dal 24.4.2020 si è trasferito a vivere in una stanza A.S.C. (acronimo di Alloggio di Servizio Collettivo) presso la Caserma dell'Esercito “Doria”, in Genova, Piazza San Leonardo 3 (doc. 3), senza più fare rientro a casa, lasciando la casa coniugale sita in Piazzetta Cave di Selz n. 1 interno 4, Sestri Ponente (GE) alla resistente.
Da allora la Sora vive la ex casa coniugale con la figlia, CP_1 Per_1
nata da una precedente relazione della con un altro uomo, e la
[...] CP_1 madre dalla madre della , , quest'ultima vedova e CP_1 Controparte_2 titolare di pensione di reversibilità.
La ex casa coniugale, sita in Piazzetta Cave di Selz n. 1 interno 4, Sestri Ponente (GE), è di proprietà di entrambi i coniugi che l'hanno acquistata in data 14-7- 2014 (doc. 5), contraendo un mutuo ipotecario di iniziali euro 132.776,50 (di cui euro 120.000,00 per il prezzo di acquisto), mutuo da estinguersi in 30 anni, decorrenti dal 14 luglio 2014.
2. Il ricorrente percepisce, quale Sottufficiale Esercito Italiano, uno stipendio mensile di euro 1.800,00 circa (Modello 730 anni 2021 e 2022, docc. 11 e 12), mentre la Sora è una OSS a tempo CP_1 indeterminato presso la Asl 3 Genovese con uno stipendio mensile di euro 1.400,00 circa (riferito anno 2020). Il non è titolare di altre proprietà immobiliari ad eccezione della quota Pt_1 di un mezzo della ex casa coniugale sita in Genova, Piazzetta Cave di Selz n. 1 interno 4, Sestri Ponente (GE), poiché la acquistata in comunione con la Sora
in data 14-7-2014 con mutuo ipotecario. CP_1
Il è proprietario inoltre di motociclo Yamaha, targato DV72579. Pt_1
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio senza previsione di alcun mantenimento per la moglie.
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Nel ricorso ha evidenziato varie questioni patrimoniali (relative al pagamento del mutuo, al versamento di somme versate sul c/c comune e all'occupazione della casa ex coniugale da parte della moglie) per le quali si è riservato di promuovere separata azione giudiziaria, per cui tali questioni non fanno parte del presente giudizio.
3. Costituendosi la convenuta, aderendo alla domanda di divorzio, ha chiesto di accertare e dichiarare tenuto il marito, odierno ricorrente, a corrispondere un contributo mensile di sostentamento e altresì con funzione assistenziale di euro 400,00 o quell'importo meglio visto e ritenuto da quantificarsi in corso di causa tenuto conto delle reali condizioni patrimoniali dei coniugi.
Inoltre parte convenuta, in via riconvenzionale, ha altresì proposto due ulteriori domande: a) Dichiarare tenuto il ricorrente a sopportare da solo gli oneri del mutuo della casa coniugale che resta assegnata alla moglie;
b) Dichiarare tenuto e condannare il ricorrente a risarcire il danno ingiustamente inflitto alla moglie per violazione degli obblighi matrimoniali e per i motivi tutti dedotti nel presente atto . Con quantificazione equitativa.
A tale proposito la convenuta ha precisato che le parti si erano conosciute nell'autunno 2013 tramite amici comuni e il ricorrente la avrebbe “corteggiata” ossessivamente per circa 6 mesi facendosi trovare nei posti frequentati dalla sig.
e dalla figlia non si sono sposati nel luglio successivo. CP_1 Persona_2
Ha poi evidenziato di avere agito fin dall'inizio con molta cautela essendo reduce da una tormentata separazione col padre della figlia (cessazione Per_1 con strascichi penali per mancato versamento degli alimenti) ma il la Pt_1 avrebbe sempre rassicurata offrendole protezione,